Art. 7 
 
 
    Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; 
              riduzione dei contributi a favore di enti 
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al fine di  assicurare  la  piena  integrazione  delle
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  e
il coordinamento stabile delle attivita'  previste  dall'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  ottimizzando
le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL
sono soppressi e le  relative  funzioni  sono  attribuite  all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e del Ministero della salute;  l'INAIL  succede  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi. 
  2. Al fine di assicurare la piena integrazione  delle  funzioni  in
materia di  previdenza  e  assistenza,  ottimizzando  le  risorse  ed
evitando duplicazioni di attivita', l'IPOST e' soppresso. 
  3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  l'INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
  (( 3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al fine di assicurare  la  piena
integrazione delle funzioni in materia di  previdenza  e  assistenza,
l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito  in  base
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  21  ottobre
1947, n. 1346, ratificato  dalla  legge  21  marzo  1953,  n.  90,  e
successive modificazioni, e' soppresso e le  relative  funzioni  sono
attribuite all'INPDAP che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi. )) 
  4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze (( e con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione,  ))  nonche',  per  quanto  concerne  la  soppressione
dell'ISPELS,  con  il  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
(( ovvero, per l'ENAM, di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
sono trasferite le risorse strumentali,  umane  e  finanziarie  degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci  di  chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto-legge (( ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. )) 
  5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono  incrementate
di un numero pari alle unita' di personale  di  ruolo  trasferite  in
servizio presso gli enti soppressi. In attesa della  definizione  dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale  transitato
dall'Ispels  continua  ad  applicarsi  il  trattamento  giuridico  ed
economico  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  del  comparto
ricerca  e  dell'area  VII.  Nell'ambito  del   nuovo   comparto   di
contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici  da
definire in applicazione del menzionato articolo 40,  comma  2,  puo'
essere   prevista   un'apposita   sezione   contrattuale    per    le
professionalita' impiegate in  attivita'  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica. Per i restanti rapporti  di  lavoro,  l'INPS  e  l'INAIL
subentrano nella titolarita' dei relativi rapporti. 
  6. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  dei  Collegi
dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi  ai
sensi dei commi precedenti, sono  trasformati  in  posti  di  livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato,  Gli  incarichi  dirigenziali  di
livello generale conferiti presso i  collegi  dei  sindaci  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia  riattribuito  il  medesimo  incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti  riordinati  ai  sensi  del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione  di  appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale. 
  7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «Sono  organi  degli
Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;  c)
il collegio dei sindaci; d) il direttore generale»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « Il presidente  ha  la
rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle  sedute  del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri  di
alta professionalita', di  capacita'  manageriale  e  di  qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore  operativo
dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978,  n.  14,
con la procedura di cui all'art. 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e'  adottata  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze.
Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle  predette
disposizioni, si provvede ad  acquisire  l'intesa  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine  di
trenta giorni. (( In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro
tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere  alla
nomina con provvedimento motivato»; )) 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  «
Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci
giorni dall'anticipata cessazione del  presidente,  il  consiglio  di
indirizzo  e  vigilanza  informa  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina  del   nuovo
titolare»; 
    d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole  «il  consiglio
di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il
presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma
5, dall'espressione «Il consiglio e' composto» a  quella  «componente
del consiglio di vigilanza»; 
    e) al comma 6, l'espressione  «partecipa,  con  voto  consultivo,
alle sedute del consiglio  di  amministrazione  e  puo'  assistere  a
quelle del consiglio di vigilanza» e'  sostituita  dalla  seguente  «
puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»; 
    f) al comma 8, e' eliminata l'espressione  da  «il  consiglio  di
amministrazione» a «funzione pubblica»; 
    g) al comma 9, l'espressione «con esclusione  di  quello  di  cui
alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente  «  con  esclusione  di
quello di cui alla lettera d)»; 
    h) e' aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dell'Ente  e'
dovuto, per l'esercizio  delle  funzioni  inerenti  alla  carica,  un
emolumento onnicomprensivo stabilito con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ». 
  8. Le competenze attribuite al consiglio di  amministrazione  dalle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989,  n.  88,  nel  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente  della
Repubblica 24 settembre 1997, n.  366  e  da  qualunque  altra  norma
riguardante gli Enti pubblici di  previdenza  ed  assistenza  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,
sono devolute al Presidente dell'Ente, che le  esercita  con  proprie
determinazioni. 
  9. Con effetto dalla ricostituzione dei  consigli  di  indirizzi  e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti  e'  ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento. 
  10. Con effetto dalla ricostituzione  dei  comitati  amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo (( 1, primo  comma,
numero 4), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  aprile
1970, n. 639, e successive modificazioni,  ))  nonche'  dei  comitati
previsti  dagli  articoli  ((  33  e  34  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, )) il numero dei  rispettivi  componenti
e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 
  11. A decorrere dal  1o  luglio  2010,  gli  eventuali  gettoni  di
presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori  delle
gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2,  comma  1,  punto  4),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono  superare  l'importo  di
Euro 30,00 a seduta. 
  12. A decorrere dal 1o luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli
organi collegiali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  nonche'  la  partecipazione
all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo  alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni  e/o
medaglie) 
  13.  I  regolamenti  che  disciplinano   l'organizzazione   ed   il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  sono  adeguati  alle  modifiche
apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente  articolo,
in applicazione  dell'articolo  1,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo  n.  479/1994.  Nelle  more  di  tale   recepimento,   si
applicano, in ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo. 
  14. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente   nazionale   di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
  15. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23  novembre  2007,  e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle  attivita'
di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche  sociali,  ((
confluisce )) nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL  ((  in  una
delle macroaree gia' esistenti. )) 
  Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze (( e con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione )) sono individuate le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie da  riallocare  presso  l'ISFOL.  La  dotazione  organica
dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle unita' di personale
di ruolo trasferite,  in  servizio  presso  l'Istituto  degli  affari
sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto.  L'ISFOL
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi  compresi
i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL  adegua  il  proprio  statuto
entro il 31 ottobre 2010. 
  16. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori  e
scultori, musicisti, scrittori  ed  autori  drammatici  (ENAPPSMSAD),
costituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1o  aprile
1978, n. 202, e' soppresso e le  relative  funzioni  sono  trasferite
all'Enpals, che succede in tutti i rapporti  attivi  e  passivi.  Con
effetto dalla medesima data e' istituito presso l'Enpals con evidenza
contabile separata il Fondo assistenza e  previdenza  dei  pittori  e
scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori  drammatici.  Tutte   le
attivita' e le passivita' risultanti dall'ultimo bilancio  consuntivo
approveto affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals.
La dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un numero pari alla
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite   in   servizio   presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai   sensi
dell'art. 17, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  le  conseguenti
modifiche  al  regolamento  di  organizzazione  e  il   funzionamento
dell'ente Enpals. (( Con decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le risorse  strumentali,  umane  e
finanziarie dell'Ente soppresso,  sulla  base  delle  risultanze  del
bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata  in
vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  ))  Il
Commissario  straordinario  e  il  Direttore  generale  dell'Istituto
incorporante in carica alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge continuano ad operare sino alla  scadenza  del  mandato
prevista dai relativi decreti di nomina 
  17. Le economie  derivanti  dai  processi  di  razionalizzazione  e
soppressione degli enti  previdenziali  vigilati  dal  Ministero  del
lavoro previsti  nel  presente  decreto  sono  computate,  ((  previa
verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, )) per il raggiungimento degli
obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della  legge  24
dicembre 2007, n. 247. 
  18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi
e studio in materia di politica  economica,  l'Istituto  di  studi  e
analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze (( e  all'ISTAT.
))Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  ((  di  concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione;  ))  con  gli  stessi  decreti  sono
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite  e
sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
riallocate  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso ((
l'ISTAT )). I dipendenti a tempo indeterminato sono  inquadrati,  nei
ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di  corrispondenza
approvata  con  uno  dei  decreti  di  cui  al  presente  comma;   le
amministrazioni di cui al presente comma provvedono  conseguentemente
a  rideterminare  le  proprie  dotazioni  organiche;   i   dipendenti
trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico   fondamentale   e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui  tale  trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale  del
Ministero, e' attribuito per la differenza  un  assegno  ad  personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo  conseguiti.  Per   i   restanti   rapporti   di   lavoro   le
amministrazioni di  destinazione  subentrano  nella  titolarita'  dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  19. L'Ente italiano  Montagna  (EIM),  istituito  dall'articolo  1,
comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  soppresso.  La
Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale  al
predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio
sono trasferite  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  della
medesima Presidenza. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite  e  sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie riallocate presso la Presidenza,  nonche',  limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono  inquadrati,  nei
ruoli  della  Presidenza  sulla   base   di   apposita   tabella   di
corrispondenza. I dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per la Presidenza e' attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti  rapporti  di  lavoro  le
amministrazioni di  destinazione  subentrano  nella  titolarita'  dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e  le
attribuzioni  esercitati   sono   trasferiti   alle   amministrazioni
corrispondentemente indicate.  Il  personale  a  tempo  indeterminato
attualmente in servizio presso i predetti  enti  e'  trasferito  alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi  del
predetto allegato,  e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
tabella  di  corrispondenza  approvata  con  decreto   del   ministro
interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
(( e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
)). Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie  dotazioni
organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti.   I   dipendenti   trasferiti
mantengono  il  trattamento  economico  fondamentale  e   accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato  rispetto  a
quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione,
percepiscono per la differenza un assegno ad  personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Dall'attuazione delle predette  disposizioni  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello  Stato  previsti,
alla data di entrata in vigore del  presente  provvedimento,  per  le
esigenze di funzionamento dei  predetti  enti  pubblici  confluiscono
nello  stato  di  previsione  della  spesa  o   nei   bilanci   delle
amministrazioni alle quali sono  trasferiti  i  relativi  compiti  ed
attribuzioni, insieme alle eventuali  contribuzioni  a  carico  degli
utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti  pubblici.
Alle medesime  amministrazioni  sono  altresi'  trasferite  tutte  le
risorse strumentali attualmente  utilizzate  dai  predetti  enti.  Le
amministrazioni di destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni
facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni  amministrative
individuate mediante le ordinarie misure di definizione del  relativo
assetto organizzativo, Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al
presente   comma   fino   al   perfezionamento   del   processo    di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti  enti
continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a  tal
fine utilizzati.». ((  Fermi  restando  i  risparmi  attesi,  per  le
stazioni  sperimentali  e  l'Istituto  nazionale  per   le   conserve
alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuati tempi e  concrete  modalita'  di  trasferimento  dei
compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
strumentali e finanziarie. )) 
  21. L'Istituto nazionale per studi  e  esperienze  di  architettura
navale (INSEAN) istituito con Regio  decreto  legislativo  24  maggio
1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni svolte  dall'INSEAN  ((  e  le
connesse risorse umane, strumentali e finanziarie )) sono  trasferite
(( al Consiglio nazionale delle ricerche )) con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
(( con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ));
con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo  esercizio
delle funzioni trasferite. I dipendenti a  tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei ruoli (( del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  ))
sulla base di apposita tabella di corrispondenza  approvata  con  uno
dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma.  ((
Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede )) conseguentemente  a
rimodulare o  a  rideterminare  le  proprie  dotazioni  organiche.  I
dipendenti   trasferiti   mantengono   il    trattamento    economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del (( Consiglio nazionale  delle  ricerche  )),  e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.
Per i restanti rapporti di lavoro ((  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche subentra  ))  nella  titolarita'  dei  rispettivi  rapporti.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla  legge
24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: « Le nomine dei
componenti  degli  organi  sociali  sono  effettuate  dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico ». 
  23. Per garantire il pieno  rispetto  dei  principi  comunitari  in
materia nucleare, i commi 8 e  9  dell'articolo  27  della  legge  23
luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi  gli  effetti  prodotti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima  data  e'
ricostituito il Consiglio  di  amministrazione  della  Sogin  S.p.A.,
composto di 5 membri. La  nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  della  Sogin  S.p.A.  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  24. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto gli stanziamenti  sui  competenti  capitoli  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni  vigilanti  relativi  al  contributo
dello Stato a enti,  istituti,  fondazioni  e  altri  organismi  sono
ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere
alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali  lo
Stato  concorre  al  finanziamento  dei  predetti  enti,  i  Ministri
competenti, con decreto da emanare entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle
risorse disponibili. 
  25. Le Commissioni mediche di  verifica  operanti  nell'ambito  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad  eccezione
di quelle presenti nei capoluoghi  di  regione  e  nelle  Province  a
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le  predette  Commissioni
possono  avvalersi  a  titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente
competenti ovvero, previo accordo  con  il  Ministero  della  difesa,
delle  strutture  sanitarie  del  predetto  Ministero  operanti   sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  date  di   effettivo
esercizio del nuovo assetto  delle  commissioni  mediche  di  cui  al
presente comma. 
  26. Sono attribuite al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  le
funzioni di cui  all'art.  24,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate,  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di
programmazione  economica  e  finanziaria   non   ricompresse   nelle
politiche di sviluppo e coesione. 
  27.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  26,  il
Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il  Ministro  delegato  si
avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e  la  coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della  Direzione
generale per l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali,  il
quale dipende funzionalmente dalle predette autorita'. 
  28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26  si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
dello  sviluppo  economico.  Le  risorse  del  fondo  per   le   aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. 
  29. Restano ferme le funzioni di  controllo  e  monitoraggio  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  30. All'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25,  nel
comma 1 sono aggiunte alla fine le  seguenti  parole:  «  nonche'  di
quelli comunque non inclusi nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196 ». 
  31.  La  vigilanza  sul  Comitato  nazionale  permanente   per   il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8,  del  D.L.
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,
e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico. 
  ((  31-bis.  Per  assicurare  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi  dell'articolo  6  della
legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'  autorizzata
la spesa di euro 2 milioni per l'anno  2011.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
  31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei  segretari
comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  soppressa.
Il Ministero dell'interno succede a titolo universale  alla  predetta
Agenzia e le risorse strumentali e  di  personale  ivi  in  servizio,
comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono  trasferite  al   Ministero
medesimo. 
  31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le  date  di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  riallocate  presso   il
Ministero dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei  ruoli  del  Ministero  dell'interno,  sulla  base  di
apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo  decreto
di cui al  primo  periodo.  I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
  31-quinquies. Al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'
di  interesse  pubblico  gia'  facenti  capo  all'Agenzia,  fino   al
perfezionamento del processo di  riorganizzazione,  l'attivita'  gia'
svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la
sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 
  31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali
e dei comuni previsto  dal  comma  5  dell'articolo  102  del  citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1o gennaio  2011
e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti  i  contributi
ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni,  per  essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione  del
comma. 31-ter. I criteri della riduzione sono  definiti  con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i  richiami
alla soppressa  Agenzia  di  cui  al  citato  articolo  102  sono  da
intendere riferiti al Ministero dell'interno. 
