Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CERVETERI" ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cerveteri» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Cerveteri» bianco; «Cerveteri» bianco amabile; «Cerveteri» bianco frizzante; «Cerveteri» rosso; «Cerveteri» rosso amabile; «Cerveteri» rosato; «Cerveteri» rosato frizzante; «Cerveteri» Trebbiano o Procanico.