Art. 2 
 
 
      Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio 
 
  1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire
ad un  consolidamento  delle  risorse  stanziate  sulle  missioni  di
ciascun stato di previsione, in  deroga  alle  norme  in  materia  di
flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.
196,   limitatamente   al   triennio    2011-2013,    nel    rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza  pubblica  con  il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze,  possono  essere
rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato
di previsione, con riferimento alle spese  di  cui  all'articolo  21,
comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In  appositi  allegati
agli stati di previsione della spesa sono indicate le  autorizzazioni
legislative di cui si propongono le  modifiche  ed  i  corrispondenti
importi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'
disposta la riduzione  lineare  del  10  per  cento  delle  dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
Ministero, per gli  importi  indicati  nell'Allegato  1  al  presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  fondo  ordinario
delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla
ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui  redditi
delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono  comprensive  degli
effetti  di  contenimento  della  spesa  dei   Ministeri,   derivanti
dall'applicazione dell'articolo  6,  e  degli  Organi  costituzionali
fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo  periodo.
(( Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica,
nel  caso  in  cui  gli  effetti  finanziari  previsti  in  relazione
all'articolo 9 risultassero,  per  qualsiasi  motivo,  conseguiti  in
misura inferiore  a  quella  prevista,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  emanare
su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'   disposta,   con
riferimento alle missioni di spesa  dei  Ministeri  interessati,  una
ulteriore riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie  di  cui  al
quarto  periodo  del  presente  comma  sino  alla  concorrenza  dello
scostamento finanziario riscontrato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  23  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 23 (Formazione del bilancio). -  1.  In  sede  di
          formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto
          conto delle istruzioni  fornite  annualmente  con  apposita
          circolare dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  i
          Ministri indicano, anche  sulla  base  delle  proposte  dei
          responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di
          ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie  per
          il  loro  raggiungimento   anche   mediante   proposte   di
          rimodulazione   delle   stesse   risorse   tra    programmi
          appartenenti alla medesima missione di spesa.  Le  proposte
          sono formulate sulla base della legislazione  vigente,  con
          divieto di previsioni basate sul mero calcolo  della  spesa
          storica incrementale. 
              2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  valuta
          successivamente  la  congruita'  e  la  coerenza  tra   gli
          obiettivi perseguiti da  ciascun  Ministero  e  le  risorse
          richieste per la loro realizzazione,  tenendo  anche  conto
          dello stato di attuazione dei  programmi  in  corso  e  dei
          risultati conseguiti negli anni precedenti  in  termini  di
          efficacia e di  efficienza  della  spesa.  A  tal  fine  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  tiene  conto  anche
          delle  risultanze  illustrate  nella  nota  integrativa  al
          rendiconto  di  cui  all'articolo  35,   comma   2,   delle
          risultanze delle attivita' di analisi  dei  nuclei  di  cui
          all'articolo 39, comma  1,  nonche'  del  Rapporto  di  cui
          all'articolo 41. 
              3. Con il disegno di legge di  bilancio,  per  motivate
          esigenze, possono essere  rimodulate  in  via  compensativa
          all'interno di un programma o  tra  programmi  di  ciascuna
          missione  le  dotazioni  finanziarie  relative  ai  fattori
          legislativi, nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica.
          Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
          capitale  per  finanziare  spese  correnti.   In   apposito
          allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate
          le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica
          e il corrispondente importo. 
              4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
          spesa, verificati in base a quanto  previsto  al  comma  2,
          formano il disegno di legge  del  bilancio  a  legislazione
          vigente predisposto  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. La  legge  di  bilancio  e'  formata  apportando  al
          disegno  di  legge  di  cui  al  comma  4   le   variazioni
          determinate dalla legge di stabilita'.». 
              - Si riporta il testo dei commi  5  e  7  dell'art.  21
          della gia' citata legge n. 196 del 2009: 
              «1-4. (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) spese non rimodulabili; 
                b) spese rimodulabili. 
              6. (Omissis). 
              7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
          si dividono in: 
                a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                b) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          non predeterminate legislativamente che  sono  quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              8-18. (Omissis).».