Articolo 5 1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 2. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3. E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimita' del confine della zona di produzione, purche' entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente disciplinare. Tale autorizzazione dovra' essere richiesta e rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato alla tipologia «Riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. 5. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» deve figurare l'annata di produzione delle uve.