(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
1. Alla denominazione di origine controllata  e  garantita  dei  vini
«Morellino  di  Scansano»   e'   vietata   qualsiasi   qualificazione
aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi  compresi  gli
aggettivi «superiore», «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  o
simili. 
2. E' altresi' vietato  l'uso,  in  aggiunta  alla  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»,  di
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano  riferimento  a
comuni, frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata  di
cui al precedente art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi  significato  laudativo  e  non  tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente. 
3. E' consentito  l'utilizzo  del  termine  Vigna  secondo  le  norme
vigenti. 
4. Per i vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Morellino di Scansano» Rosso, l'immissione al consumo e'  consentita
soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.