(Annesso-art. 3)
                  Articolo 3 - Zona di produzione. 
 
Le uve devono essere  prodotte  nella  zona  di  produzione  appresso
indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale
di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.  Tale
zona e' cosi' delimitata: 
- a nord, partendo dal punto  d'incontro  dei  confini  comunali  tra
Nemi, Velletri e Genzano, in prossimita'  di  M.  Canino,  il  limite
segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano e Velletri sino a
incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica. 
- Percorre quindi in direzione sud  il  confine  comunale  Lanuvio  -
Velletri fino a incontrare il confine della provincia di Latina. 
- Lungo tale confine si dirige verso ovest sino  a  P.te  Guardapassi
per risalire  quindi  verso  nord,  sempre  lungo  il  confine  della
provincia di Latina, fino a incontrare  la  quota  128,  all'incrocio
della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio. 
- Segue quest'ultima in direzione est, e, superata la  quota  162  di
circa 250 m, incrocia sul lato sinistro la strada dei Vinciguerra che
percorre per circa m 300  fino  a  raggiungere  il  fosso  dell'Acqua
Chiara a ovest dei Valeri. 
- Discende detto fosso fino alla briglia di Vimercati e,  percorrendo
la strada della lettara, raggiunge  la  strada  consortile  di  Monte
Giove Vecchio, che segue verso nord (circa m 300) e, poco  dopo  aver
superato l'ingresso del  casale  di  S.  Giovanni  all'altezza  della
stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest  e,  con
una  linea  retta  in  direzione  dell'elettrodotto   esistente,   si
congiunge con la strada comunale di Monte Giove  Nuovo  e  quindi  al
confine comunale di Ariccia. 
-  Segue  tale  confine  verso  nord,  sino  a  incontrare,  a   nord
dell'abitato di Genzano,  quello  tra  tale  comune  e  Nemi,  quindi
procede in direzione sud-est lungo il confine di Genzano,  con  Nemi,
sino a incontrare quello di Velletri, in prossimita' di M. Canino.