(Annesso-art. 5)
               Articolo 5 - Norme per la vinificazione 
 
5.1. - Zona di vinificazione: 
- Le operazioni di vinificazione per il vino di  cui  all'articolo  1
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nel precedente articolo 3. 
E'  tuttavia  facolta'  del  Ministero  delle   politiche   agricole,
alimentari e  forestali-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei  vini,  consentire,  su  motivata  richiesta,
l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle  aziende  che,
in linea d'aria entro mt 100 dal confine della zona di produzione  di
cui all'articolo 3, siano conduttrici di  vigneti  iscritti  all'albo
dei  vigneti  della  denominazione  di  origine  controllata   «Colli
Lanuvini» e dimostrino la preesistenza della cantina  al  27  gennaio
2004. 
5.2. - Pratiche enologiche: 
- Nella vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche  enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino  le  sue  peculiari
caratteristiche. 
E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei   vini   di   cui
all'articolo  I  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme  comunitarie  e
nazionali  con  mosto  concentrato,  oppure  con  mosto   concentrato
rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa. 
5.3. - Rese: 
- La resa massima dell'uva in vino finito non deve  essere  superiore
a170%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
5.4. - Bianco Spumante 
- Per la presa di  spuma  della  tipologia  spumante,  qualora  venga
utilizzato il mosto, deve essere  impiegato  esclusivamente  mosto  o
mosto concentrato di uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della
denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Lanuvini»,  o  mosto
concentrato rettificato. 
5.5. - Colli Lanuvini rosso riserva 
Il vino «Colli Lanuvini» rosso riserva con un  invecchiamento  minimo
di mesi 24, di cui almeno 6 in bottiglia, decorrenti dal  i  novembre
successivo alla  vendemmia  e  con  titolo  alcolometrico  minimo  al
consumo di 13,0 % vol. puo' fregiarsi della qualificazione "riserva".