(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Morellino di Scansano» devono essere  quelle  tradizionali
della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente  i  terreni  collinari  di  buona  esposizione  con
esclusione di quelli di fondo valle. 
2. I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  (a  spalliera,  ad
alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere  quelli
tradizionalmente  usati  e  comunque  atti  a   non   modificare   le
caratteristiche delle uve e del vino. 
3. La densita' di impianto e reimpianto dei vigneti  messi  a  dimora
successivamente alla data di pubblicazione del presente disciplinare,
non deve essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro e la  resa  massima
di uva ammessa non deve essere superiore ai 90 q.li ad ettaro. 
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione
di soccorso. 
5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti gia' esistenti  per  la
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a q.li 90
per ettaro di coltura specializzata e con  una  resa  per  ceppo  non
superiore a 3 kg. Fermo restando il limite  massimo  sopra  indicato,
anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve  essere
calcolata,  rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla
effettiva superficie coperta dalla vite. 
6. In  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  «Morellino  di  Scansano»  devono   essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando  i  limiti  uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino
finito non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa  superi  la
percentuale sopra indicata, ma non  oltre  il  75%,  l'eccedenza  non
avra' diritto alla denominazione di origine controllata e  garantita;
oltre detto limite percentuale decade il diritto  alla  denominazione
di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.