Art. 50 
 
 
                             Censimento 
 
  1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e  delle
abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n.  763/08  del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale
dell'industria e dei servizi ed il censimento  delle  istituzioni  ((
non-profit. )) A tal fine e' autorizzata la spesa di 200  milioni  di
euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni
per l'anno 2013. 
  2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere  b),  c)  ed  e)  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  l'Istat  organizza  le
operazioni di ciascun censimento  attraverso  il  Piano  generale  di
censimento e apposite circolari, nonche' mediante  specifiche  intese
con le Province autonome di Trento e di Bolzano per  i  territori  di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale
di Censimento vengono definite la data di riferimento dei  dati,  gli
obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e  le
modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli  uffici  di
censimento, singoli o  associati,  preposti  allo  svolgimento  delle
procedure di cui agli articoli 7  e  11  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni  pubbliche
di  fornitura  all'Istat  di  basi  dati  amministrative  relative  a
soggetti  costituenti  unita'  di  rilevazione  censuaria.   L'Istat,
attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi': 
    a) le modalita'  di  costituzione  degli  uffici  di  censimento,
singoli o  associati,  preposti  allo  svolgimento  delle  operazioni
censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi
agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi  della
rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa
con la Conferenza Unificata, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
    b) in ragione delle peculiarita' delle  rispettive  tipologie  di
incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali  del
personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita'  di
conferimento dell'incarico di coordinatore e  rilevatore,  anche  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza  entro
il 31 dicembre 2012, d'intesa  con  il  Dipartimento  della  Funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento  dei
dati e la tutela della riservatezza, le modalita' di  diffusione  dei
dati, anche con frequenza inferiore alle tre  unita',  ad  esclusione
dei dati di cui all'articolo 22 del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e la comunicazione  dei  dati  elementari  ai  soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto  del  decreto  legislativo  n.
322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di  buona
condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e  di
ricerca scientifica,  nonche'  la  comunicazione  agli  organismi  di
censimento dei dati elementari,  privi  di  identificativi  e  previa
richiesta all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali,  nel
rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla  normativa
vigente  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  a  scopi
statistici; 
    d) limitatamente al 15° Censimento generale della  popolazione  e
delle abitazioni, le modalita'  per  il  confronto  contestuale  alle
operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti
nelle anagrafi della popolazione residente, nonche', d'intesa con  il
Ministero dell'Interno, le modalita'  di  aggiornamento  e  revisione
delle  anagrafi  della  popolazione  residente   sulla   base   delle
risultanze censuarie. 
  3. Per gli enti territoriali  individuati  dal  Piano  Generale  di
censimento  di  cui  al  comma  2  come  affidatari  di  fasi   delle
rilevazioni censuarie, le  spese  derivanti  dalla  progettazione  ed
esecuzione dei  censimenti  sono  escluse  dal  Patto  di  stabilita'
interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti
territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno  e'  regolato
con riferimento al  saldo  finanziario  sono  escluse  dalle  entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite  dall'ISTAT.  ((
Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  agli  enti
territoriali  individuati  dal  Piano  generale  del  6°   censimento
dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009 e di cui al comma 6, lettera a). )) 
  4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali  connesse
all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT,  gli  enti  e  gli  organismi
pubblici, indicati nel Piano di cui al  comma  2,  possono  avvalersi
delle forme contrattuali flessibili,  ivi  compresi  i  contratti  di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei  limiti  delle  risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei
limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene  fino  al  31
dicembre   2014,   dando   apposita    comunicazione    dell'avvenuto
reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  5. La determinazione  della  popolazione  legale  e'  definita  con
decreto del Presidente della  Repubblica  sulla  base  dei  dati  del
censimento relativi alla popolazione  residente,  come  definita  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nelle
more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui  al  comma
2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti  preordinate
ad effettuare la rilevazione sui  numeri  civici  geocodificati  alle
sezioni di  censimento  nei  comuni  con  popolazione  residente  non
inferiore  a  20.000  abitanti  e   la   predisposizione   di   liste
precensuarie di  famiglie  e  convivenze  desunte  dagli  archivi  di
anagrafi  comunali  attraverso  apposite  circolari.   Con   apposite
circolari e nel rispetto della riservatezza,  l'ISTAT  stabilisce  la
tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe
della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i
Comuni devono fornire all'ISTAT. 
  Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte
dei  Comuni  dei  loro  obblighi  di  comunicazione,  anche  ai  fini
dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli  articoli
14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e' sostituito dal seguente: «6. L'INA promuove la  circolarita'
delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire  alle
amministrazioni   pubbliche   centrali   e   locali   collegate    la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi  alle  generalita',
alla cittadinanza, alla  famiglia  anagrafica  nonche'  all'indirizzo
anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai  comuni
e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate».  Con
decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione ai sensi dell'articolo 1, comma  7,  della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le  disposizioni  volte
ad  armonizzare  il  regolamento  di  gestione  dell'INA  con  quanto
previsto dal presente comma. 
  6. Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
e in attuazione del Protocollo di intesa  sottoscritto  dall'ISTAT  e
dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009: 
    a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie,  nel  rispetto  del
regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, e del predetto  Protocollo,  secondo  il  Piano
Generale di Censimento di cui al numero  Istat  SP/1275.2009  del  23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano  anche
gli  enti  e  gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle   operazioni
censuarie; 
    b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita'  loro  affidate
secondo i rispettivi Piani di  censimento  e  attraverso  la  scelta,
prevista dal Piano Generale di Censimento, tra  il  modello  ad  alta
partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi; 
    c) l'ISTAT, gli enti e gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle
operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo
17, comma 4, ad avvalersi delle  forme  contrattuali  flessibili  ivi
previste limitatamente  alla  durata  delle  operazioni  censuarie  e
comunque non oltre il 2012. Della avvenuta  selezione,  assunzione  o
reclutamento da parte dell'Istat e' data  apposita  comunicazione  al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  7. Gli organi preposti allo svolgimento  delle  operazioni  del  6°
censimento generale dell'agricoltura sono  autorizzati  a  conferire,
per lo svolgimento dei compiti di rilevatore  e  coordinatore,  anche
incarichi  di  natura  autonoma  limitatamente  alla   durata   delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il  31  dicembre  2011.  Il
reclutamento dei  coordinatori  intercomunali  di  censimento  e  gli
eventuali loro responsabili avviene, secondo  le  modalita'  previste
dalla normativa e dagli accordi di cui  al  presente  comma  e  dalle
circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o
di altre amministrazioni pubbliche  territoriali  o  funzionali,  nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale  esterno
alle  pubbliche  amministrazioni.  L'ISTAT   provvede   con   proprie
circolari  alla   definizione   dei   requisiti   professionali   dei
coordinatori intercomunali  di  censimento  e  degli  eventuali  loro
responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei  rilevatori  in
ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico. 
  8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica
amministrazione (( per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i
ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei  livelli
professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui
all'articolo  7  del  presente  decreto,  che  risultino  in  esubero
all'esito della soppressione e incorporazione degli enti  di  ricerca
di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in
presenza  di  vacanze  risultanti  anche  a   seguito   di   apposita
rimodulazione dell'organico e con le modalita'  ivi  indicate.  Resta
fermo il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo  1,
comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti
dalle  ulteriori  attivita'   previste   dal   regolamento   di   cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, in legge  20  novembre  2009,  n.
166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal
citato articolo 17. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il  Regolamento  (CE)  9  luglio  2008  n.  763/2008,
          relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni
          e' Pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322  recante  «Norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della L. 23 agosto 1988, n. 400»: 
              «15.(Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede: 
                a)  alla  predisposizione  del  programma  statistico
          nazionale; 
                b) alla  esecuzione  dei  censimenti  e  delle  altre
          rilevazioni statistiche previste dal  programma  statistico
          nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; 
                c) all'indirizzo e al coordinamento  delle  attivita'
          statistiche degli enti ed uffici facenti parte del  Sistema
          statistico nazionale di cui all'art. 2; 
                d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti
          parte del Sistema statistico nazionale di cui  all'art.  2,
          nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri  stabiliti
          dal  comitato  di   cui   all'art.   17,   dell'adeguatezza
          dell'attivita' di detti enti agli obiettivi  del  programma
          statistico nazionale; 
                e)  alla   predisposizione   delle   nomenclature   e
          metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
          dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
          Le nomenclature e le metodologie sono  vincolanti  per  gli
          enti ed organismi  facenti  parte  del  Sistema  statistico
          nazionale; 
                f) alla ricerca  e  allo  studio  sui  risultati  dei
          censimenti e delle rilevazioni  effettuate,  nonche'  sulle
          statistiche riguardanti fenomeni  d'interesse  nazionale  e
          inserite nel programma triennale; 
                g) alla pubblicazione e diffusione  dei  dati,  delle
          analisi e degli studi effettuati  dall'Istituto  ovvero  da
          altri uffici  del  Sistema  statistico  nazionale  che  non
          possano  provvedervi  direttamente;  in  particolare   alla
          pubblicazione  dell'Annuario  statistico  italiano  e   del
          Bollettino mensile di statistica; 
                h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
          statistici degli archivi gestionali  e  delle  raccolte  di
          dati amministrativi; 
                i) allo svolgimento di attivita' di formazione  e  di
          qualificazione professionale per  gli  addetti  al  Sistema
          statistico nazionale; 
                l) ai rapporti  con  enti  ed  uffici  internazionali
          operanti nel settore dell'informazione statistica; 
                m) alla promozione di studi  e  ricerche  in  materia
          statistica; 
                n)  alla  esecuzione  di   particolari   elaborazioni
          statistiche per conto  di  enti  e  privati,  remunerate  a
          condizioni di mercato. 
