(Annesso-art. 7)
                               ART. 7 
 
Alla denominazione di  origine  controllata  «Cerveteri»  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  non  prevista  dal  presente
disciplinare,   ivi   compresi   gli   aggettivi   «extra»,   «fine»,
«superiore», «scelto», «selezionato» e simili. 
E' consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni  sociali,  marchi
privati purche' non aventi significato laudativo e  non  suscettibili
di indurre in errore l'acquirente circa la  natura  e  l'origine  del
prodotto. 
E' consentito indicare nomi  di  unita'  amministrative  o  localita'
dalle quali provengono le uve da cui il vino cosi' designato e' stato
ottenuto. 
E' consentito indicare il termine «vigna» seguito dal  corrispondente
toponimo, purche' in conformita' alla normativa vigente