Art. 37 
 
 
                    Disposizioni antiriciclaggio 
 
  1. Gli operatori economici aventi sede, residenza  o  domicilio  in
paesi cosi' detti (( black list )) di cui  al  decreto  del  Ministro
delle finanze 4 maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107,  e  al  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21  novembre   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
novembre  2001,  sono  ammessi  a  partecipare  alle   procedure   di
aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata
dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione  e'  subordinato
alla previa individuazione dell'operatore  economico,  individuale  o
collettivo, mediante la comunicazione dei dati che  identificano  gli
effettivi titolari delle  partecipazioni  societarie,  anche  per  il
tramite di  societa'  controllanti  e  per  il  tramite  di  societa'
fiduciarie  ((  nonche'  ))  alla  identificazione  del  sistema   di
amministrazione e del nominativo degli amministratori e del  possesso
dei requisiti di eleggibilita' previsti dalla normativa italiana.  La
presente  disposizione  si  applica  anche  in  deroga   ad   accordi
bilaterali siglati con l'Italia,  che  consentano  la  partecipazione
alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui  al  decreto
legislativo 12  aprile  2006  n.  163,  a  condizioni  di  parita'  e
reciprocita'. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  escludere  con
proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma
1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di
attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine
di  prevenire  fenomeni  a  particolare  rischio  di  frode  fiscale,
l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti (( non
black  list  ))  nonche'  a  specifici  settori  di  attivita'  e   a
particolari tipologie di soggetti. 
 
          Riferimenti normativi 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  recante
          «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n.
          100, S.O.