ART. 5 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3 nonche' nell'intero territorio comunale di Tarquinia. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata «Cerveteri», pronto per il consumo, non deve superare il 70%. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» per tutto il prodotto. I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Cerveteri», ad esclusione del mosto concentrato rettificato.