Art. 19 
 
 
                      Aggiornamento del catasto 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  del  1°  gennaio  2011  e'  attivata
l'«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia
del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( attivando le idonee  forme  di
collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2  e  3  del
proprio statuto. )) L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini
fiscali, lo stato  di  integrazione  delle  banche  dati  disponibili
presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile,  individuandone
il soggetto titolare di diritti reali. 
  2. L'accesso (( gratuito )) all'Anagrafe Immobiliare  Integrata  e'
garantito  ai  Comuni  sulla   base   di   un   sistema   di   regole
tecnico-giuridiche emanate (( entro e non oltre sessanta  giorni  dal
termine di cui al comma 1 )) con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'Economia e  delle  Finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
  (( 2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai
comuni la piena accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle
banche dati con  l'Agenzia  del  territorio,  relativamente  ai  dati
catastali,  anche  al  fine  di  contribuire  al   miglioramento   ed
aggiornamento della qualita' dei dati, secondo le specifiche tecniche
e le modalita' operative stabilite con i medesimi decreti. )) 
  3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione   integrata   ipotecario-catastale,   prevedendone    le
modalita'  di  erogazione,  gli  effetti,  nonche'   la   progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il  predetto
decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della
predetta attestazione. 
  4. (( Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  66  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ))  la
consultazione delle banche dati  del  catasto  terreni,  censuaria  e
cartografica, del  catasto  edilizio  urbano,  nonche'  dei  dati  di
superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione  ordinaria,
e' garantita, ((  a  titolo  gratuito,  ))  ai  Comuni  su  tutto  il
territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento
e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i  Comuni
ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 
  5. (( Nella fase di prima attuazione,  al  fine  di  accelerare  il
processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali,
))  le  funzioni   catastali   connesse   all'accettazione   e   alla
registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte  dai  Comuni  e
dall'Agenzia del Territorio  sulla  base  di  un  sistema  di  regole
tecnico-giuiridiche uniformi, (( e  in  attuazione  dei  principi  di
flessibilita', gradualita', adeguatezza, stabilito  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  ))  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  previa  intesa  ((  presso  ))  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, (( entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.  ))  Le  suddette  regole  tecnico-giuridiche  costituiscono
principi fondamentali  dell'ordinamento  e  si  applicano  anche  nei
territori delle Regioni a statuto speciale. Ove  non  esercitate  dai
Comuni, le attivita' connesse alle predette funzioni sono  esercitate
dall'Agenzia  del   Territorio,   sulla   base   del   principio   di
sussidiarieta'. 
  (( 5-bis. Per  assicurare  l'unitarieta'  del  sistema  informativo
catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilita' ed
interoperabilita' applicativa delle banche dati, i comuni  utilizzano
le applicazioni informatiche e i  sistemi  di  interscambio  messi  a
disposizione  dall'Agenzia  del  territorio,   anche   al   fine   di
contribuire  al  miglioramento  dei  dati   catastali,   secondo   le
specifiche tecniche ed operative formalizzate  con  apposito  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico
di indirizzo sulle modalita' di attuazione e la qualita' dei  servizi
assicurati dai comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento
delle funzioni di  cui  al  presente  articolo.  L'organo  paritetico
riferisce con cadenza semestrale al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  che  puo'  proporre  al  Consiglio  dei  Ministri  modifiche
normative e di sviluppo del processo di decentramento. )) 
  6.  Sono  in  ogni  caso  mantenute  allo  Stato  e   sono   svolte
dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di: 
    a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di  rilievi  ed
aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e  cartografie
catastali; 
    b) controllo della qualita' delle informazioni  catastali  e  dei
processi di aggiornamento degli atti; 
    c) gestione unitaria e certificata della base dei dati  catastali
e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla  lettera
b), anche trasmessi con il Modello  unico  digitale  per  l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro  utilizzazione  ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'  e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; 
    d)   gestione   unitaria   dell'infrastruttura   tecnologica   di
riferimento per il Modello unico digitale  per  l'edilizia  ((  sulla
base di regole tecniche  uniformi  stabilite  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia del  territorio  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali; )) 
    e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; 
    f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di  cui
al comma 5, nonche' poteri di applicazione  delle  relative  sanzioni
determinate  con  decreto  di  natura  regolamentare   del   Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze,  emanato  previa  intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre  2010,  conclude
le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
  8. Entro il 31 dicembre 2010 i  titolari  di  diritti  reali  sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati  secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36,  del  citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del  1°  gennaio  2007  alla
data  del  31  dicembre  2009,   sono   tenuti   a   procedere   alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. L'Agenzia  del  Territorio,  successivamente
alla registrazione degli  atti  di  aggiornamento  presentati,  rende
disponibili ai  Comuni  le  dichiarazioni  di  accatastamento  per  i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il  Portale
per i Comuni. 
