Articolo 6 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; limpidezza: brillante; odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine; sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol., per la tipologia Riserva 13,00%vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la tipologia Riserva 26,0 g/l. Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno. 2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.