  31-octies. Le amministrazioni  destinatarie  delle  funzioni  degli
enti  soppressi   ai   sensi   dei   commi   precedenti,   in   esito
all'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e dell'articolo 2, comma 8-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010,  n.  25,  rideterminano,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  le
dotazioni  organiche,  tenuto  conto  delle  vacanze  cosi'  coperte,
evitando l'aumento del contingente  del  personale  di  supporto  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  9  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro): 
              «2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA  operano  in  funzione
          delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa  vigente,
          svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia  e
          complementarieta', le seguenti attivita': 
                a) elaborazione e applicazione dei  rispettivi  piani
          triennali di attivita'; 
                b) interazione, per i rispettivi ruoli e  competenze,
          in  logiche  di  conferenza  permanente  di  servizio,  per
          assicurare apporti conoscitivi al sistema  di  sostegno  ai
          programmi di intervento in materia di  sicurezza  e  salute
          sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p),  per
          verificare  l'adeguatezza  dei  sistemi  di  prevenzione  e
          assicurativi e per studiare e proporre soluzioni  normative
          e tecniche atte a ridurre il  fenomeno  degli  infortuni  e
          delle malattie professionali; 
                c)  consulenza  alle  aziende,  in  particolare  alle
          medie, piccole e micro imprese, anche attraverso  forme  di
          sostegno  tecnico  e  specialistico  finalizzate   sia   al
          suggerimento dei piu'  adatti  mezzi,  strumenti  e  metodi
          operativi,  efficaci  alla   riduzione   dei   livelli   di
          rischiosita' in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro,
          sia  all'individuazione  degli  elementi   di   innovazione
          tecnologica  in  materia   con   finalita'   prevenzionali,
          raccordandosi con le altre istituzioni  pubbliche  operanti
          nel settore e con le parti sociali; 
                d) progettazione ed erogazione di percorsi  formativi
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed
          in conformita' ai criteri e  alle  modalita'  elaborati  ai
          sensi degli articoli 6 e 11; 
                e) formazione per i responsabili  e  gli  addetti  ai
          servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32; 
                f) promozione  e  divulgazione  della  cultura  della
          salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi  formativi
          scolastici,  universitari  e  delle  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, previa  stipula
          di apposite convenzioni con le istituzioni interessate; 
                g)  partecipazione,  con  funzioni   consultive,   al
          Comitato per l'indirizzo e la valutazione  delle  politiche
          attive e per il coordinamento nazionale delle attivita'  di
          vigilanza in materia di salute e sicurezza  del  lavoro  di
          cui all'articolo 5; 
                h) consulenza alla Commissione consultiva  permanente
          per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6; 
                i) elaborazione, raccolta e  diffusione  delle  buone
          prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v); 
                l)  predisposizione  delle   linee   guida   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera z); 
                m) contributo al Sistema informativo nazionale per la
          prevenzione nei luoghi di lavoro  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 8.». 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato  21  ottobre   1947,   n.   1346   recante   «Fusione
          dell'Istituto  nazionale  per  gli   orfani   dei   maestri
          elementari  e   dell'Istituto   nazionale   di   assistenza
          magistrale  in   unico   Ente   nazionale   di   assistenza
          magistrale, con sede in Roma»  e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 6 dicembre 1947, n. 281. Ratificato con  L.  21  marzo
          1953, n. 190. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 40 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
          dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
                «2.  Tramite  appositi  accordi  tra  l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
          un'area  dirigenziale  riguarda  la  dirigenza  del   ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
          di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.  Nell'ambito  dei
          comparti  di  contrattazione  possono   essere   costituite
          apposite    sezioni     contrattuali     per     specifiche
          professionalita'." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
          n. 537, in materia  di  riordino  e  soppressione  di  enti
          pubblici di previdenza e assistenza), come modificato dalla
          presente legge: 
              «3 (Ordinamento degli enti). - 1.  L'ordinamento  degli
          enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai
          regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita'
          ai seguenti criteri di carattere generale. 
              2. Sono organi degli Enti:  a)  il  presidente;  b)  il
          consiglio di indirizzo e  vigilanza;  c)  il  collegio  dei
          sindaci; d) il direttore generale. 
              3.  Il   presidente   ha   la   rappresentanza   legale
          dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio  di
          indirizzo e vigilanza ed e' scelto in  base  a  criteri  di
          alta  professionalita',  di  capacita'  manageriale  e   di
          qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
          al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi  della
          legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con  la  procedura  di  cui
          all'art.  3della  legge  23  agosto  1988,   n.   400;   la
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri  e'  adottata  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle
          predette disposizioni, si provvede  ad  acquisire  l'intesa
          del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che  deve
          intervenire nel  termine  di  trenta  giorni.  In  caso  di
          mancato raggiungimento dell'intesa entro tale  termine,  il
          Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla  nomina
          con provvedimento motivato. 
              4. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  definisce  i
          programmi e individua  le  linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito  ai  sensi  dell'articolo  20,
          D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,
          per  acquisire  i  dati  e  gli  elementi   relativi   alla
          realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed  economica
          gestione delle risorse; emana  le  direttive  di  carattere
          generale relative all'attivita' dell'ente; approva  in  via
          definitiva il bilancio preventivo e  il  conto  consuntivo,
          nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei  piani
          di investimento e disinvestimento,  entro  sessanta  giorni
          dalla deliberazione del consiglio  di  amministrazione;  in
          caso di non concordanza tra i due organi, il  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
          definitiva.  Almeno  trenta  giorni  prima  della  naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione del presidente,  il  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina   del   nuovo
          titolare. I componenti  dell'organo  di  controllo  interno
          sono nominati dal presidente  dell'ente,  d'intesa  con  il
          consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio  dell'INPS
          e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
          la meta' in rappresentanza delle  confederazioni  sindacali
          dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative  sul
          piano nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale dei datori di lavoro e,  relativamente  all'INPS,
          dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano  conto
          delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi  cui
          le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
          consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
          dei quali  in  rappresentanza  dell'Associazione  nazionale
          mutilati ed invalidi del lavoro;  i  restanti  ventiquattro
          membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
          sindacali dei lavoratori dipendenti e delle  organizzazioni
          dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale,   nelle   medesime
          proporzioni e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti  dal
          presente  comma  in  relazione   all'INPS.   Il   consiglio
          dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti  secondo  i
          criteri predetti. 
              5. Il presidente  predispone  i  piani  pluriennali,  i
          criteri   generali   dei   piani    di    investimento    e
          disinvestimento,  il  bilancio  preventivo  ed   il   conto
          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della
          programmazione;  delibera  i  piani  d'impiego  dei   fondi
          disponibili e gli atti individuati nel regolamento  interno
          di organizzazione e funzionamento; delibera il  regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti    concernenti    l'amministrazione    e     la
          contabilita', e i regolamenti di cui  all'art.  10,  L.  29
          febbraio  1988,  n.  48;   trasmette   trimestralmente   al
          consiglio  di   indirizzo   e   vigilanza   una   relazione
          sull'attivita'  svolta  con  particolare   riferimento   al
          processo produttivo  ed  al  profilo  finanziario,  nonche'
          qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
          di indirizzo e vigilanza. Il  presidente  esercita  inoltre
          ogni altra funzione che non sia  compresa  nella  sfera  di
          competenza degli altri organi dell'ente. 
              6. Il direttore  generale,  nominato  su  proposta  del
          consiglio di  amministrazione,  con  le  procedure  di  cui
          all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
          aprile 1970, n. 639 , cosi' come  modificato  dall'art.  12
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute
          del   consiglio   di   indirizzo   e   vigilanza;   ha   la
          responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
          risultati e degli obiettivi; sovraintende  al  personale  e
          all'organizzazione  dei  servizi,  assicurandone   l'unita'
          operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
          poteri di cui agli articoli 12 e 48  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88. 
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui  all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,   e'
          composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente. 
              8. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  e'  nominato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni  e
          delle organizzazioni di cui  al  comma  4.  La  nomina  del
          collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi  7
          e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              9. Gli organi di cui al  comma  2,  con  esclusione  di
          quello di cui alla lettera d),  durano  in  carica  quattro
          anni e possono essere confermati una sola volta.  I  membri
          degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
          del quadriennio, ancorche' siano stati nominati  nel  corso
          di esso in sostituzione  di  altri  dimissionari,  decaduti
          dalla carica o deceduti. 
              10.  Per  l'INPS  continuano  ad  operare  i   comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
          88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge  e'
          composto, oltre che dal presidente  dell'Istituto,  che  lo
          presiede, dai componenti del consiglio  di  amministrazione
          scelti tra  i  dirigenti  della  pubblica  amministrazione,
          integrati  da  due  altri  funzionari   dello   Stato,   in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 
              11. Al presidente dell'Ente e' dovuto, per  l'esercizio
          delle  funzioni  inerenti  alla   carica,   un   emolumento
          onnicomprensivo stabilito  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  aprile
          1970, n. 639 recante "Attuazione delle deleghe conferite al
          Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile  1969,  n.
          153, concernente revisione degli ordinamenti  pensionistici
          e norme in materia  di  sicurezza  sociale"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 8 settembre 1970, n. 227. 
              La legge 9 marzo 1989, n. 88 recante  «Ristrutturazione
          dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro» e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  13
          marzo 1989, n. 60, S.O. 
              Il gia' citato decreto legislativo n. 479 del  1994  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1 agosto 1994, n. 178. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
          1997, n. 366 recante  «Regolamento  concernente  norme  per
          l'organizzazione   ed   il   funzionamento    dell'Istituto
          nazionale della previdenza  sociale»  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 253. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del  gia'
          citato decreto legislativo n. 479 del 1994: 
              «Art. 1 (Disposizioni di carattere generale). -  1.  Il
          presente decreto legislativo determina  principi  comuni  e
          generali per  la  gestione  delle  forme  di  previdenza  e
          assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai
          seguenti enti pubblici: 
                a)  l'Istituto  nazionale   di   previdenza   per   i
          dipendenti    dell'amministrazione    pubblica    (INPDAP),
          istituito ai sensi dell'art. 4 del  presente  decreto,  per
          quanto  attiene  alla  previdenza  dei   dipendenti   delle
          amministrazioni pubbliche; 
                b)  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS), per quanto attiene alla previdenza  dei  lavoratori
          dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi; 
                c) l'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali
          (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica; 
                d) l'Istituto di previdenza per il settore  marittimo
          (IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del  presente  decreto
          legislativo, per quanto attiene all'assicurazione  per  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.». 
