(Annesso-art. 8)
                     Articolo 8. Confezionamento 
 
8.1. I vini a DOC «Colli Lanuvini» bianco e rosso: 
Possono  essere  confezionati  senza  specificazioni  aggiuntive,  in
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  in  materiale
plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un
involucro di cartone o di altro materiale rigido,  di  capacita'  non
inferiore a 2 litri .". 
8.2. I vini a DOC «Colli Lanuvini» superiori bianco e rosso: 
- devono essere confezionati solo in  bottiglie  delle  capacita'  da
litri 0,187 a litri 0,750 
- e' ammessa la chiusura con tappo di sughero, sintetico e in vetro. 
8.3. I vini a DOC «Colli Lanuvini» spumante e rosso riserva: 
- devono essere confezionati solo in  bottiglie  delle  capacita'  da
litri 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000. 
- E' ammessa la chiusura con solo tappo di sughero. 
- Le bottiglie da litri 1,500  e  3,000  debbono  essere  inscatolate
singolarmente.