(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
1. Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  al  vino
«Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva»  un  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di   12,00%   vol.   Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche  locali  e
costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 
2.  Le  operazioni  di  vinificazione,   di   invecchiamento   e   di
imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della  zona  di
produzione, delimitata al precedente art. 3. 
E' tuttavia autorizzata la  vinificazione  fuori  zona  in  strutture
situate in prossimita' del confine della zona di produzione,  purche'
entro 2000 metri in linea d'aria,  ed  appartenenti  ad  aziende  che
abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da  almeno  cinque
anni alla data di entrata in vigore del presente  disciplinare.  Tale
autorizzazione dovra' essere richiesta  e  rilasciata  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
4. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Morellino di Scansano», se destinato alla tipologia «Riserva»,  deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento  non  inferiore  ad
anni due, di cui  almeno  uno  in  botte  di  legno.  Il  periodo  di
invecchiamento  decorre  dal  1°  gennaio  successivo  all'annata  di
produzione delle uve. 
5.  Sulle  bottiglie  ed  altri  recipienti  contenenti  i   vini   a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Morellino  di
Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» deve figurare l'annata di
produzione delle uve.