(Annesso-art. 7)
             Articolo 7. - Etichettatura e designazione. 
 
7.1. - indicazioni qualitative: 
Alla denominazione di cui all'articolo 1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",
"scelto", "selezionato" e simili. 
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
7.2. - indicazioni geografiche: 
Puo' essere  utilizzata  la  menzione  "vigna"  in  conformita'  alla
vigente  normativa  per  i  vini  di  qualita'.  7.3.  -  annata   di
produzione: 
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di
origine controllata «Colli Lanuvini» deve figurare  obbligatoriamente
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.