ART. 2 I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica: «Cerveteri» bianco: - Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno il 50%; - Malvasia di Candia fino ad un massimo del 35%; altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione - per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%. «Cerveteri» rosso: - Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%; - Merlot fino ad un massimo del 35%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino al 15%; «Cerveteri» Trebbiano o Procanico - Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno l'85%; altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione- per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.