ART. 8 I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacita' nominale fino a 10 litri. E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri .". Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.