              - Per il riferimento al comma 4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  n.  479  del  1994  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art.6. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  gia'  citato
          decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1970,  n.
          639, e successive modificazioni: 
              «Art. 1. - 1. Sono organi dell'Istituto: 
                1) il presidente; 
                2) il consiglio di amministrazione; 
                3) il comitato esecutivo; 
                4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi  e
          casse; 
                5) i comitati regionali; 
                6) i comitati provinciali; 
                7) il collegio dei sindaci; 
                8) il direttore generale. 
              2. Con decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica
          e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988,  n.  400  ,  sono  disciplinati,  entro  il
          termine di novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, e per quanto  non  espressamente  ivi
          previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di
          cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.». 
              - Si riporta il testo degli artt.  33  e  34  del  gia'
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  639  del
          1970: 
              «Art.33. In ogni capoluogo di regione e'  istituito  un
          comitato regionale dell'istituto composto da: 
                1) dodici rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti,
          dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; 
                2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 
                3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui
          uno in rappresentanza dei cotivatori  diretti,  mezzadri  e
          coloni, uno in rappresentanza degli  artigiani  ed  uno  in
          rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali; 
                4) un rappresentante dell'ente regione; 
                5) il dirigente dell'ufficio regionale del  lavoro  o
          dell'ispettorato regionale del lavoro; 
                6) il dirigente  della  locale  ragioneria  regionale
          dello Stato od un funzionario del  medesimo  ufficio  dallo
          stesso designato; 
                7) il dirigente della sede regionale dell'istituto; 
                8)  i  presidenti  dei  comitati  provinciali   della
          regione. 
              Il comitato e' costituito con decreto del Ministro  per
          il lavoro e  la  previdenza  sociale  di  concerto  con  il
          Ministro per il tesoro. 
              I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del  primo  comma
          sono   nominati   su    designazione    delle    rispettive
          confederazioni sindacali piu' rappresentative  a  carattere
          nazionale. 
              Il comitato, nella  seduta  di  insediamento  che  deve
          essere convocata dal membro  piu'  anziano  di  eta'  entro
          quindici  giorni  dalla  pubblicazione   del   decreto   di
          costituzione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, elegge il presidente tra i membri  rappresentanti
          dei lavoratori dipendenti  ed  un  vice  presidente  tra  i
          membri rappresentanti  dei  datori  di  lavoro.  Le  nomine
          anzidette  sono  deliberate  a  scrutinio  segreto   ed   a
          maggioranza assoluta dei voti dei componenti  il  comitato.
          Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non
          sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti. 
              «Art. 34. - Presso ogni sede provinciale  dell'istituto
          e' istituito un comitato composto da: 
                1) undici rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti,
          dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; 
                2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 
                3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi; 
                4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
          della massima occupazione o il  direttore  dell'ispettorato
          provinciale   del   lavoro.   Il   titolare   puo'    farsi
          rappresentare  in  singole   sedute   da   un   funzionario
          dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non  inferiore
          a primo dirigente; 
                5) il direttore della locale  ragioneria  provinciale
          dello Stato il quale puo' farsi  rappresentare  in  singole
          sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di
          qualifica non inferiore a primo dirigente; 
                6) il dirigente della sede provinciale dell'istituto. 
              Il comitato nella  seduta  di  insediamento,  che  deve
          essere convocata dal membro  piu'  anziano  di  eta'  entro
          quindici  giorni  dalla  pubblicazione   del   decreto   di
          costituzione del comitato medesimo nel Foglio degli annunzi
          legali  della  provincia,  nomina  nel  proprio   seno   il
          presidente tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti
          ed un vice presidente tra i rappresentanti  dei  datori  di
          lavoro. Le nomine anzidette  sono  deliberate  a  scrutinio
          segreto ed a maggioranza assoluta dei voti  dei  componenti
          il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino
          a quando non sia stata raggiunta la prescritta  maggioranza
          di voti. 
              Il  presidente  puo'  delegare   al   vice   presidente
          particolari funzioni inerenti alla sua carica: in  caso  di
          assenza  o  impedimento,  l'esercizio  delle  funzioni  del
          presidente e  assunto  dal  vice  presidente.  In  caso  di
          assenza o impedimento anche  di  quest'ultimo,  l'esercizio
          delle funzioni vicarie e' assunto dal membro  del  comitato
          piu' anziano di eta'. 
              In caso di successiva vacanza delle  cariche  anzidette
          il comitato delibera la sostituzione con  le  modalita'  ed
          alle condizioni fissate al secondo comma.  Il  comitato  e'
          convocato per la sostituzione del presidente entro un  mese
          dalla  data  in  cui  la  vacanza  della   carica   si   e'
          determinata» 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  2  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88  (Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro): 
              «Art. 2. - Organi dell'INPS. 
              1.  Il  primo  comma  dell'art.  1  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  639,  e'
          sostituito dal seguente: «Sono organi dell'Istituto: 
                1) il presidente; 
                2) il consiglio di amministrazione; 
                3) il comitato esecutivo; 
                4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi  e
          casse; 
                5) i comitati regionali; 
                6) i comitati provinciali; 
                7) il collegio dei sindaci; 
                8) il direttore generale». 
              - Per il riferimento al comma 2 dell'art. 3 e al  comma
          1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 479  del  1994  si
          vedano i riferimenti normativi all'art.6. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del  gia'
          citato decreto legislativo n. 479 del 1994: 
              «2. Con decreti del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica
          e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988,  n.  400  ,  sono  disciplinati,  entro  il
          termine di novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, e per quanto  non  espressamente  ivi
          previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di
          cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          novembre 2003,  n.  357  recante  «Regolamento  concernente
          norme per l'organizzazione ed il funzionamento  dell'ENPALS
          in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c),  della
          L. 27 dicembre 2002, n. 289» e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          29 dicembre 2003, n. 300. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          presidente del Consiglio  dei  Ministri  23  novembre  2007
          (Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e della solidarieta'  sociale,  relativi
          all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
          dei  lavoratori  (ISFOL),  a   Italia   Lavoro   S.p.A.   e
          dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS): 
              «Art. 2. - 1. Il Ministero della  solidarieta'  sociale
          esercita  in  via  esclusiva  la  vigilanza  e   impartisce
          indirizzi di carattere generale sull'Istituto  italiano  di
          medicina sociale (IIMS), che  assume  la  denominazione  di
          Istituto per gli affari sociali (IAS),  fermo  restando  le
          fonti di finanziamento dell'Istituto stesso. 
              2. Il Ministro della  solidarieta'  sociale  assume  le
          iniziative necessarie per l'adeguamento  dell'Istituto  per
          gli affari sociali al  nuovo  assetto  di  competenze,  ivi
          compresa l'approvazione del nuovo statuto.» 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  1°  aprile
          1978, n. 202 recante "Istituzione dello  Statuto  dell'Ente
          Nazionale di  Assistenza  e  Previdenza  per  i  pittori  e
          scultori, musicisti, scrittori  ed  autori  drammatici"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  24  maggio
          1978. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) (abrogato). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete." 
              - Si riporta il testo del comma  8  dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme  di  attuazione  del
          Protocollo del 23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale): 
              «8. Ai fini di cui al comma  7,  il  Governo  presenta,
          entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare
          il sistema degli enti  previdenziali  e  assicurativi  e  a
          conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per
          3,5 miliardi di euro.». 
              - Si riporta il testo del comma 1279 dell'art. 1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
               «1279.  E'  istituito,  sotto   la   vigilanza   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  l'Ente  italiano
          montagna (EIM) finalizzato al supporto  alle  politiche  ed
          allo sviluppo socio-economico  e  culturale  dei  territori
          montani.». 
              - Il regio decreto legislativo 24 maggio 1946,  n.  530
          recante «Modificazioni al R.D.L. 23 giugno 1927,  n.  1429,
          concernente l'istituzione dell'Ente «Vasca Nazionale per le
          esperienze di  architettura  navale»  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 giugno 1946, n. 141. 
               - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  6  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «2. Le azioni della  SACE  S.p.A.  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Le  nomine  dei
          componenti  degli  organi  sociali  sono   effettuate   dal
          Ministero dell'economia e delle  finanze  d'intesa  con  il
          Ministero dello sviluppo economico.» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  27  della   legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia.) 
              Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009,  n.
          176, S.O., come modificato dalla presente legge:  
              «Art. 27 (Misure per la sicurezza  e  il  potenziamento
          del settore energetico). -1. Per lo svolgimento dei servizi
          specialistici in campo energetico,  le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  possono
          rivolgersi,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili,   al
          Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa'  da  esso
          controllate. Il Gestore dei  servizi  elettrici  Spa  e  le
          societa'  da  esso  controllate  forniscono  tale  supporto
          secondo modalita'  stabilite  con  atto  di  indirizzo  del
          Ministro dello sviluppo economico e, entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          adeguano lo statuto societario. 
              2. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  si
          avvale  del   Gestore   dei   servizi   elettrici   Spa   e
          dell'Acquirente  unico  Spa  per  il  rafforzamento   delle
          attivita' di tutela dei consumatori di energia,  anche  con
          riferimento alle attivita' relative alle  funzioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della  legge  14
          novembre  1995,  n.  481,  nonche'  per  l'espletamento  di
          attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica
          dei costi posti a carico dei clienti come  maggiorazioni  e
          ulteriori  componenti  del  prezzo   finale   dell'energia.
          Dall'avvalimento del Gestore dei servizi  elettrici  Spa  e
          dell'Acquirente  unico  Spa  da  parte  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              3.  Al  fine  di  consentire  la  razionalizzazione   e
          l'efficienza  delle  strutture  di   natura   pubblicistica
          operanti nei  settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale e  la  loro  semplificazione  gestionale  mediante
          l'accorpamento funzionale  con  altre  strutture  a  totale
          partecipazione pubblica esistenti,  il  fondo  bombole  per
          metano, di  cui  alla  legge  8  luglio  1950,  n.  640,  e
          l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva,  di  cui  all'
          articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
          sono soppressi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              4.   Per   incentivare   l'utilizzazione   dell'energia
          elettrica prodotta con  fonti  rinnovabili,  i  comuni  con
          popolazione fino a 20.000 residenti possono  usufruire  del
          servizio  di  scambio  sul  posto  dell'energia   elettrica
          prodotta, secondo quanto stabilito dall' articolo 2,  comma
          150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  per
          gli  impianti  di  cui  sono  proprietari  di  potenza  non
          superiore a 200 kW, a  copertura  dei  consumi  di  proprie
          utenze, senza tener conto dell'obbligo di  coincidenza  tra
          il punto di immissione e il punto di prelievo  dell'energia
          scambiata con la rete e fermo restando il  pagamento  degli
          oneri di rete. 
              5.  Il  Ministero  della  difesa,  ai  fini  di  quanto
          previsto dal comma 1 dell' articolo 39, puo' usufruire  per
          l'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili  del
          servizio  di  scambio  sul  posto  dell'energia   elettrica
          prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche  per
          impianti di potenza superiore a 200 kW. 
              6. La gestione in regime di  separazione  contabile  ed
          amministrativa del fondo bombole per metano,  di  cui  alla
          legge 8 luglio 1950, n. 640,  e  le  funzioni  dell'Agenzia
          nazionale delle scorte di riserva, di cui all'  articolo  8
          del decreto legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,  sono
          attribuite alla  cassa  conguaglio  GPL  (gas  di  petrolio
          liquefatto),  di  cui   al   provvedimento   del   Comitato
          interministeriale dei prezzi  n.  44/1977  del  28  ottobre
          1977. 
              7. Il soggetto indicato al comma  6  succede  a  titolo
          universale agli enti  soppressi  in  ogni  rapporto,  anche
          controverso,  e  ne  acquisisce  le  risorse   finanziarie,
          strumentali e di personale,  senza  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              8. - 9. (abrogati); 
              10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei
          programmi per l'efficienza e il risparmio  energetico,  nei
          limiti di stanziamento a legislazione vigente, il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.   281,   e
          successive modificazioni, predispone un piano straordinario
          per l'efficienza e il  risparmio  energetico  entro  il  31
          dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione  europea.  Il
          piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia
          di cui all' articolo 4 del decreto  legislativo  30  maggio
          2008, n. 115, contiene in particolare: 
                a)   misure   per   favorire   il   coordinamento   e
          l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia  di
          efficienza energetica svolti dallo  Stato,  dalle  regioni,
          dalle province autonome e dagli enti locali; 
                b) misure volte ad assicurare la promozione di  nuova
          edilizia   a   rilevante   risparmio   energetico   e    la
          riqualificazione energetica degli edifici esistenti; 
                c) valutazioni di efficacia  dei  programmi  e  delle
          iniziative attuati e in fase di avvio, con  definizione  di
          strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni; 
                d) meccanismi e incentivi per  l'offerta  di  servizi
          energetici da parte di categorie  professionali,  organismi
          territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e  soggetti
          fornitori  di  servizi  energetici  come   definiti   dall'
          articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115,
          e grandi centri commerciali; 
                e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi
          di microcogenerazione e di piccola cogenerazione; 
                f) sostegno e sviluppo della  domanda  di  titoli  di
          efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un
          ampliamento ed in sostegno della domanda; 
                g) misure di semplificazione amministrativa  tali  da
          permettere lo sviluppo reale del mercato della  generazione
          distribuita; 
                h)  definizione  di  indirizzi   per   l'acquisto   e
          l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione  di
          prodotti, apparecchiature e processi con  sistemi  ad  alta
          efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati
          bianchi e di standarddi efficienza, anche prevedendo  forme
          di detassazione e l'istituzione di fondi di  rotazione  per
          il finanziamento tramite terzi  nei  settori  dell'edilizia
          per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture,
          dell'industria e del trasporto; 
                i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese
          e agevolare l'accesso  delle  medesime  all'autoproduzione,
          con   particolare   riferimento    alla    microgenerazione
          distribuita, all'utilizzo  delle  migliori  tecnologie  per
          l'efficienza energetica e alla cogenerazione. 
              11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma  10
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica ne' minori entrate per l'erario. 
              12.  Al  comma  152  dell'articolo  2  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre  2008»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30  giugno  2009,  termine  non
          prorogabile». 
              13. All'attuazione della disposizione di cui  al  comma
          12 si provvede, nel limite  massimo  di  300.000  euro  per
          l'anno    2009,    mediante    corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa prevista  dall'  articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica. 
              14. All' articolo 2, comma 41, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:
          «I criteri per l'erogazione del  Fondo  di  sviluppo  delle
          isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i
          rapporti con  le  regioni,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni  delle
          isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui  all'
          articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per  i
          rapporti  con  le  regioni,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'interno  e  dell'economia  e   delle   finanze,   sono
          individuati   gli   interventi    ammessi    al    relativo
          finanziamento,  previa   intesa   con   gli   enti   locali
          interessati». 
              15. All' articolo 81, comma 18,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  sono
          aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e  dispone  per
          l'adozione   di    meccanismi    volti    a    semplificare
          sostanzialmente  gli  adempimenti  cui  sono  chiamate   le
          imprese con fatturato inferiore  a  quello  previsto  dall'
          articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre
          1990, n. 287». 
              16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge,  al  fine  di  agevolare  e  promuovere  lo
          sviluppo delle fonti rinnovabili di  energia,  il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.   281,   e
          successive modificazioni, con  proprio  decreto,  definisce
          norme,  criteri   e   procedure   standardizzate   che   le
          amministrazioni    responsabili    adottano     ai     fini
          dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e
          dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio  delle
          diverse tipologie  di  impianti  che  utilizzano  le  fonti
          rinnovabili  di   energia,   fatti   salvi   gli   impianti
          idroelettrici e geotermoelettrici con potenza  superiore  a
          10 MWe. Il decreto  stabilisce  criteri  e  meccanismi  per
          migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni.  Le
          norme e  le  procedure  standardizzate  sono  definite  nel
          rispetto dei principi della semplificazione, della certezza
          e della  trasparenza  dell'azione  amministrativa  e  della
          salvaguardia della salute  dei  cittadini  e  della  tutela
          ambientale, nonche' nel  rispetto  delle  competenze  delle
          regioni e delle amministrazioni locali. 
