Articolo 8 1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro del tipo «bordolese». Le tipologie dei contenitori nelle varie pezzature, tappate secondo la normativa vigente, devono essere le seguenti: lt. 0,100; lt. 0,1875; lt. 0,250; lt. 0,375; lt. 0,500; lt. 0,750; lt. 1,000; lt. 1,500; lt. 3,000; lt. 5,000, ed altre pezzature di capienza superiore non destinate alla vendita. Per contenitori di vetro con capacita' pari o inferiori a lt. 0,250 e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite.