Articolo 5 - Norme per la vinificazione 5.1. - Zona di vinificazione: - Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. E' tuttavia facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'articolo 3, siano conduttrici di vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e dimostrino la preesistenza della cantina al 27 gennaio 2004. 5.2. - Pratiche enologiche: - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo I nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa. 5.3. - Rese: - La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore a170%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5.4. - Bianco Spumante - Per la presa di spuma della tipologia spumante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», o mosto concentrato rettificato. 5.5. - Colli Lanuvini rosso riserva Il vino «Colli Lanuvini» rosso riserva con un invecchiamento minimo di mesi 24, di cui almeno 6 in bottiglia, decorrenti dal i novembre successivo alla vendemmia e con titolo alcolometrico minimo al consumo di 13,0 % vol. puo' fregiarsi della qualificazione "riserva".