              17. A decorrere dal 1° gennaio 2007,  il  segno  zonale
          non  concorre  alla  determinazione  dei  corrispettivi  di
          conguaglio  e  di  rettifiche,  gia'  effettuate  in  corso
          d'anno, degli oneri di  dispacciamento  dovuti  al  gestore
          della rete elettrica nazionale. 
              18.- 19.(abrogati); 
              20.  L'installazione  e  l'esercizio   di   unita'   di
          microcogenerazione cosi' come definite  dall'  articolo  2,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  8  febbraio
          2007, n. 20, sono assoggettati alla sola  comunicazione  da
          presentare alla autorita' competente  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  L'installazione   e
          l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi'  come
          definite dall' articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
          legislativo 8 febbraio  2007,  n.  20,  ovvero  di  potenza
          termica nominale inferiore a 3 MW, sono  assoggettati  alla
          disciplina della denuncia di inizio attivita' di  cui  agli
          articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              21.  Allo  scopo  di  promuovere  l'utilizzo  di  fonti
          rinnovabili per la produzione di energia e  di  incentivare
          la costruzione di impianti  fotovoltaici,  ai  sensi  degli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
          387, e delle relative disposizioni di attuazione, i  comuni
          possono destinare aree appartenenti al  proprio  patrimonio
          disponibile   alla   realizzazione   degli   impianti   per
          l'erogazione in «conto energia» e dei servizi  di  «scambio
          sul posto» dell'energia elettrica  prodotta,  da  cedere  a
          privati cittadini che intendono accedere agli incentivi  in
          «conto  energia»  e  sottoscrivere  contratti  di   scambio
          energetico con il gestore della rete. 
              22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge  9  gennaio
          1991, n. 10, come sostituito dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2006,  n.  311,  dopo  le  parole:
          «maggioranza  semplice  delle   quote   millesimali»   sono
          aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli  intervenuti  in
          assemblea». 
              23. Il termine previsto dall' articolo 14  del  decreto
          legislativo 8  febbraio  2007,  n.  20,  per  l'entrata  in
          esercizio degli impianti di cogenerazione e'  prorogato  di
          un anno, al fine di salvaguardare i  diritti  acquisiti  ai
          sensi dell' articolo 1, comma 71,  della  legge  23  agosto
          2004, n. 239. 
              24. All' articolo 1-sexies del decreto-legge 29  agosto
          2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 2003, n.  290,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «sono
          soggetti  a  un'autorizzazione  unica»  sono  inserite   le
          seguenti:  «comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture indispensabili all'esercizio degli  stessi»,
          dopo  le  parole:  «la  quale  sostituisce  autorizzazioni,
          concessioni,  nulla  osta  e  atti  di   assenso   comunque
          denominati previsti dalle norme vigenti» sono  inserite  le
          seguenti: «e comprende ogni opera  o  intervento  necessari
          alla   risoluzione    delle    interferenze    con    altre
          infrastrutture esistenti» e dopo  le  parole:  «costituendo
          titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture»  sono
          inserite le seguenti: «, opere o interventi,»; 
                b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono  inseriti
          i seguenti: «Dalla  data  della  comunicazione  dell'avviso
          dell'avvio  del  procedimento  ai  comuni  interessati,  e'
          sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande
          di   permesso   di   costruire   nell'ambito   delle   aree
          potenzialmente  impegnate,  fino   alla   conclusione   del
          procedimento autorizzativo.  In  ogni  caso  la  misura  di
          salvaguardia perde efficacia decorsi tre  anni  dalla  data
          della comunicazione dell'avvio del procedimento»; 
                c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
                  «4-bis. In caso di mancata definizione  dell'intesa
          con la regione o le regioni  interessate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione, entro i novanta giorni  successivi  al
          termine di cui al comma 3, si provvede  al  rilascio  della
          stessa previa intesa da concludere in un apposito  comitato
          interistituzionale, i cui  componenti  sono  designati,  in
          modo   da   assicurare    una    composizione    paritaria,
          rispettivamente dai  Ministeri  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dalla  regione  o
          dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora  alla
          definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
          al  termine  di  cui  al   primo   periodo,   si   provvede
          all'autorizzazione  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, integrato con la  partecipazione  del  presidente
          della regione o delle regioni interessate, su proposta  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
          sviluppo  economico,   previo   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite  le
          regole di funzionamento del comitato  di  cui  al  presente
          comma. Ai componenti del  comitato  interistituzionale  non
          spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
                d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti: 
                  «4-quinquies. Non richiedono alcuna  autorizzazione
          gli interventi di manutenzione su  elettrodotti  esistenti,
          consistenti nella  riparazione,  nella  rimozione  e  nella
          sostituzione  di  componenti  di  linea,  quali,  a  titolo
          esemplificativo, sostegni,  conduttori,  funi  di  guardia,
          catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
          impianti  di  terra,  con   elementi   di   caratteristiche
          analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 
                  4-sexies. Sono realizzabili  mediante  denuncia  di
          inizio attivita'  gli  interventi  sugli  elettrodotti  che
          comportino varianti di  lunghezza  non  superiore  a  metri
          lineari 1.500  e  che  utilizzino  il  medesimo  tracciato,
          ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari,
          e componenti di linea,  quali,  a  titolo  esemplificativo,
          sostegni, conduttori, funi di guardia,  catene,  isolatori,
          morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
          terra, aventi caratteristiche analoghe,  anche  in  ragione
          delle evoluzioni tecnologiche. Sono  altresi'  realizzabili
          mediante denuncia di inizio attivita' varianti  all'interno
          delle stazioni elettriche che non comportino aumenti  della
          cubatura degli edifici. Tali interventi  sono  realizzabili
          mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che  non
          siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti  e
          rispettino le norme in materia di  elettromagnetismo  e  di
          progettazione,   costruzione   ed   esercizio   di    linee
          elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni. 
                  4-septies.  La   denuncia   di   inizio   attivita'
          costituisce   parte   integrante   del   provvedimento   di
          autorizzazione alla costruzione e all'esercizio  dell'opera
          principale. 
                  4-octies.  Il  gestore  dell'elettrodotto,   almeno
          trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori,
          presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia,
          ai comuni interessati  la  denuncia  di  inizio  attivita',
          accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta  da
          un progettista abilitato, e dal  progetto  definitivo,  che
          assevera la conformita'  delle  opere  da  realizzare  agli
          strumenti urbanistici approvati  e  non  in  contrasto  con
          quelli adottati e ai regolamenti edilizi  vigenti,  nonche'
          il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
          e di progettazione, costruzione ed  esercizio  delle  linee
          elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. 
                  4-novies.  Qualora  la  variante   interessi   aree
          sottoposte ad un  vincolo,  il  termine  di  trenta  giorni
          decorre dalla  data  del  rilascio  del  relativo  atto  di
          assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la  denuncia  e'
          priva di effetti. 
                  4-decies. La sussistenza del titolo e' provata  con
          la  copia  della  denuncia  di  inizio  attivita'  da   cui
          risultino la data di  ricevimento  della  denuncia  stessa,
          l'elenco dei documenti presentati a corredo  del  progetto,
          l'attestazione del professionista  abilitato,  nonche'  gli
          atti di assenso eventualmente necessari. 
                  4-undecies. Il comune  interessato,  ove  entro  il
          termine indicato al comma 4-octies riscontri  l'assenza  di
          una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero
          dello  sviluppo  economico   e   notifica   all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 
                  4-duodecies.  E'  fatta  salva   la   facolta'   di
          ripresentare  la  denuncia  di  inizio  attivita',  con  le
          modifiche  o  le  integrazioni  necessarie   per   renderla
          conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
                  4-terdecies.  Ultimato  l'intervento,  il  soggetto
          incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
          finale,  da  presentare   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, con il quale attesta la  conformita'  dell'opera
          al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 
                  4-quaterdecies.  Le  varianti   da   apportare   al
          progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del
          progetto esecutivo  sia  in  fase  di  realizzazione  delle
          opere,   ove   non   assumano   rilievo   sotto   l'aspetto
          localizzativo,  sono  sottoposte  al   regime   di   inizio
          attivita' gia'  previsto  al  comma  4-sexies.Non  assumono
          rilievo localizzativo le varianti  di  tracciato  contenute
          nell'ambito  del   corridoio   individuato   in   sede   di
          approvazione del progetto ai fini urbanistici. In  mancanza
          di  diversa  individuazione  costituiscono   corridoio   di
          riferimento  a  fini  urbanistici  le  fasce  di   rispetto
          previste dalla normativa in materia  di  elettromagnetismo.
