Art. 5 
 
 
Economie negli Organi costituzionali, di  governo  e  negli  apparati
                              politici 
 
  1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti  alle
riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle  spese  di  natura
amministrativa e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate
entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste  dai  rispettivi
ordinamenti dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato  della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte  Costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R.  30  dicembre
2003,  n.  398.  Al  medesimo  Fondo  sono  riassegnati  gli  importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate  dalle
Regioni,  con  riferimento  ai  trattamenti  economici  degli  organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione. 
  2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2011  il  trattamento  economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non  siano
membri del Parlamento  nazionale,  previsto  dall'articolo  2,  primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212,  e'  ridotto  del  10  per
cento. 
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i compensi  dei  componenti  gli
organi di autogoverno della magistratura  ordinaria,  amministrativa,
contabile, tributaria,  militare,  e  dei  componenti  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del  10  per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.  Per
i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art.  6,  comma
1, primo periodo. 
  4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della
Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli  regionali
successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
l'importo di un euro previsto dall'art. 1,  comma  5  primo  periodo,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed  e'
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1. 
  5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente,  nei
confronti  dei  titolari  di  cariche  elettive,  lo  svolgimento  di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni  di  cui
al comma 3 dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009  n.  196,
inclusa la partecipazione ad organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,
puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
euro a seduta. 
  6. All'articolo 82 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto  ((  di  ))
percepire, nei limiti fissati dal presente capo,  ((  un  gettone  di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. )) In nessun
caso l'ammontare percepito  nell'ambito  di  ((  un  ))  mese  da  un
consigliere  puo'  superare  l'importo  pari  ad  un  ((  quarto   ))
dell'indennita' massima prevista (( per il ))  rispettivo  sindaco  o
presidente in base al decreto di cui al comma 8.  Nessuna  indennita'
e'  dovuta  ai  consiglieri  circoscrizionali  ((  ad  eccezione  dei
consiglieri circoscrizionali delle citta' metropolitane per  i  quali
l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare l'importo  pari
ad un quarto dell'indennita' prevista per il rispettivo  presidente»;
)) 
    b) al comma 8: 
      1) e' soppressa la lettera e); 
  7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
sensi  dell'articolo  82,  comma  8,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo
non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento  per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per
cento per i comuni  con  popolazione  ((  tra  15.001  e  ))  250.000
abitanti e per le province con popolazione tra ((  500.001  ))  e  un
milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento  per  i
restanti  comuni  e  per   le   restanti   province.   Sono   esclusi
dall'applicazione della presente disposizione i comuni  con  meno  di
1000 abitanti.  Con  il  medesimo  decreto  e'  determinato  altresi'
l'importo (( del gettone di presenza )) di cui al comma 2 del  citato
articolo  82,   come   modificato   dal   presente   articolo.   Agli
amministratori di comunita' montane e di unioni di comuni e  comunque
di (( forme associative di enti  locali  ))  aventi  per  oggetto  la
gestione  di  servizi  e  funzioni  pubbliche  non   possono   essere
attribuite  retribuzioni,  gettoni,  indennita'   o   emolumenti   in
qualsiasi forma siano essi percepiti. 
  8. All'articolo 83 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, (( dopo )) le parole: «i gettoni di presenza» sono
inserite le seguenti: «o altro emolumento comunque denominato»; 
    b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne  quello  dovuto
per spese di indennita' di missione,». 
  9. All'articolo 84 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, al comma 1: 
    a) le parole: « sono dovuti » sono sostituite dalle  seguenti:  «
e' dovuto »; 
    b) sono soppresse le parole: « , nonche' un  rimborso  forfetario
onnicomprensivo per le altre spese, ». 
  10. (( (Soppresso) )) 
  11. Chi e' eletto o  nominato  in  organi  appartenenti  a  diversi
livelli  di  governo  non  puo'  comunque  ricevere  piu'  di  ((  un
emolumento, comunque denominato, )) a sua scelta. 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   30
          dicembre  2003,  n.  398   recante   "Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          debito pubblico (Testo A)" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9
          marzo 2004, n. 57, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 121 della Costituzione: 
              «121.  Sono  organi   della   Regione:   il   Consiglio
          regionale, la Giunta e il suo Presidente. 
              Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative
          attribuite alla Regione e le  altre  funzioni  conferitegli
          dalla Costituzione e dalle leggi.  Puo'  fare  proposte  di
          legge alle Camere. 
              La  Giunta  regionale  e'  l'organo   esecutivo   delle
          Regioni. 
              Il Presidente  della  Giunta  rappresenta  la  Regione;
          dirige la politica  della  Giunta  e  ne  e'  responsabile;
          promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;  dirige
          le  funzioni  amministrative  delegate  dallo  Stato   alla
          Regione, conformandosi alle istruzioni  del  Governo  della
          Repubblica.». 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2 della
          legge 8 aprile 1952,  n.  212  (Revisione  del  trattamento
          economico dei dipendenti statali): 
              «Art.  2.  Ai  Ministri  Segretari  di  Stato   ed   ai
          Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al
          trattamento      economico      complessivo       previsto,
          rispettivamente,  per  il  personale  dei  gradi  I  e   II
          dell'ordinamento gerarchico.». 
              - Si riporta il testo dei comma 5 e 6 dell'art. 1 della
          legge 3 giugno 1999, n. 157  (Nuove  norme  in  materia  di
          rimborso  delle  spese  per  consultazioni   elettorali   e
          referendarie e abrogazione delle  disposizioni  concernenti
          la  contribuzione  volontaria  ai   movimenti   e   partiti
          politici), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute  da
          movimenti o partiti politici). - 1- 4 (Omissis). 
              5. L'ammontare di ciascuno dei quattro  fondi  relativi
          agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno  di
          legislatura degli  organi  stessi,  alla  somma  risultante
          dalla moltiplicazione dell'importo  di  euro  1,00  per  il
          numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle  liste
          elettorali per le elezioni della Camera dei  deputati.  Per
          le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
          europeo del 13 giugno 1999, l'importo di  cui  al  presente
          comma e' ridotto a L. 3.400. 
              5-bis. (Omissis). 
              6.  I  rimborsi  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis   sono
          corrisposti con cadenza annuale,  entro  il  31  luglio  di
          ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
          in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in  cui
          si e' svolta la  consultazione  referendaria.  L'erogazione
          dei rimborsi non e' vincolata alla  prestazione  di  alcuna
          forma di garanzia bancaria  o  fidejussoria  da  parte  dei
          movimenti o  partiti  politici  aventi  diritto.  Le  somme
          erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni
          altro credito, presente o futuro,  vantato  dai  partiti  o
          movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni
          di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi. 
              7-10. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1  della  gia'  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  sulla
          base  dei  principi  fondamentali  dell'armonizzazione  dei
          bilanci  pubblici  e  del   coordinamento   della   finanza
          pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilita'. 
              2. Ai fini della presente  legge,  per  amministrazioni
          pubbliche si intendono gli enti e gli  altri  soggetti  che
          costituiscono    il     settore     istituzionale     delle
          amministrazioni   pubbliche    individuati    dall'Istituto
          nazionale  di   statistica   (ISTAT)   sulla   base   delle
          definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 31 luglio. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  82  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 82 (Indennita'). - 1. Il decreto di cui al  comma
          8  del  presente  articolo  determina  una  indennita'   di
          funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per  il
          sindaco,  il  presidente  della   provincia,   il   sindaco
          metropolitano, il presidente  della  comunita'  montana,  i
          presidenti dei consigli circoscrizionali  dei  soli  comuni
          capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli  comunali
          e provinciali, nonche' i componenti degli organi  esecutivi
          dei comuni e ove previste delle loro  articolazioni,  delle
          province,  delle  citta'  metropolitane,  delle   comunita'
          montane, delle unioni di comuni e  dei  consorzi  fra  enti
          locali. Tale  indennita'  e'  dimezzata  per  i  lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. 
              2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a
          percepire,  nei  limiti  fissati  dal  presente  capo,  una
          indennita' di  funzione  onnicomprensiva.  In  nessun  caso
          l'ammontare percepito nell'ambito di  ciascun  mese  da  un
          consigliere puo'  superare  l'importo  pari  ad  un  quinto
          dell'indennita' massima prevista dal rispettivo  sindaco  o
          presidente in base al decreto di cui al  comma  8.  Nessuna
          indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali. 
              3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme  relative
          al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le  indennita'
          di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai  redditi  da
          lavoro di qualsiasi natura. 