              2. Per lo svolgimento dei propri compiti  lo  ISTAT  si
          puo' avvalere di enti pubblici  e  privati  e  di  societa'
          mediante rapporti  contrattuali  e  convenzionali,  nonche'
          mediante partecipazione al capitale degli enti  e  societa'
          stessi. 
              3. L'ISTAT, nell'attuazione  del  programma  statistico
          nazionale, si avvale degli  uffici  di  statistica  di  cui
          all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4. 
              4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede
          con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una
          Conferenza nazionale di statistica. 
              5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della  consulenza
          dell'Avvocatura dello Stato». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e  11  del  gia'
          citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: 
              «7. (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E' fatto
          obbligo  a  tutte  le  amministrazioni,  enti  e  organismi
          pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
          per  le  rilevazioni  previste  dal  programma   statistico
          nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo  i  soggetti
          privati  per  le  rilevazioni,  rientranti  nel   programma
          stesso, espressamente indicate con delibera  del  Consiglio
          dei  Ministri.  Su  proposta  del  Presidente   dell'ISTAT,
          sentito il Comitato di cui all'articolo  17,  con  delibera
          del Consiglio dei  Ministri  e'  annualmente  definita,  in
          relazione all'oggetto, ampiezza, finalita',  destinatari  e
          tecnica di indagine  utilizzata  per  ciascuna  rilevazione
          statistica, la tipologia di dati la cui mancata  fornitura,
          per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini  della
          rilevazione statistica, configura  violazione  dell'obbligo
          di  cui  al  presente  comma.  I  proventi  delle  sanzioni
          amministrative   irrogate   ai   sensi   dell'articolo   11
          confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e
          sono  destinati  alla  copertura   degli   oneri   per   le
          rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 
              2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i  dati
          personali di cui agli articoli  22  e  24  della  legge  31
          dicembre 1996, n. 675. 
              3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
          comma  1,  non  li   forniscano,   ovvero   li   forniscono
          scientemente errati o  incompleti,  sono  soggetti  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria,  nella  misura  di  cui
          all'art. 11, che e' applicata secondo il  procedimento  ivi
          previsto». 
              «11.   (Sanzioni   amministrative).   -   1.   Sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  di  cui   all'art.   7,   sono
          stabilite: 
                a) nella misura minima  di  lire  quattrocentomila  e
          massima di lire quattromilioni per le violazioni  da  parte
          di persone fisiche; 
                b) nella misura minima di lire un milione  e  massima
          di lire diecimilioni per le violazioni da parte di  enti  e
          societa'. 
              2.   L'accertamento   delle   violazioni,    ai    fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
          e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
          Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,  che  siano
          venuti a conoscenza della violazione. 
              3. Il competente ufficio di statistica redige  motivato
          rapporto in ordine alla violazione e, previa  contestazione
          degli addebiti agli interessati secondo il procedimento  di
          cui agli articoli 13 e seguenti  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il
          quale procede, ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  della
          medesima legge.  Dell'apertura  del  procedimento  e'  data
          comunicazione all'ISTAT». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  22  del  gia'  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «22.  (Principi  applicabili  al  trattamento  di  dati
          sensibili  e  giudiziari).  -  1.   I   soggetti   pubblici
          conformano il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato. 
              2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'articolo 11, comma  1,  lettere
          c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi  dell'articolo  14,  sono  effettuati   solo   previa
          annotazione scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale» 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          recante «Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della L. 23  agosto  1988,  n.  400»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 recante «Approvazione  del  nuovo  regolamento
          anagrafico della popolazione residente» e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  54  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  recante  «Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «14. (Compiti del  comune  per  servizi  di  competenza
          statale). - 1. Il comune gestisce i servizi elettorali,  di
          stato  civile,  di  anagrafe,  di  leva   militare   e   di
          statistica. 
              2. Le relative funzioni  sono  esercitate  dal  sindaco
          quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54. 
              3. Ulteriori funzioni  amministrative  per  servizi  di
          competenza statale possono essere affidate ai comuni  dalla
          legge che regola  anche  i  relativi  rapporti  finanziari,
          assicurando le risorse necessarie». 
              «54.  (Attribuzioni  del   sindaco   nei   servizi   di
          competenza statale). - 1. Il sindaco, quale  ufficiale  del
          Governo, sovrintende: 
                a) all'emanazione degli atti che gli sono  attribuiti
          dalla legge e  dai  regolamenti  in  materia  di  ordine  e
          sicurezza pubblica; 
                b) allo svolgimento delle funzioni affidategli  dalla
          legge  in  materia  di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia
          giudiziaria; 
                c) alla vigilanza su tutto quanto  possa  interessare
          la   sicurezza   e    l'ordine    pubblico,    informandone
          preventivamente il prefetto. 
              2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
          polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
          delle direttive di  coordinamento  impartite  dal  Ministro
          dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 
              3.   Il   sindaco,   quale   ufficiale   del   Governo,
          sovrintende, altresi', alla tenuta dei  registri  di  stato
          civile e di popolazione  e  agli  adempimenti  demandatigli
          dalle leggi in materia elettorale, di leva  militare  e  di
          statistica. 
              4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta  con
          atto motivato provvedimenti, anche contingibili  e  urgenti
          nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento,  al
          fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che
          minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.  I
          provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
          comunicati al prefetto anche ai fini della  predisposizione
          degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
              4-bis.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di
          cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento  alle  definizioni
          relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana. 
              5. Qualora i  provvedimenti  adottati  dai  sindaci  ai
          sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze  sull'ordinata
          convivenza  delle  popolazioni  dei   comuni   contigui   o
          limitrofi, il prefetto indice un'apposita  conferenza  alla
          quale prendono parte i sindaci interessati,  il  presidente
          della provincia e,  qualora  ritenuto  opportuno,  soggetti
          pubblici e  privati  dell'ambito  territoriale  interessato
          dall'intervento. 
              5-bis. Il sindaco segnala  alle  competenti  autorita',
          giudiziaria  o  di  pubblica   sicurezza,   la   condizione
          irregolare dello straniero o del cittadino appartenente  ad
          uno Stato membro  dell'Unione  europea,  per  la  eventuale
          adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
          dal territorio dello Stato. 
              6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
          l'inquinamento atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando  a
          causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
          particolari  necessita'  dell'utenza  o   per   motivi   di
          sicurezza urbana, il  sindaco  puo'  modificare  gli  orari
          degli esercizi commerciali, dei  pubblici  esercizi  e  dei
          servizi pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i  responsabili
          territorialmente    competenti    delle     amministrazioni
          interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
          pubblici   localizzati   nel   territorio,   adottando    i
          provvedimenti di cui al comma 4. 
              7. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  4  e'
          rivolta a persone  determinate  e  queste  non  ottemperano
          all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere  d'ufficio
          a spese degli interessati,  senza  pregiudizio  dell'azione
          penale per i reati in cui siano incorsi. 
              8.  Chi  sostituisce  il  sindaco  esercita  anche   le
          funzioni di cui al presente articolo. 
              9.  Nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al  presente
          articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare
          il regolare svolgimento dei compiti affidati,  nonche'  per
          l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
          di carattere generale. 
              10. Nelle materie previste dai commi  1  e  3,  nonche'
          dall'articolo  14,  il  sindaco,  previa  comunicazione  al
          prefetto, puo'  delegare  l'esercizio  delle  funzioni  ivi
          indicate al presidente del consiglio circoscrizionale;  ove
          non siano costituiti gli organi di decentramento  comunale,
          il sindaco  puo'  conferire  la  delega  a  un  consigliere
          comunale per l'esercizio delle  funzioni  nei  quartieri  e
          nelle frazioni. 
              11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1,  3  e  4,  nel
          caso  di  inerzia  del   sindaco   o   del   suo   delegato
          nell'esercizio delle funzioni previste  dal  comma  10,  il
          prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 
              12. Il Ministro  dell'interno  puo'  adottare  atti  di
          indirizzo  per  l'esercizio  delle  funzioni  previste  dal
          presente articolo da parte del sindaco». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della  popolazione  residente»,   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «1. (In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della
          popolazione residente). - L'iscrizione e  la  richiesta  di
          variazione anagrafica possono dar luogo alla  verifica,  da
          parte dei  competenti  uffici  comunali,  delle  condizioni
          igienico-sanitarie  dell'immobile  in  cui  il  richiedente
          intende  fissare  la  propria  residenza,  ai  sensi  delle
          vigenti norme sanitarie. 