  9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre  2010  i  titolari  di
diritti reali  sugli  immobili  oggetto  di  interventi  edilizi  che
abbiano  determinato  una  variazione  di   consistenza   ovvero   di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere  alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. (( Restano salve le procedure  previste  dal
comma 336 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
nonche' le attivita' da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del
territorio per i fabbricati rurali per i quali siano  venuti  meno  i
requisiti per il riconoscimento  della  ruralita'  ai  fini  fiscali,
individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della  legge  24
novembre 2006, n. 286, nonche' quelle di accertamento  relative  agli
immobili iscritti in catasto, come fabbricati  o  loro  porzioni,  in
corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili  o
servibili all'uso cui sono destinati. )) 
  10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono  a
presentare ai sensi del comma 8  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio, nelle  more  dell'iscrizione  in  catasto  attraverso  la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, (( con
oneri  a  carico  dell'interessato  da   determinare   con   apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio,  da  emanare
entro il 31 dicembre 2010, )) di una rendita presunta,  da  iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi  tecnici
forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo'
stipulare apposite  convenzioni  con  gli  Organismi  rappresentativi
delle categorie professionali. 
  11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono  a
presentare ai sensi del comma 9  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio procede agli  accertamenti  di  competenza  anche  con  la
collaborazione  dei  Comuni.  Per  tali  operazioni   l'Agenzia   del
Territorio puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  Organismi
rappresentativi delle categorie professionali. 
  12. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  l'Agenzia  del  Territorio,
sulla   base   di   nuove   informazioni   connesse    a    verifiche
tecnico-amministrative,  da  telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,
individuando, in collaborazione con i  Comuni,  ulteriori  fabbricati
che non risultano dichiarati al  Catasto.  In  tal  caso  si  rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo  2,  comma  36,
del decreto-legge n. 262 del 2006.  Qualora  i  titolari  di  diritti
reali sugli immobili individuati non  ottemperino  entro  il  termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del  Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai  sensi  del  comma
10.  Restano  ((  salve  le  procedure   previste   dal   comma   336
dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Restano
altresi'  fermi  i  poteri  di  controllo  dei  comuni   in   materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni. )) 
  13. Gli Uffici dell'Agenzia  del  Territorio,  per  lo  svolgimento
della attivita' istruttorie connesse all'accertamento  catastale,  si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli  51  e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  14. All'articolo 29  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  52,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture  private  autenticate  tra
vivi aventi  ad  oggetto  il  trasferimento,  la  costituzione  o  lo
scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su  fabbricati  gia'
esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, ))  devono
contenere, per le unita' immobiliari  urbane,  a  pena  di  nullita',
oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle  planimetrie
depositate  in  catasto  e  la  dichiarazione,  resa  in  atti  dagli
intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie, (( sulla  base  delle  disposizioni  vigenti  in
materia catastale. La predetta dichiarazione puo'  essere  sostituita
da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico  abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento  catastale.  ))  Prima
della stipula dei predetti atti il notaio individua  gli  intestatari
catastali e verifica  la  loro  conformita'  con  le  risultanze  dei
registri immobiliari.». 
  15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o  verbali,
di locazione o affitto di  beni  immobili  esistenti  sul  territorio
dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite,
deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
La mancata o errata indicazione dei  dati  catastali  e'  considerata
fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed
e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  16. Le disposizioni di  cui  ai  commi  14  e  15  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2010. (( Nel rispetto dei principi desumibili
dal presente articolo, nei territori in cui vige il  regime  tavolare
le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  adottano
disposizioni per l'applicazione di quanto dallo  stesso  previsto  al
fine di assicurare  il  necessario  coordinamento  con  l'ordinamento
tavolare. 
  16-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  al
comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  anche  per
quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla  legge  24
dicembre 1993, n. 560». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  64  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art. 64. (Agenzia del territorio) - 1.  L'agenzia  del
          territorio e' competente a svolgere i servizi  relativi  al
          catasto, i servizi geotopocartografici  e  quelli  relativi
          alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
          di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
          territorio  nazionale  sviluppando,  anche  ai  fini  della
          semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
          fra i sistemi informativi attinenti alla  funzione  fiscale
          ed alle trascrizioni ed iscrizioni in  materia  di  diritti
          sugli immobili. L'agenzia opera in  stretta  collaborazione
          con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un  sistema
          integrato di conoscenze sul territorio. 
              2. L'agenzia costituisce  l'organismo  tecnico  di  cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112 e puo' gestire,  sulla  base  di  apposite  convenzioni
          stipulate con i comuni  o  a  livello  provinciale  con  le
          associazioni degli enti locali,  i  servizi  relativi  alla
          tenuta e all'aggiornamento del catasto. 
              3.  L'agenzia  gestisce  l'osservatorio   del   mercato
          immobiliare ed  i  connessi  servizi  estimativi  che  puo'
          offrire direttamente sul mercato. 
              4. Il comitato di gestione di cui all'articolo  67  del
          presente decreto legislativo e'  integrato,  per  l'agenzia
          del territorio, da  due  membri  nominati  su  designazione
          della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.» 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  66  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112   recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art. 66. (Funzioni conferite agli enti locali).  -  1.
          Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma  2,  della
          legge 15  marzo  1997,  n.  59  ,  ai  comuni  le  funzioni
          relative: 
                a)  alla   conservazione,   alla   utilizzazione   ed
          all'aggiornamento degli  atti  catastali,  partecipando  al
          processo di determinazione  degli  estimi  catastali  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera
          h); 
                b) [lettera soppressa]; 
                c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e  degli
          oneri consortili gravanti sugli immobili. 
              2. Nelle zone montane le funzioni di  cui  al  comma  1
          possono essere esercitate dalle comunita' montane  d'intesa
          con i comuni componenti. 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   36
          dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2006,
          n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia  tributaria
          e finanziaria»: 
              «Art. 2. (...) 1-35 Omissis. 
              36. L'Agenzia del territorio, anche  sulla  base  delle
          informazioni   fornite   dall'AGEA   e   delle   verifiche,
          amministrative, da telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul
          terreno, dalla stessa  effettuate  nell'ambito  dei  propri
          compiti istituzionali, individua i fabbricati  iscritti  al
          catasto terreni per i quali siano venuti meno  i  requisiti
          per il riconoscimento  della  ruralita'  ai  fini  fiscali,
          nonche' quelli che non  risultano  dichiarati  al  catasto.
          L'Agenzia  del  territorio,  con  apposito  comunicato   da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,   rende   nota   la
          disponibilita',  per  ciascun  comune,  dell'elenco   degli
          immobili  individuati  ai  sensi  del  periodo  precedente,
          comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire  la
          mancata presentazione della  dichiarazione  al  catasto,  e
          provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni  successivi
          alla  pubblicazione  del  comunicato,   presso   i   comuni
          interessati e tramite gli uffici provinciali e sul  proprio
          sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
          per i titolari dei diritti reali,  di  presentazione  degli
          atti  di  aggiornamento  catastale  redatti  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
          aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano  alla
          richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione  del
          comunicato  di  cui  al  periodo  precedente,  gli   uffici
          provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  provvedono  con
          oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
          attraverso la predisposizione delle relative  dichiarazioni
          redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del
          Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  e  a
          notificarne  i  relativi  esiti.   Le   rendite   catastali
          dichiarate  o  attribuite  producono  effetto  fiscale,  in
          deroga  alle  vigenti  disposizioni,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo  alla  data  cui  riferire  la
          mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero,  in
          assenza di tale indicazione, dal 1°  gennaio  dell'anno  di
          pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   sono   stabilite
          modalita'  tecniche  ed  operative  per  l'attuazione   del
          presente comma. Si applicano le sanzioni per le  violazioni
          previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile
          1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 
              37-181. Omissis». 
              - Il testo del comma 36 dell'articolo del 2 del  citato
          decreto-legge n. 262 del 2006 e' riportato  nelle  note  al
          comma 7 del presente articolo. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   336
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2005): 
              «Art. 1. (...) Omissis. 
              336. I comuni, constatata la presenza  di  immobili  di
          proprieta' privata non  dichiarati  in  catasto  ovvero  la
          sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con  i
          classamenti catastali per intervenute variazioni  edilizie,
          richiedono  ai  titolari  di  diritti  reali  sulle  unita'
          immobiliari  interessate  la  presentazione  di   atti   di
          aggiornamento redatti ai sensi del regolamento  di  cui  al
          D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze.  La
          richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,
          qualora  accertata,  la  data  cui  riferire   la   mancata
          presentazione della denuncia catastale,  e'  notificata  ai
          soggetti interessati  e  comunicata,  con  gli  estremi  di
          notificazione, agli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del
          territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano  alla
          richiesta entro novanta  giorni  dalla  notificazione,  gli
          uffici provinciali dell'Agenzia del territorio  provvedono,
          con oneri a carico  dell'interessato,  alla  iscrizione  in
          catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla  verifica
          del  classamento  delle   unita'   immobiliari   segnalate,
          notificando le risultanze del  classamento  e  la  relativa
          rendita.  Si  applicano  le  sanzioni   previste   per   le
          violazioni dell'articolo  28  del  regio  decreto-legge  13
          aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 
              Omissis». 
              - Il testo del comma 36 dell'articolo del 2 del  citato
          decreto-legge n. 262 del 2006 e' riportato  nelle  note  al
          comma 7 del presente articolo 
              - Il decreto ministeriale 19 aprile 1994, n.  701  reca
          «Regolamento  recante   norme   per   l'automazione   delle
          procedure di aggiornamento degli archivi catastali e  delle
          conservatorie dei registri immobiliari». 
              - Il testo del comma 36 dell'articolo del 2 del  citato
          decreto-legge n. 262 del 2006 e' riportato  nelle  note  al
          comma 7 del presente articolo. 
              - Il testo del comma 336 dell'articolo 1  della  citata
          legge n. 311 del 2004 e' riportato nelle note  al  comma  9
          del presente articolo. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  51  e  52
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul valore aggiunto»: 
              «Art.  51.  (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto    controllano    le
          dichiarazioni  presentate  e  i  versamenti  eseguiti   dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono  all'accertamento  e  alla   riscossione   delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli obblighi relativi alla fatturazione  e  registrazione
          delle operazioni e alla tenuta della contabilita'  e  degli
          altri obblighi stabiliti dal presente  decreto;  provvedono
          alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle  soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni presentate e  l'individuazione  dei  soggetti
          che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati  sulla
          base di criteri selettivi fissati annualmente dal  Ministro
          delle finanze  che  tengano  anche  conto  della  capacita'
          operativa degli uffici  stessi.  I  criteri  selettivi  per
          l'attivita' di accertamento di cui al  periodo  precedente,
          compresa quella a mezzo di studi di settore,  sono  rivolti
          prioritariamente nei confronti dei soggetti  diversi  dalle
          imprese manifatturiere che svolgono la  loro  attivita'  in
          conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
          per cento. 
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 
                1) procedere all'esecuzione di accessi,  ispezioni  e
          verifiche ai sensi dell'art. 52; 
                2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni, indicandone il motivo, a comparire di  persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche  relativamente   ai   rapporti   ed   alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7) del presente comma,  ovvero
          rilevati  a  norma  dell'articolo  52,  ultimo   comma,   o
          dell'articolo  63,  primo  comma,  o  acquisiti  ai   sensi
          dell'articolo  18,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo  63,  primo
          comma, o acquisiti ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  3,
          lettera b), del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504,  sono  posti  a  base   delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti  dagli  articoli  54  e  55  se   il
          contribuente non dimostra che  ne  ha  tenuto  conto  nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili; sia le operazioni imponibili sia  gli  acquisti
          si  considerano  effettuati  all'aliquota   in   prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 
                3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari  relativi  a  dati  e  notizie   di   carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori; 
                4)  invitare  qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture  relativi  a  determinate  cessioni   di   beni   o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse; 
                5) richiedere  agli  organi  e  alle  Amministrazioni
          dello  Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,   alle
          societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed  enti
          che effettuano istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti
          per conto di terzi la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e  agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita'  finanziarie  e  creditizie,  agli   intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento collettivo del  risparmio,  alle  societa'  di
          gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie; 
                6) richiedere copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali; 
                6-bis)   richiedere,   previa   autorizzazione    del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il  Corpo  della  guardia  di   finanza,   del   comandante
          regionale,  ai   soggetti   sottoposti   ad   accertamento,
          ispezione o  verifica  il  rilascio  di  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione della natura, del numero  e  degli
          estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti  con  le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,  nazionali
          o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
          anni dalla data della richiesta. Il  richiedente  e  coloro
          che vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati acquisiti; 
                7) richiedere, previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie e  creditizie,  agli  intermediari  finanziari,
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  alle  societa'  di
          gestione del risparmio e alle  societa'  fiduciarie,  dati,
          notizie  e  documenti   relativi   a   qualsiasi   rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate da terzi. Alle societa'  fiduciarie  di  cui  alla
          legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte  nella
          sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,  puo'   essere   richiesto,   tra   l'altro,
          specificando  i  periodi   temporali   di   interesse,   di
          comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei  quali
          esse  hanno  detenuto  o  amministrato  o   gestito   beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
                7-bis)  richiedere,  con  modalita'   stabilite   con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  d'intesa  con
          l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole  europee
          e internazionali  in  materia  di  vigilanza  e,  comunque,
          previa    autorizzazione     del     direttore     centrale
          dell'accertamento  dell'Agenzia   delle   entrate   o   del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ad
          autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e  informazioni
          di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,  relativi
          alle attivita' di controllo e  di  vigilanza  svolte  dagli
          stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. 
              Gli inviti e le richieste di cui  al  precedente  comma
          devono essere fatti a mezzo di raccomandata con  avviso  di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di  cui  al
          n. 7), non inferiore  a  trenta  giorni.  Il  termine  puo'
          essere prorogato per un periodo di venti giorni su  istanza
          dell'operatore finanziario, per  giustificati  motivi,  dal
          competente direttore centrale  o  direttore  regionale  per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 600, e successive modificazioni. 
              Le richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero  7),
          nonche' le  relative  risposte,  anche  se  negative,  sono
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Per l'inottemperanza agli  inviti  di  cui  al  secondo
          comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi terzo e quarto dell'articolo 32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. 
              Art. 52. (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di impiegati dell'Amministrazione  finanziaria  nei  locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali, verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra
          rilevazione ritenuta utile per l'accertamento  dell'imposta
          e  per  la  repressione   dell'evasione   e   delle   altre
          violazioni. Gli impiegati  che  eseguono  l'accesso  devono
          essere muniti di apposita autorizzazione che ne  indica  lo
          scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da  cui  dipendono.
          Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche  ad
          abitazione,  e'  necessaria  anche   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica. In ogni caso,  l'accesso  nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere eseguito in presenza del titolare dello studio o  di
          un suo delegato. 
              L'accesso in locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 
              E'  in  ogni  caso  necessaria   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del  codice
          di procedura penale. 
              L'ispezione documentale si estende  a  tutti  i  libri,
          registri, documenti e scritture,  compresi  quelli  la  cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito,  o  che
          sono   comunque   accessibili    tramite    apparecchiature
          informatiche installate in detti locali. 
              I libri, registri, scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto di esibizione si intendono anche  la  dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione. 
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui risultino le ispezioni e le  rilevazioni  eseguite,  le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente o da chi lo  rappresenta  ovvero  indicare  il
          motivo della mancata  sottoscrizione.  Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia. 
              I documenti e le scritture possono  essere  sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto  nel  verbale,  nonche'  in   caso   di   mancata
          sottoscrizione  o  di  contestazione  del   contenuto   del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri. 
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'esecuzione di verifiche  e  di  ricerche  relative  a
          merci o altri beni  viaggianti  su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi. 
              In deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire una attestazione dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma. 
              Gli uffici della  imposta  sul  valore  aggiunto  hanno
          facolta' di disporre l'accesso di propri  impiegati  muniti
          di   apposita   autorizzazione    presso    le    pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)  dell'art.  51
          allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
          previste e presso  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione   postale   allo   scopo   di    rilevare
          direttamente i dati e le notizie relativi ai conti  la  cui
          copia sia stata richiesta  a  norma  del  numero  7)  dello
          stesso art. 51 e non trasmessa entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente la completezza  o  la  esattezza  dei  dati  e
          notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le
          pongano  in  dubbio,  contenuti  nella  copia   dei   conti
          trasmessa, rispetto a tutti  i  rapporti  intrattenuti  dal
          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione postale.  Si  applicano  le  disposizioni
          dell'ultimo comma dell'art.  33  del  D.P.R.  29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29 della  legge  27
          febbraio 1985, n. 52 recante «Modifiche al libro sesto  del
          codice  civile  e  norme   di   servizio   ipotecario,   in
          riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione
          automatica nelle conservatorie  dei  registri  immobiliari»
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 29. (...) - 1. Negli  atti  con  cui  si  concede
          l'ipoteca o di cui si chiede  la  trascrizione,  l'immobile
          deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre
          dei suoi confini. 
              1-bis.  Gli  atti  pubblici  e  le  scritture   private
          autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
          costituzione o lo  scioglimento  di  comunione  di  diritti
          reali su  fabbricati  gia'  esistenti,  ad  esclusione  dei
          diritti reali di garanzia, devono contenere, per le  unita'
          immobiliari   urbane,   a   pena   di    nullita',    oltre
          all'identificazione   catastale,   il   riferimento    alle
          planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,  resa
          in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato  di
          fatto dei dati catastali e delle  planimetrie,  sulla  base
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia   catastale.   La
          predetta   dichiarazione   puo'   essere   sostituita    da
          un'attestazione di conformita'  rilasciata  da  un  tecnico
          abilitato alla presentazione degli  atti  di  aggiornamento
          catastale. Prima della stipula dei predetti atti il  notaio
          individua gli intestatari  catastali  e  verifica  la  loro
          conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.» 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  69  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131   recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro»: 
              «Art. 69. (Omissione della richiesta di registrazione e
          della presentazione della denuncia). -  1.  Chi  omette  la
          richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
          ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta,   ovvero   la
          presentazione delle denunce previste  dall'articolo  19  e'
          punito con la sanzione  amministrativa  dal  centoventi  al
          duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  58  del  citato
          decreto-legge  n.  112  del  2008,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 58. (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
          immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). -  1.
          Per procedere al riordino, gestione  e  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
          Enti locali,  ciascun  ente  con  delibera  dell'organo  di
          Governo individua redigendo apposito elenco, sulla  base  e
          nei limiti della documentazione esistente presso  i  propri
          archivi e uffici, i singoli  beni  immobili  ricadenti  nel
          territorio di  competenza,  non  strumentali  all'esercizio
          delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili   di
          valorizzazione ovvero di dismissione. Viene  cosi'  redatto
          il piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari
          allegato al bilancio di previsione. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio  disponibile
          e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;  la
          deliberazione del consiglio comunale  di  approvazione  del
          piano  delle  alienazioni  e   valorizzazioni   costituisce
          variante  allo   strumento   urbanistico   generale.   Tale
          variante,  in  quanto  relativa  a  singoli  immobili,  non
          necessita di verifiche di conformita' agli  eventuali  atti
          di  pianificazione  sovraordinata   di   competenza   delle
          Province e delle Regioni. La  verifica  di  conformita'  e'
          comunque  richiesta  e  deve  essere  effettuata  entro  un
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della richiesta, nei casi di varianti  relative
          a  terreni  classificati  come  agricoli  dallo   strumento
          urbanistico  generale  vigente,   ovvero   nei   casi   che
          comportano variazioni  volumetriche  superiori  al  10  per
          cento  dei   volumi   previsti   dal   medesimo   strumento
          urbanistico vigente. 
              3. Gli  elenchi  di  cui  al  comma  1,  da  pubblicare
          mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
          effetto  dichiarativo  della  proprieta',  in  assenza   di
          precedenti trascrizioni, e producono gli  effetti  previsti
          dall'articolo  2644  del  codice  civile,  nonche'  effetti
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura.5. Contro l'iscrizione del bene  negli  elenchi  di
          cui al comma 1  e'  ammesso  ricorso  amministrativo  entro
          sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi
          di legge. 
              6.  La  procedura  prevista  dall'articolo  3-bis   del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per  la
          valorizzazione dei beni dello  Stato  si  estende  ai  beni
          immobili inclusi negli elenchi di cui al comma  1.  In  tal
          caso, la procedura prevista al comma 2 dell' articolo 3-bis
          del citato decreto-legge n. 351 del 2001  si  applica  solo
          per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
          all'Ente proprietario dei  beni  da  valorizzare.  I  bandi
          previsti dal  comma  5  dell'  articolo  3-bis  del  citato
          decreto-legge n. 351 del 2001  sono  predisposti  dall'Ente
          proprietario dei beni da valorizzare. 
              7. I soggetti di cui al comma 1 possono  in  ogni  caso
          individuare  forme  di  valorizzazione   alternative,   nel
          rispetto  dei  principi  di   salvaguardia   dell'interesse
          pubblico e mediante l'utilizzo  di  strumenti  competitivi,
          anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di
          cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 
              8. Gli enti proprietari degli immobili  inseriti  negli
          elenchi di cui al comma 1 possono conferire i  propri  beni
          immobili anche residenziali a fondi comuni di  investimento
          immobiliare ovvero promuoverne la costituzione  secondo  le
          disposizioni degli articoli 4 e seguenti del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n.  351,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
          alle dismissioni degli immobili inclusi  negli  elenchi  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
          19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.
          351, convertito con modificazioni dalla legge  23  novembre
          2001, n. 410.