(Annesso-art. 8)
                               ART. 8 
 
I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Cerveteri»  devono
essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti  di  capacita'
nominale fino a 10 litri. 
E'  consentito  confezionare  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata   "Cerveteri"   senza   specificazioni   aggiuntive,   in
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  in  materiale
plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un
involucro di cartone o di altro materiale rigido,  di  capacita'  non
inferiore a 2 litri .". 
Nell'etichettatura dei vini a denominazione  di  origine  controllata
"Cerveteri" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata  di  produzione
delle uve.