Articolo 2 - Base ampelografica. 2.1. Bianchi Il vino «Colli Lanuvini» anche nelle tipologie "superiore" e "spumante", deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: - Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo del 70%; - Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%. - Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve bianche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Lazio per non piu' del 15%. 2.2. - Rossi: Il vino «Colli Lanuvini» rosso anche con la qualificazione "superiore", deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: - Merlot in misura non inferiore al 50%. - Montepulciano e Sangiovese in misura non inferiore al 35%, - Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Lazio per non piu' del 15%