          Non assumono rilievo localizzativo,  inoltre,  le  varianti
          all'interno delle stazioni elettriche  che  non  comportino
          aumenti  della  cubatura  degli   edifici.   Le   eventuali
          modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti
          di tracciato prive di rilievo localizzativo sono  approvate
          ai  fini   della   dichiarazione   di   pubblica   utilita'
          dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  e  non
          richiedono  nuova  apposizione  del   vincolo   preordinato
          all'esproprio.  Ove  assumano  rilievo  localizzativo,   le
          varianti  sono  approvate  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico,   di   concerto   con   il    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e   con   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il  consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e   province
          autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema  di
          pubblicita'». 
              25.  All'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,   del
          decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  dopo  le
          parole: «la costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          energia elettrica di potenza superiore a  300  MW  termici,
          gli interventi di modifica o  ripotenziamento,  nonche'  le
          opere   connesse   e   le   infrastrutture   indispensabili
          all'esercizio degli stessi» sono inserite le  seguenti:  «,
          ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della
          rete  elettrica   di   trasmissione   nazionale   necessari
          all'immissione in rete dell'energia prodotta». 
              26.  All'  articolo  179,  comma  6,  del  codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  predette
          funzioni comprendono anche  quelle  relative  all'esercizio
          dei poteri espropriativi previsti  dal  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle
          relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al
          progetto definitivo approvato dal  CIPE,  sia  in  sede  di
          redazione  del  progetto   esecutivo   sia   in   fase   di
          realizzazione delle opere, che non assumono  rilievo  sotto
          l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo  169,  comma
          3, quarto periodo, del presente  codice  e  non  comportano
          altre  sostanziali  modificazioni  rispetto   al   progetto
          approvato». 
              27. Agli impianti di produzione  di  energia  elettrica
          alimentati con carbon  fossile  di  nuova  generazione,  se
          allocati in impianti  industriali  dismessi,  nonche'  agli
          impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  a  carbon
          fossile, qualora  sia  stato  richiesto  un  aumento  della
          capacita' produttiva, si  applicano,  alle  condizioni  ivi
          previste, le disposizioni di cui all'  articolo  5-bis  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
              28.  Il  Governo  e'  delegato   ad   adottare,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  uno
          o piu' decreti legislativi al fine di determinare un  nuovo
          assetto  della  normativa   in   materia   di   ricerca   e
          coltivazione delle risorse geotermiche che  garantisca,  in
          un  contesto  di  sviluppo  sostenibile   del   settore   e
          assicurando   la   protezione   ambientale,    un    regime
          concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche  ad
          alta  temperatura  e   che   semplifichi   i   procedimenti
          amministrativi per l'utilizzo delle risorse  geotermiche  a
          bassa e media temperatura. La delega e'  esercitata,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  e  con  le
          risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   previste   a
          legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri
          direttivi: 
                a) garantire, in coerenza con  quanto  gia'  previsto
          all'articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre  1986,  n.
          896, l'allineamento delle  scadenze  delle  concessioni  in
          essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni  ed
          operatori,  gli  investimenti  programmati  e   i   diritti
          acquisiti; 
                b) stabilire i requisiti organizzativi  e  finanziari
          da prendere a riferimento  per  lo  svolgimento,  da  parte
          delle regioni, delle procedure concorrenziali  ad  evidenza
          pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca  e
          per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di
          risorse geotermiche ad alta temperatura; 
                c) individuare i criteri per determinare, senza oneri
          ne'  diretti  ne'  indiretti  per  la   finanza   pubblica,
          l'indennizzo del concessionario uscente relativamente  alla
          valorizzazione dei beni  e  degli  investimenti  funzionali
          all'esercizio  delle  attivita'  oggetto  di   permesso   o
          concessione, nel caso di  subentro  di  un  nuovo  soggetto
          imprenditoriale; 
                d)   definire   procedure   semplificate    per    lo
          sfruttamento  del  gradiente   geotermico   o   di   fluidi
          geotermici a bassa e media temperatura; 
                e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di
          ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili
          con la nuova normativa. 
              29. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  dei
          decreti legislativi di cui al comma 28, sono  abrogati  gli
          articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma  2,  secondo  periodo,
          della legge 9 dicembre 1986, n. 896. 
              30. All' articolo  1,  comma  2,  del  decreto-legge  7
          febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2002,  n.  55,  dopo  il  primo  periodo  e'
          inserito  il  seguente:  «L'eventuale   rifiuto   regionale
          dell'intesa  deve   essere   espresso   con   provvedimento
          motivato, che  deve  specificatamente  tenere  conto  delle
          risultanze dell'istruttoria ed esporre  in  modo  chiaro  e
          dettagliato  le  ragioni  del   dissenso   dalla   proposta
          ministeriale di intesa». 
              31. L' articolo 46 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,
          n. 159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  46   (Procedure   di   autorizzazione   per   la
          costruzione e l'esercizio di terminali di  rigassificazione
          di gasnaturale  liquefatto). -  1.Gli  atti  amministrativi
          relativi alla costruzione e all'esercizio di  terminali  di
          rigassificazione di gas naturale liquefatto e  delle  opere
          connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei  terminali
          esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento  unico
          ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          e d'intesa con la regione interessata,  previa  valutazione
          di impatto ambientale ai sensi del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. Il procedimento di  autorizzazione  si
          conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla  data
          di presentazione della relativa istanza.  L'autorizzazione,
          ai sensi dell' articolo 14-ter,  comma  9,  della  legge  7
          agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni,
          sostituisce ogni  autorizzazione,  concessione  o  atto  di
          assenso comunque denominato, ivi  compresi  la  concessione
          demaniale e  il  permesso  di  costruire,  fatti  salvi  la
          successiva  adozione  e  l'aggiornamento   delle   relative
          condizioni economiche  e  tecnico-operative  da  parte  dei
          competenti organi del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti. 
              2. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1  sostituisce,
          anche ai fini  urbanistici  ed  edilizi,  fatti  salvi  gli
          adempimenti previsti dalle norme di sicurezza,  ogni  altra
          autorizzazione, concessione, approvazione, parere  e  nulla
          osta comunque denominati  necessari  alla  realizzazione  e
          all'esercizio dei  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto e delle opere  connesse  o  all'aumento
          della capacita' dei terminali esistenti.  L'intesa  con  la
          regione costituisce variazione degli strumenti  urbanistici
          vigenti  o  degli  strumenti   di   pianificazione   e   di
          coordinamento  comunque  denominati  o  sopraordinati  alla
          strumentazione vigente in ambito comunale. Per il  rilascio
          della  autorizzazione,  ai  fini   della   verifica   della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadono le opere da realizzare. 
              3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
          ubicati in area  portuale  o  in  area  terrestre  ad  essa
          contigua  e  la  loro  realizzazione   comporti   modifiche
          sostanziali del piano regolatore portuale, il  procedimento
          unico di  cui  al  comma  1  considera  contestualmente  il
          progetto di variante del piano  regolatore  portuale  e  il
          progetto di terminale di  rigassificazione  e  il  relativo
          complessivo provvedimento e' reso  anche  in  mancanza  del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di  cui
          all' articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio  1994,  n.
          84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al  comma  1
          e' rilasciata di  concerto  anche  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   costituisce   anche
          approvazione della variante del piano regolatore portuale». 
              32. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          su richiesta del proponente,  da  presentare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  ai  procedimenti  amministrativi  in   corso   alla
          medesima data. 
              33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n.  340,
          e'  abrogato,  fatta   salva   la   sua   applicazione   ai
          procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della
          presente legge per i quali non e' esercitata  l'opzione  di
          cui al comma 32 del presente articolo. 
              34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della  legge  23
          agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti: 
                «77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi  e
          gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge  9
          gennaio  1991,  n.  9,  e  successive   modificazioni,   e'
          rilasciato a seguito di  un  procedimento  unico  al  quale
          partecipano  le   amministrazioni   statali   e   regionali
          interessate,  svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita'  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Esso  consente  lo  svolgimento  di
          attivita' di prospezione consistente in rilievi  geologici,
          geofisici e geochimici, eseguiti  con  qualunque  metodo  o
          mezzo, e ogni altra operazione  volta  al  rinvenimento  di
          giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi  esplorativi.
