(Annesso-art. 4)
                               ART. 4 
 
Le  caratteristiche  naturali  dell'ambiente,  come  i   terreni,   i
microclimi, la giacitura e l'esposizione in cui si trovano i  vigneti
ammessi  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione   di   origine
controllata «Cerveteri», devono essere atte a conferire a detti  vini
le specifiche  caratteristiche  di  qualita'  previste  dal  presente
disciplinare di produzione. 
La densita' d'impianto minima deve  essere  di  3.300  ceppi/fa,  nei
nuovi impianti e nei reimpianti. 
La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle uve
e il rispetto delle rese massime consentite. 
Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di  allevamento  devono
essere a «controspalliera»,  o  ad  altro  sistema  che  assicuri  le
caratteristiche tradizionali delle uve, con  esclusione  delle  forme
espanse tipo tendone. 
E' vietata ogni pratica di forzatura.  E'  ammessa  l'irrigazione  di
soccorso. 
La resa massima di uva per ettaro e' di 14 tonn. per le uve bianche e
di 13 tonn. per le uve rosse. 
Nella  coltura  promiscua  la  resa  va  calcolata,  con  gli  stessi
massimali, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite. 
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Cerveteri» devono essere riportati nei limiti di cui  sopra  purche'
la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermo
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da  assicurare  al
vino un titolo alcolometrico volumico minimo non inferiore  al  10,5%
per i vini bianchi e all' 11 % per i vini rossi. 
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni  di
categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,  tenuto
conto delle condizioni ambientali e di coltivazione,  puo'  stabilire
un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a  quello
fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.