Articolo 7. - Etichettatura e designazione. 7.1. - indicazioni qualitative: Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7.2. - indicazioni geografiche: Puo' essere utilizzata la menzione "vigna" in conformita' alla vigente normativa per i vini di qualita'. 7.3. - annata di produzione: Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.