              Nell'anagrafe   della   popolazione   residente    sono
          registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
          famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato  nel  Comune
          la residenza, nonche' le posizioni  relative  alle  persone
          senza fissa  dimora  che  hanno  stabilito  nel  Comune  il
          proprio  domicilio,  in  conformita'  del  regolamento  per
          l'esecuzione della presente legge. 
              Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 
              Per l'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui
          all'articolo  12,  e'  istituito,   presso   il   Ministero
          dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
          informatico, da tutti i comuni. 
              L'INA  promuove  la  circolarita'  delle   informazioni
          anagrafiche  essenziali  al   fine   di   consentire   alle
          amministrazioni pubbliche centrali e  locali  collegate  la
          disponibilita', in tempo  reale,  dei  dati  relativi  alle
          generalita', alla cittadinanza,  alla  famiglia  anagrafica
          nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
          Italia, certificati dai comuni e, limitatamente  al  codice
          fiscale, dall'Agenzia delle Entrate. 
              Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
          il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  sentiti  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali  e  l'Istituto  nazionale   di   statistica
          (ISTAT),  e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.   Il
          regolamento  disciplina  le  modalita'   di   aggiornamento
          dell'INA da parte dei comuni e le modalita'  per  l'accesso
          da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e  locali
          al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 25
          settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni  urgenti  per
          l'attuazione di obblighi comunitari e per  l'esecuzione  di
          sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
          2009, n. 166: 
              «Art. 17. (6° Censimento generale dell'agricoltura).  -
          1. In considerazione della  necessita'  e  urgenza  di  far
          fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento  (CE)
          n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
          novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle
          aziende agricole e all'indagine sui  metodi  di  produzione
          agricola, e' autorizzata la spesa di euro  128.580.000  per
          l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica
          (ISTAT)  per  l'esecuzione  del  6°   Censimento   generale
          dell'agricoltura. 
              2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, di concerto con il Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabilite,   nel
          rispetto degli  obblighi  di  rilevazione  derivanti  dalla
          normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo  ai  dati
          contenuti  nel  Sistema  informativo   agricolo   nazionale
          (SIAN),  la  data   di   riferimento   delle   informazioni
          censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del
          censimento,  il  campo  di  osservazione,  i  criteri   per
          l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria  ad  enti
          od  organismi  pubblici  e  privati,  i   soggetti   tenuti
          all'obbligo di risposta,  i  criteri  di  determinazione  e
          ripartizione dei contributi agli organi di  censimento,  le
          modalita' di selezione di personale con contratto  a  tempo
          determinato,   nonche'   le   modalita'   di   conferimento
          dell'incarico  di  coordinatore  e  rilevatore,  anche  con
          contratti di collaborazione coordinata e  continuativa  con
          scadenza entro  il  31  dicembre  2011  limitatamente  alla
          durata  delle  operazioni  censuarie,   le   modalita'   di
          diffusione dei dati, la comunicazione dei  dati  elementari
          agli  organismi  a  cui  e'   affidata   l'esecuzione   dei
          censimenti. 
              3.  Per  le  regioni  individuate  dal  regolamento  di
          esecuzione  come  affidatarie  di  fasi  della  rilevazione
          censuaria,  le  spese  derivanti  dalla  progettazione   ed
          esecuzione  del  censimento  sono  escluse  dal  Patto   di
          stabilita' interno, nei  limiti  delle  risorse  trasferite
          dall'ISTAT. 
              4.  Per  far  fronte  alle   esigenze   temporanee   ed
          eccezionali   connesse   all'esecuzione   del   censimento,
          l'ISTAT, gli enti e gli organismi  pubblici,  indicati  nel
          regolamento di cui al  comma  2,  possono  avvalersi  delle
          forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti  di
          somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti  delle
          risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi  1
          e 2, limitatamente alla durata delle  operazioni  censuarie
          e, comunque, non oltre il 2012. 
              5. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  si  fa
          fronte ai sensi dell'articolo 19, comma 2. A tale  fine  le
          risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  ai
          fini del trasferimento all'ISTAT». 
              - Il Regolamento (CE) 19 novembre  2008,  n.  1166/2008
          relativo  alle  indagini  sulla  struttura  delle   aziende
          agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e
          che abroga il regolamento (CEE)  n.  571/88  del  Consiglio
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 1 dicembre 2008, n. L 321. 
              - Si riporta il testo del comma 643 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)»: 
              «1. 643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti  di  ricerca
          pubblici possono procedere ad assunzioni di  personale  con
          rapporto di lavoro a tempo indeterminato  entro  il  limite
          dell'80  per   cento   delle   proprie   entrate   correnti
          complessive,  come  risultanti  dal   bilancio   consuntivo
          dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
          relative alla cessazione dei rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno».