Articolo 4 - Norme per la viticoltura. 4.1. - Condizioni ambientali: - Le condizioni ambientali e di colture dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino, derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 4.2. - Pratiche colturali: - I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. - E' vietata ogni pratica di forzatura - I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' non inferiore a 3300 ceppi per ettaro - E' autorizzata l'irrigazione di soccorso. 4.3. - Produzioni uva/ha - Le produzioni massime di uve per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti: «Colli Lanuvini» Prod. Tit. alc. min. nat. Tipologia Uva % vo l ton/ha - Bianco e spumante 14,5 10,5 - Bianco superiore 13,0 11,5 - Rosso 13,5 11,0 - Rosso superiore 12,0 12,0 - Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa/ha di coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. - Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata ma possono essere destinate alla produzione di vini ad IGT Lazio. - Qualora sia superato il limite del 20%, la partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata. - La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.