ART. 7 Alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «scelto», «selezionato» e simili. E' consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non aventi significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente circa la natura e l'origine del prodotto. E' consentito indicare nomi di unita' amministrative o localita' dalle quali provengono le uve da cui il vino cosi' designato e' stato ottenuto. E' consentito indicare il termine «vigna» seguito dal corrispondente toponimo, purche' in conformita' alla normativa vigente