(Annesso-art. 4)
               Articolo 4 - Norme per la viticoltura. 
 
4.1. - Condizioni ambientali: 
- Le condizioni ambientali e di colture dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini  di  cui  all'articolo  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al
vino, derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 
4.2. - Pratiche colturali: 
- I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura
devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
- E' vietata ogni pratica di forzatura 
-  I  nuovi  impianti  e  i  reimpianti,  in  coltura  specializzata,
effettuati  successivamente  all'entrata  in  vigore   del   presente
disciplinare dovranno avere una densita' non inferiore a  3300  ceppi
per ettaro 
- E' autorizzata l'irrigazione di soccorso. 
4.3. - Produzioni uva/ha 
- Le produzioni massime di uve per ettaro e  i  titoli  alcolometrici
volumici naturali minimi sono le seguenti: 
 
    
«Colli Lanuvini»      Prod.   Tit. alc. min. nat.
   Tipologia          Uva         % vo l
                     ton/ha
- Bianco e spumante   14,5         10,5
- Bianco superiore    13,0         11,5
- Rosso               13,5         11,0
- Rosso superiore     12,0         12,0

    
 
- Fermi restando  i  limiti  massimi  sopraindicati,  la  resa/ha  di
coltura  promiscua  deve   essere   calcolata   rispetto   a   quella
specializzata in  rapporto  all'effettiva  superficie  coperta  dalla
vite. 
- Nelle annate  particolarmente  favorevoli  i  quantitativi  di  uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a  denominazione  di
origine controllata «Colli  Lanuvini»  devono  essere  riportati  nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi. 
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto
alla denominazione d'origine controllata ma possono essere  destinate
alla produzione di vini ad IGT Lazio. 
- Qualora sia superato il limite del 20%, la partita cui si riferisce
il  supero  decade   dal   diritto   alla   denominazione   d'origine
controllata. 
- La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate di anno in anno, prima  della  vendemmia,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore
a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,  dandone   immediata
comunicazione  al  Ministero  delle  Risorse  Agricole  Alimentari  e
Forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini.