Art. 4 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
«Colli Lanuvini» e' tenuto, a norma di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 luglio 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno