(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
 
1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  immessi  al  consumo  in
recipienti  di  vetro  del  tipo  «bordolese».   Le   tipologie   dei
contenitori nelle  varie  pezzature,  tappate  secondo  la  normativa
vigente, devono essere le seguenti: 
 
lt. 0,100; 
lt. 0,1875; 
lt. 0,250; 
lt. 0,375; 
lt. 0,500; 
lt. 0,750; 
lt. 1,000; 
lt. 1,500; 
lt. 3,000; 
lt. 5,000, 
 
ed altre pezzature di capienza superiore non destinate alla vendita. 
Per contenitori di vetro con capacita' pari o inferiori a  lt.  0,250
e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite.