Art. 41 
 
 
                Regime fiscale di attrazione europea 
 
  1. Alle imprese residenti in uno Stato membro  dell'Unione  Europea
diverso dall'Italia  che  intraprendono  in  Italia  nuove  attivita'
economiche, nonche' ai loro dipendenti e  collaboratori,  ((  per  un
periodo di tre anni,  ))  si  puo'  applicare,  in  alternativa  alla
normativa tributaria (( statale )) italiana, la normativa  tributaria
vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. A tal fine,  i
citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la
procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,
n. 326. 
  (( 1-bis. Le attivita' economiche di cui  al  comma  1  non  devono
risultare gia' avviate in Italia  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel
territorio dello Stato. )) 
  2.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le   disposizioni
attuative del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          recante «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e
          per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.»: 
              «Art. 8. (Ruling internazionale.) - 1. Le  imprese  con
          attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura  di
          ruling   di   standard   internazionale,   con   principale
          riferimento al regime dei prezzi  di  trasferimento,  degli
          interessi, dei dividendi e delle royalties. 
              2. La procedura si conclude con la stipulazione  di  un
          accordo,  tra  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate  e  il  contribuente,  e  vincola  per  il  periodo
          d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e  per
          i  due  periodi  d'imposta  successivi,   salvo   che   non
          intervengano mutamenti nelle  circostanze  di  fatto  o  di
          diritto rilevanti al  fine  delle  predette  metodologie  e
          risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. 
              3.    In    base    alla     normativa     comunitaria,
          l'amministrazione  finanziaria  invia  copia   dell'accordo
          all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
          di stabilimento delle imprese con i  quali  i  contribuenti
          pongono in essere le relative operazioni. 
              4.  Per  i  periodi  d'imposta  di  cui  al  comma   2,
          l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
          a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo. 
              5. La richiesta di ruling e' presentata  al  competente
          ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle  entrate,
          secondo quanto stabilito con  provvedimento  del  direttore
          della medesima Agenzia. 
              6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              7.  Agli  oneri  derivanti   dal   presente   articolo,
          ammontanti a 5 milioni di euro a  decorrere  dal  2004,  si
          provvede a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal
          presente decreto.»