Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'
dalla campagna vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Colli  Lanuvini»,  provenienti  da  vigneti  non
ancora  iscritti,  ma  aventi  base   ampelografica   conforme   alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad
effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo  per  la
DOC in questione, ai sensi dell'art. 12, del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61.