              4. (abrogato). 
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non sono tra loro cumulabili.  L'interessato  opta  per  la
          percezione di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per  la
          percezione del 50 per cento di ciascuna. 
              6. (abrogato). 
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non  e'
          dovuto alcun gettone per la partecipazione a  sedute  degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne. 
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al  presente  articolo  e'  determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: 
                a) equiparazione del  trattamento  per  categorie  di
          amministratori; 
                b) articolazione delle indennita' in rapporto con  la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni   stagionali    della    popolazione,    della
          percentuale delle entrate  proprie  dell'ente  rispetto  al
          totale delle entrate, nonche' dell'ammontare  del  bilancio
          di parte corrente; 
                c)  articolazione  dell'indennita'  di  funzione  dei
          presidenti dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei  vice
          presidenti delle province,  degli  assessori,  in  rapporto
          alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per  il
          presidente della provincia. Al presidente e agli  assessori
          delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
          delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di
          funzione  nella   misura   massima   del   50   per   cento
          dell'indennita' prevista per un comune  avente  popolazione
          pari alla popolazione dell'unione di comuni, del  consorzio
          fra enti locali o alla popolazione montana della  comunita'
          montana; 
                d) definizione di speciali indennita' di funzione per
          gli amministratori delle citta' metropolitane in  relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate; 
                e) (Soppressa); 
                f) previsione dell'integrazione  dell'indennita'  dei
          sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,  con
          una somma pari a  una  indennita'  mensile,  spettante  per
          ciascun anno di mandato. 
              9.  Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali  si  puo'  procedere  alla  revisione  del
          decreto ministeriale di cui al  comma  8  con  la  medesima
          procedura ivi indicata. 
              10. Il decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  8  e'
          rinnovato ogni tre  anni  ai  fini  dell'adeguamento  della
          misura delle indennita' e dei  gettoni  di  presenza  sulla
          base  della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT   di
          variazione del costo della  vita  applicando,  alle  misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel biennio nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata
          dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio. 
              11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere a consigli e  commissioni;  il  regolamento  ne
          stabilisce termini e modalita'.». 
              - Si riporta il testo degli artt.  83  e  84  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 83 (Divieto  di  cumulo).  -  1.  I  parlamentari
          nazionali ed europei, nonche' i consiglieri  regionali  non
          possono percepire alcuna indennita'  di  funzione  o  altro
          emolumento comunque denominato previsti dal presente capo. 
              2.  Salve  le  disposizioni  previste  per   le   forme
          associative degli enti locali, gli amministratori locali di
          cui  all'articolo  77,  comma  2,  non  percepiscono  alcun
          compenso, per la partecipazione  ad  organi  o  commissioni
          comunque denominate, se  tale  partecipazione  e'  connessa
          all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. 
              3. In caso di cariche incompatibili, le  indennita'  di
          funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in
          tale   condizione,   fino   al    momento    dell'esercizio
          dell'opzione  o  comunque   sino   alla   rimozione   della
          condizione di incompatibilita', l'indennita' per la  carica
          sopraggiunta non viene corrisposta.». 
              «Art. 84 (Rimborso delle spese di viaggio). -  1.  Agli
          amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
          fuori del capoluogo del comune ove ha  sede  il  rispettivo
          ente, previa autorizzazione del capo  dell'amministrazione,
          nel caso di componenti degli organi esecutivi,  ovvero  del
          presidente del  consiglio,  nel  caso  di  consiglieri,  e'
          dovuto esclusivamente il rimborso delle  spese  di  viaggio
          effettivamente sostenute, nella misura fissata con  decreto
          del Ministro dell'interno e del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali. 
              2.  La  liquidazione  del  rimborso  delle   spese   e'
          effettuata   dal   dirigente   competente,   su   richiesta
          dell'interessato,  corredata  della  documentazione   delle
          spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e  di
          una dichiarazione sulla  durata  e  sulle  finalita'  della
          missione. 
              3.  Agli  amministratori  che   risiedono   fuori   del
          capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente  spetta
          il rimborso per le sole  spese  di  viaggio  effettivamente
          sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute  dei
          rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per  la
          presenza necessaria presso la  sede  degli  uffici  per  lo
          svolgimento delle funzioni proprie o delegate.».