(Annesso-art. 5)
                               ART. 5 
 
Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno
della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente  art.  3
nonche' nell'intero territorio comunale di Tarquinia. 
Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. 
La  resa  massima  dell'uva  in  vino  a  denominazione  di   origine
controllata «Cerveteri», pronto per il consumo, non deve superare  il
70%. 
Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non  ha
diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata «Cerveteri»  per  tutto  il
prodotto. 
I prodotti utilizzabili per  la  correzione  dei  mosti  e  dei  vini
dovranno  provenire  esclusivamente  da  uve  prodotte  nei   vigneti
iscritti  all'albo  dei  vigneti  della  denominazione   di   origine
controllata  «Cerveteri»,  ad  esclusione   del   mosto   concentrato
rettificato.