(Annesso-art. 6)
                             Articolo 6 
 
1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Morellino di  Scansano»  anche  nella  tipologia  Riserva,  all'atto
dell'immissione  al  consumo,  devono  corrispondere  alle   seguenti
caratteristiche: 
colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; 
limpidezza: brillante; 
odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine; 
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico; 
titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%vol.,  per  la
tipologia Riserva 13,00%vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l,  per  la  tipologia  Riserva
26,0 g/l. 
Entrambe  le  tipologie,  possono,  talvolta,  presentare   eventuale
sentore di legno. 
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali di modificare con proprio decreto i minimi  sopra  indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.