Articolo 3 - Zona di produzione. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma. Tale zona e' cosi' delimitata: - a nord, partendo dal punto d'incontro dei confini comunali tra Nemi, Velletri e Genzano, in prossimita' di M. Canino, il limite segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano e Velletri sino a incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica. - Percorre quindi in direzione sud il confine comunale Lanuvio - Velletri fino a incontrare il confine della provincia di Latina. - Lungo tale confine si dirige verso ovest sino a P.te Guardapassi per risalire quindi verso nord, sempre lungo il confine della provincia di Latina, fino a incontrare la quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio. - Segue quest'ultima in direzione est, e, superata la quota 162 di circa 250 m, incrocia sul lato sinistro la strada dei Vinciguerra che percorre per circa m 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara a ovest dei Valeri. - Discende detto fosso fino alla briglia di Vimercati e, percorrendo la strada della lettara, raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa m 300) e, poco dopo aver superato l'ingresso del casale di S. Giovanni all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest e, con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia. - Segue tale confine verso nord, sino a incontrare, a nord dell'abitato di Genzano, quello tra tale comune e Nemi, quindi procede in direzione sud-est lungo il confine di Genzano, con Nemi, sino a incontrare quello di Velletri, in prossimita' di M. Canino.