(Annesso-art. 2)
                               ART. 2 
 
I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Cerveteri»  devono
essere ottenuti esclusivamente mediante la  vinificazione  delle  uve
prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3
e che, nell'ambito  aziendale  presentino  la  seguente  composizione
ampelografica: 
«Cerveteri» bianco: 
- Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno il 50%; 
- Malvasia di Candia fino ad un massimo del 35%; 
altri vitigni a bacca bianca,  idonei  alla  coltivazione  -  per  la
Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%. 
«Cerveteri» rosso: 
- Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura  non  inferiore
al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro  vitigno  non
inferiore al 25%; 
- Merlot fino ad un massimo del 35%; 
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per  la  Regione
Lazio, fino al 15%; 
«Cerveteri» Trebbiano o Procanico 
- Trebbiano toscano (localmente detto Procanico)  per  almeno  l'85%;
altri vitigni a  bacca  bianca,  idonei  alla  coltivazione-  per  la
Regione Lazio, fino ad un massimo del 
15%.