(Annesso-art. 2)
                  Articolo 2 - Base ampelografica. 
 
2.1. Bianchi 
Il  vino  «Colli  Lanuvini»  anche  nelle  tipologie  "superiore"   e
"spumante", deve essere ottenuto dalle uve  provenienti  dai  vigneti
composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di 
ciascuno di essi: 
- Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo del 70%; -
Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%. 
- Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve  bianche
provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la  regione
Lazio per non piu' del 15%. 
2.2. - Rossi: 
Il  vino  «Colli  Lanuvini»  rosso  anche   con   la   qualificazione
"superiore", deve essere ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigneti
composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di 
ciascuno di essi: 
- Merlot in misura non inferiore al 50%. 
- Montepulciano e Sangiovese in misura non inferiore al 35%, 
- Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve a  bacca
rossa provenienti da altri vitigni idonei alla  coltivazione  per  la
regione Lazio per non piu' del 15%