(( Art. 54 bis 
 
 
                  Interventi a sostegno del settore 
                        della pesca marittima 
 
  1. Per far fronte alla  crisi  in  atto  nel  settore  della  pesca
marittima,  in  caso  di  sospensione  dell'attivita'  di  pesca,  un
trattamento  di  importo  pari  a   quello   previsto   dalla   cassa
integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore
di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  e'
concesso agli armatori imbarcati su navi da  pesca,  ivi  compresi  i
soci lavoratori di cooperative della piccola pesca. 
  2. Il trattamento di cui al comma 1 e' pari all'80  per  cento  dei
salari minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse  mensili,
per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle  allegate  ai
contratti  collettivi  stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative,  ed  e'  erogato  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  2,  nel  limite
massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2010,  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  riserva  per   le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti  di  natura  corrente,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata  alla  legge
23 dicembre 2009, n. 191. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  4-ter  del
          decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  agosto   2008,   n.   129,
          recante«Disposizioni urgenti in materia di  monitoraggio  e
          trasparenza  dei  meccanismi  di  allocazione  della  spesa
          pubblica, nonche'  in  materia  fiscale  e  di  proroga  di
          termini»: 
              «Art. 4-ter (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo
          e cassa integrazione  guadagni  straordinaria  nel  settore
          della pesca). - 1. In dipendenza della situazione di  crisi
          riguardante il settore della pesca,  anche  a  seguito  dei
          rialzi dei costi energetici e di produzione,  e'  concesso,
          per impresa, l'arresto temporaneo delle attivita' di  pesca
          per le imbarcazioni a strascico o volante, per  una  durata
          di trenta giorni nell'arco  temporale  di  quattro  mesi  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma
          1,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di  pesca
          una compensazione che non concorre  alla  formazione  della
          base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne'  del
          valore  della  produzione  netta   ai   fini   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive. Essa  non  rileva  ai
          fini del rapporto di cui agli articoli 61e  109,  comma  5,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni. La compensazione e' rapportata ai
          parametri  stabiliti  nel  programma  operativo,  approvato
          dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del
          Fondo europeo per la pesca.  In  aggiunta,  e'  autorizzata
          l'erogazione di  una  indennita'  giornaliera,  determinata
          secondo le procedure di cui al comma  5,  per  garantire  a
          ciascun  membro   dell'equipaggio   imbarcato   il   minimo
          contrattuale  ed  i   relativi   oneri   previdenziali   ed
          assistenziali.  Le  misure  di  cui  al   presente   comma,
          conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate  con
          le modalita' di cui al comma 5, fino alla concorrenza della
          somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in
          35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede,  quanto  a
          25  milioni  di  euro,  con  le   specifiche   assegnazioni
          finanziarie  dell'Asse   prioritario   1   -   misure   per
          l'adeguamento della  flotta  da  pesca  comunitaria  -  del
          regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27  luglio
          2006, e, quanto a 10 milioni di euro, direttamente a valere
          sulle disponibilita' del  Fondo  centrale  per  il  credito
          peschereccio,  di  cui  all'  articolo   13   del   decreto
          legislativo 26 maggio 2004, n.  154,  istituito  presso  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          che  non  vengono  trasferite  per  le  finalita'  di   cui
          all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui al  comma  2,  anche  ai
          fini dell'applicazione  dell'  articolo  11-ter,  comma  7,
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati   di
          apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
          dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della  medesima
          legge n. 468 del 1978. 
              4. Al fine di ottimizzare il rapporto  tra  consistenza
          della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          attiva  entro  il  15  luglio  2008,   nei   limiti   delle
          disponibilita' finanziarie  esistenti  per  ciascuno  degli
          anni della programmazione  2007/2013,  il  procedimento  di
          ristrutturazione  della  flotta,  utilizzando  le   risorse
          dell'Asse prioritario 1 - misura di  arresto  definitivo  -
          del regolamento (CE) n. 1198/2006  del  Consiglio,  del  27
          luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione. 
              5. Le modalita' di  attuazione  del  fermo  temporaneo,
          l'entita'  del  premio,  le  relative   erogazioni   e   la
          definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze
          biologiche nonche'  le  misure  di  gestione  e  controllo,
          tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per
          la tutela delle  risorse  ittiche  giovanili  nella  fascia
          costiera e nelle zone di tutela  biologica,  sono  definite
          con  decreto  del   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sentite la  Commissione  consultiva
          centrale  della  pesca  marittima,  nonche'  le  competenti
          Commissioni parlamentari. 
              6. Le modalita' di attuazione della misura  di  cui  al
          comma 4, ivi compreso il regime di alternativita'  rispetto
          alla misura di cui ai commi  1  e  2,  e  le  modalita'  di
          erogazione  del  premio  sono  definiti  con  decreto   del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          sentita la  Commissione  consultiva  centrale  della  pesca
          marittima . 
              7. All'articolo 2, comma 521, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, dopo le parole: «di cui  20  milioni  per  il
          settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e 10  milioni
          per il comparto della pesca» e  le  parole:  «460  milioni»
          sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni». 
              8. Per l'attuazione del  comma  7,  i  termini  del  20
          maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato  articolo
          2, comma 521, della legge n. 244 del 2007,  sono  differiti
          per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre
          2008 ed al 30 settembre 2008. 
              9. All'onere derivante dal comma 7, pari a  10  milioni
          di   euro   per   l'anno   2008,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2008-2010, nell'ambito del  programma  'Fondi  di
          riserva e speciali' della  missione  'Fondi  da  ripartire'
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  per  l'anno  2008,  allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero  della  solidarieta'
          sociale. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta  la  Tabella  C  allegata  alla  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010)»: 

         Parte di provvedimento in formato grafico