Art. 51 
 
 
       Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti 
                  di distribuzione di gas naturale 
 
  1. L'installazione di  impianti  fissi  senza  serbatoi  d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta  di
gas naturale per autotrazione e' subordinata  alla  presentazione  di
una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 ((  del  presente
articolo )) da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
territorialmente competente. 
  2. Fatta salva la disciplina comunitaria in  materia  di  prodotti,
l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio  di
accumulo per il rifornimento a carica  lenta  di  gas  naturale,  per
autotrazione, con una capacita' di compressione  non  superiore  a  3
m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15  del  decreto
legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla (( data di ))
pubblicazione ((  del  ))  presente  ((  decreto  ))  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3.  L'impianto,  costituito  dall'apparecchio,  dalla  condotta  di
adduzione del gas e della  linea  elettrica  di  alimentazione,  deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego  del  gas
naturale, e di cui alla legge 1o marzo 1968,  n.  186,  e  successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica. 
  4.  Sono  abilitate  all'installazione,  allo  smontaggio  e   alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi  i  requisiti  stabiliti
dal decreto adottato ai sensi  dell'articolo  11-quaterdecies,  comma
13, lettera a), (( del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla )) legge  2  dicembre  2005,  n.
248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio,  industria
ed artigianato e che esercitano le attivita' di: 
    a) impianti di produzione, di trasporto, di  distribuzione  e  di
utilizzazione dell'energia  elettrica  all'interno  degli  edifici  a
partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia   fornita   dall'ente
distributore; 
    b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo  stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto  di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore. 
  5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente  articolo,
non necessitano, in  ogni  caso,  di  autorizzazione  in  materia  di
prevenzione  incendi.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  da   parte
dell'autorita' competente per la prevenzione incendi,  di  effettuare
controlli, anche a campione, ed  emettere  prescrizioni.  La  mancata
esibizione  della  dichiarazione  di  conformita'  dell'impianto,  in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle  sanzioni,  in
relazione alla tipologia di  attivita'  in  cui  viene  accertata  la
violazione, previste dal  decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo
11-quaterdecies, comma  13,  lettera  ((  a),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla )) legge
2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19  dicembre  1994,
n. 758. 
  6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui  al  comma  1  e'
assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per
combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 
  7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole: (( «entro e  non  oltre  il  termine  di  sessanta  giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31  dicembre  2010».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          1998, n. 37, recante «Regolamento  recante  disciplina  dei
          procedimenti relativi alla  prevenzione  incendi,  a  norma
          dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997,  n.  59»
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 1998, n. 57. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  15  del
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto
          delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
          11 della L. 29 luglio 2003, n. 229»: 
              «Art. 14.(Competenza e attivita'). (articoli 22  e  30,
          legge 27 dicembre 1941,  n.  1570;  articolo  2,  legge  26
          luglio 1965, n. 966; articolo 14,  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n.  300;  articoli  1,  6  e  8,  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577).  -  1.
          La  prevenzione  incendi  e'   affidata   alla   competenza
          esclusiva  del  Ministero  dell'interno,  che  esercita  le
          relative attivita' attraverso il Dipartimento  e  il  Corpo
          nazionale. 
              2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al  comma
          1 sono in particolare: 
                a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; 
                b)  il  rilascio  del  certificato   di   prevenzione
          incendi, di atti di autorizzazione, di  benestare  tecnico,
          di  collaudo  e  di  certificazione,  comunque  denominati,
          attestanti la conformita'  alla  normativa  di  prevenzione
          incendi di attivita'  e  costruzioni  civili,  industriali,
          artigianali  e  commerciali  e   di   impianti,   prodotti,
          apparecchiature e simili; 
                c) il rilascio a professionisti, enti,  laboratori  e
          organismi   di   atti   di   abilitazione,   iscrizione   e
          autorizzazione   comunque   denominati,    attestanti    la
          sussistenza  dei  requisiti  necessari  o   l'idoneita'   a
          svolgere attivita' di  certificazione,  ispezione  e  prova
          nell'ambito  di  procedimenti  inerenti  alla   prevenzione
          incendi; 
                d) lo studio, la ricerca,  la  sperimentazione  e  le
          prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature,
          finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso
          di  incendio,   anche   in   qualita'   di   organismo   di
          certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; 
                e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la
          prevenzione incendi, all'attivita' di produzione  normativa
          nell'ambito  dell'Unione  europea  e  delle  organizzazioni
          internazionali e alla relativa attivita' di recepimento  in
          ambito nazionale; 
                f) la  partecipazione  alle  attivita'  di  organismi
          collegiali, istituiti presso le pubbliche  amministrazioni,
          l'Unione  europea  o  le   organizzazioni   internazionali,
          deputati, in base a disposizioni di legge o  regolamentari,
          a trattare questioni connesse con la  prevenzione  incendi,
          fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione
          amministrativa di organi dello Stato; 
                g) le attivita' di formazione, di addestramento e  le
          relative attestazioni di idoneita'; 
                h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; 
                i) i servizi di vigilanza antincendio nei  locali  di
          pubblico spettacolo ed intrattenimento  e  nelle  strutture
          caratterizzate da notevole presenza di pubblico; 
                l) la  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  di
          prevenzione incendi di cui alla lettera a). 
              3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di  cui  al
          comma 2, programma, coordina e  sviluppa  le  attivita'  di
          prevenzione  incendi  nei  suoi  aspetti  interdisciplinari
          attraverso  la  promozione  e  lo  svolgimento  di   studi,
          ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione,  anche
          in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e
          aziende, anche di rilievo  internazionale.  Tali  attivita'
          concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da  porsi
          a base dei fondamenti attuativi della prevenzione  incendi,
          relativamente   alla   sicurezza   di   opere,    prodotti,
          macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di  lavoro,
          in armonia con le disposizioni comunitarie. 
              4. Le attivita' di prevenzione incendi sono  esercitate
          in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le
          attivita' produttive e per l'edilizia. 
              5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
          8 della legge 13 maggio 1940, n. 690. 
              6.  Al  fine  del  conseguimento  degli  obiettivi  del
          servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione
          e' disciplinata secondo uniformi livelli di  sicurezza  sul
          territorio nazionale e principi di economicita',  efficacia
          ed efficienza». 
              «Art. 15 (Norme tecniche e procedurali  di  prevenzione
          incendi). (articolo 3,  legge  7  dicembre  1984,  n.  818;
          articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto  2004,  n.
          239;  articoli  3  e  13,  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. Le norme  tecniche
          di  prevenzione  incendi  sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di   concerto   con   i   Ministri
          interessati,     sentito     il      Comitato      centrale
          tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.  Esse  sono
          fondate  su  presupposti  tecnico-scientifici  generali  in
          relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
          specificano: 
                a) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a ridurre le  probabilita'  dell'insorgere
          degli incendi attraverso  dispositivi,  sistemi,  impianti,
          procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
          influire  sulle  sorgenti  di  ignizione,   sul   materiale
          combustibile e sull'agente ossidante; 
                b) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a limitare  le  conseguenze  dell'incendio
          attraverso   sistemi,   dispositivi    e    caratteristiche
          costruttive, sistemi per le  vie  di  esodo  di  emergenza,
          dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
          simili. 
              2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
          beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto  dei
          Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali. 
              3. Fino all'adozione delle norme di  cui  al  comma  1,
          alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e
          prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
          applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
          e dai principi di  base  della  materia,  tenendo  presenti
          altresi'  le  esigenze  funzionali  e   costruttive   delle
          attivita' interessate». 
              Si  riporta   il   testo   del   comma   13   dell'art.
          11-quaterdecies del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
          203, recante «Misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e  finanziaria»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248: 
              «13. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: 
                a) il  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici; 
                b) la definizione di un reale  sistema  di  verifiche
          degli impianti di  cui  alla  lettera  a)  con  l'obiettivo
          primario  di  tutelare  gli  utilizzatori  degli   impianti
          garantendo una effettiva sicurezza; 
                c) la determinazione delle  competenze  dello  Stato,
          delle regioni e degli enti locali  secondo  i  principi  di
          sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite  lo
          strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281; 
                d) la previsione di sanzioni in  caso  di  violazione
          degli obblighi stabiliti dai provvedimenti  previsti  dalle
          lettere a) e b)». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del  gia'
          citato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «3.  Ai  fini  della  rideterminazione   dei   principi
          fondamentali della disciplina di cui alla legge 15  gennaio
          1992, n. 21, secondo quanto previsto  dall'articolo  7-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n.  33,  ed  allo  scopo  di  assicurare   omogeneita'   di
          applicazione di tale disciplina in  ambito  nazionale,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro  e
          non  oltre  il  31  dicembre  2010,  urgenti   disposizioni
          attuative, tese ad impedire pratiche di  esercizio  abusivo
          del servizio  di  taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con
          conducente  o,  comunque,  non  rispondenti   ai   principi
          ordinamentali che regolano  la  materia.  Con  il  suddetto
          decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per
          l'attivita' di programmazione  e  di  pianificazione  delle
          regioni, ai fini del rilascio, da  parte  dei  Comuni,  dei
          titoli autorizzativi».