(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva, devono  essere
ottenuti dalle  uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese:  minimo  85  %.  Possono
concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca  nera,
non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione  Toscana,  fino
ad un massimo del 15%.