ART. 6 I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Cerveteri» bianco: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: vinoso, gradevole, delicato; - sapore: secco, pieno, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Cerveteri» bianco amabile: - colore: giallo paglierino; - odore: fruttato gradevole, delicato; - sapore: amabile; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14 g/l. - «Cerveteri» bianco frizzante: - colore: giallo paglierino; - odore: gradevole, delicato; - sapore: dal secco all'abboccato; - spuma: vivace, evanescente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; ; - estratto non riduttore minimo: 14 g/l. - «Cerveteri» rosso secco: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso; - odore: vinoso, caratteristico; - sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; ; - estratto non riduttore minimo: 20 g/l. - «Cerveteri» rosso amabile: - colore: rosso intenso; - odore: vinoso, caratteristico; - sapore: amabile, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; ; - estratto non riduttore minimo: 20 g/l. - «Cerveteri» rosato anche nella tipologia frizzante: - colore: rosa piu' o meno intenso; - odore: fruttato gradevole; - sapore: fine, delicato, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 5 g/l; ; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. «Cerveteri» Trebbiano o Procanico: - colore: giallo paglierino piu' o meno carico; - odore: gradevole, delicato, fruttato; - sapore: secco, di giusto corpo, armonico, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;; - acidita' totale minima 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidita' totale e dell'estratto secco