Articolo 7 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili. 2. E' altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente. 3. E' consentito l'utilizzo del termine Vigna secondo le norme vigenti. 4. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» Rosso, l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.