          Del rilascio del permesso di ricerca e' data  comunicazione
          ai comuni interessati. 
              78.  L'autorizzazione  alla  perforazione   del   pozzo
          esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle  opere
          necessari, delle  opere  connesse  e  delle  infrastrutture
          indispensabili  all'attivita'  di  perforazione,  che  sono
          dichiarati  di  pubblica   utilita',e'   concessa,   previa
          valutazione di impatto ambientale, su istanza del  titolare
          del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
          minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente,  a
          seguito di un procedimento unico, al quale  partecipano  la
          regione e gli enti locali interessati, svolto nel  rispetto
          dei principi di semplificazione e con le modalita'  di  cui
          alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              79. Il permesso di ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi in mare, di cui  all'  articolo  6  della  legge  9
          gennaio  1991,  n.  9,  e  successive   modificazioni,   e'
          rilasciato a seguito di  un  procedimento  unico  al  quale
          partecipano le amministrazioni statali interessate,  svolto
          nel rispetto dei  principi  di  semplificazione  e  con  le
          modalita' di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Esso
          consente  lo  svolgimento  di  attivita'   di   prospezione
          consistente in rilievi geologici, geofisici  e  geochimici,
          eseguiti  con  qualunque  metodo  o  mezzo,  e  ogni  altra
          operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse  le
          perforazioni dei pozzi esplorativi. 
              80.  L'autorizzazione  alla  perforazione   del   pozzo
          esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle  opere
          necessari, delle  opere  connesse  e  delle  infrastrutture
          indispensabili all'attivita' di perforazione  e'  concessa,
          previa valutazione di impatto ambientale,  su  istanza  del
          titolare del permesso di ricerca di cui  al  comma  79,  da
          parte   dell'ufficio   territoriale   minerario   per   gli
          idrocarburi e la geotermia competente. 
              81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione  di  cui
          al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree
          marine a qualsiasi titolo  protette  per  scopi  di  tutela
          ambientale, di ripopolamento,  di  tutela  biologica  o  di
          tutela archeologica, in virtu'  di  leggi  nazionali  o  in
          attuazione di atti e convenzioni  internazionali,  essa  e'
          sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione
          di impatto ambientale, di cui all' articolo 20 del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni. 
              82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano
          le  disposizioni   dell'   articolo   8,   comma   1,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78  comportino
          variazione  degli  strumenti   urbanistici,   il   rilascio
          dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha  effetto
          di variante urbanistica. 
              82-ter. La concessione di coltivazione  di  idrocarburi
          liquidi e gassosi, di cui all' articolo  9  della  legge  9
          gennaio  1991,  n.  9,  e  successive   modificazioni,   e'
          rilasciata a seguito di  un  procedimento  unico  al  quale
          partecipano le  amministrazioni  competenti  ai  sensi  del
          comma 7, lettera n),  del  presente  articolo,  svolto  nel
          rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
          di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.  Con  decreto  dei
          Ministri dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare sono individuate le  attivita'  preliminari  che
          non   comportano   effetti   significativi   e   permanenti
          sull'ambiente   che,   in   attesa   della   determinazione
          conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale
          minerario per gli idrocarburi e la geotermia e'  competente
          ad autorizzare. 
              82-quater.   La   concessione   di   coltivazione    di
          idrocarburi  in  terraferma  costituisce  titolo   per   la
          costruzione degli impianti e delle opere  necessari,  degli
          interventi  di  modifica,  delle  opere  connesse  e  delle
          infrastrutture  indispensabili  all'esercizio,   che   sono
          considerati   di   pubblica   utilita'   ai   sensi   della
          legislazione vigente. 
              82-quinquies.  Qualora  le  opere  di  cui   al   comma
          82-quater    comportino    variazioni    degli    strumenti
          urbanistici,  il  rilascio  della  concessione  di  cui  al
          medesimo   comma   82-quater   ha   effetto   di   variante
          urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a
          82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  nell'ambito  della  quale  si
          considera    acquisito    l'assenso    dell'amministrazione
          convocata  se  questa   non   partecipa   o   se   il   suo
          rappresentante non ne esprime in tale sede  definitivamente
          la volonta'. 
              82-sexies. Le attivita'  finalizzate  a  migliorare  le
          prestazioni degli impianti di coltivazione di  idrocarburi,
          compresa la perforazione, se effettuate a partire da  opere
          esistenti  e  nell'ambito  dei  limiti  di  produzione   ed
          emissione dei programmi  di  lavoro  gia'  approvati,  sono
          soggette   ad   autorizzazione   rilasciata    dall'Ufficio
          nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia». 
              35. Le disposizioni di cui ai commi da 77  a  82-sexies
          dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,  n.  239,  come
          sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano
          anche ai procedimenti in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  nonche'  ai   procedimenti
          relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli  per  i
          quali  sia  completata  la  procedura   per   il   rilascio
          dell'intesa da parte della regione competente. 
              36.   Il   Comitato    centrale    metrico    istituito
          dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e
          successive modificazioni, e' soppresso. 
              37. Laddove per disposizione di legge o di  regolamento
          e' previsto che debba essere acquisito  il  parere  tecnico
          del Comitato centrale metrico, il Ministero dello  sviluppo
          economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti
          metrologici primari, di cui all' articolo 2 della legge  11
          agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i
          quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi  a  carico
          del bilancio dello Stato. 
              38.  Lo  svolgimento  di   attivita'   di   analisi   e
          statistiche  nel  settore  dell'energia,   previste   dalla
          proposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  COM(2006)850  def.,   nonche'   l'avvio   e   il
          monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare, dell'attuazione della  strategia
          energetica  nazionale  di   cui   all'   articolo   7   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  sono
          effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro  il
          limite massimo di  3  milioni  di  euro  per  il  2009.  Al
          relativo onere  si  provvede,  per  l'anno  2009,  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall' articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi strutturali di politica economica. 
              39. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a  definire  le
          prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti  di
          produzione di calore da risorsa  geotermica,  ovvero  sonde
          geotermiche,   destinati   al    riscaldamento    e    alla
          climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria  la  sola
          dichiarazione di inizio attivita'. 
              40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge  9  dicembre
          1986, n. 896, e' sostituito dal seguente:  1.  L'esecuzione
          dei pozzi di profondita' fino  a  400  metri  per  ricerca,
          estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese  quelle
          sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva  non
          superiore a 2.000 chilowatt termici,  anche  per  eventuale
          produzione  di  energia  elettrica  con  impianti  a  ciclo
          binario ad emissione nulla, e'  autorizzata  dalla  regione
          territorialmente competente con le modalita'  previste  dal
          testo unico delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  e
          impianti elettrici, di cui al  regio  decreto  11  dicembre
          1933, n. 1775». 
              41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 4, le parole: «25 gradi centigradi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi»; 
                b) al comma 5, le parole: «25 gradi centigradi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi». 
              42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
          2003, n. 387, dopo il comma  4  e'  inserito  il  seguente:
          «4-bis. Per  la  realizzazione  di  impianti  alimentati  a
          biomassa e per impianti  fotovoltaici,  ferme  restando  la
          pubblica utilita' e le procedure conseguenti per  le  opere
          connesse, il  proponente  deve  dimostrare  nel  corso  del
          procedimento,  e  comunque  prima  dell'autorizzazione,  la
          disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto». 
              43. All'allegato IV  alla  Parte  seconda  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia,
          vapore ed acqua calda»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «con
          potenza complessiva superiore a 1 MW»; 
                b)  al  numero  2,  lettera  e),  dopo   le   parole:
          «sfruttamento del vento» sono aggiunte  le  seguenti:  «con
          potenza complessiva superiore a 1 MW». 
              44. Il secondo periodo del comma 4  dell'  articolo  12
          del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive modificazioni, e' soppresso. 
              45. Il comma 2 dell' articolo 6 del decreto legislativo
          29 dicembre 2003, n. 387, e' sostituito  dal  seguente:  2.
          Nell'ambito della disciplina di cui al comma  1,  l'energia
          elettrica prodotta  puo'  essere  remunerata  a  condizioni
          economiche di mercato per la parte immessa in  rete  e  nei
          limiti del valore  eccedente  il  costo  sostenuto  per  il
          consumo dell'energia». 
              46. Ai fini del miglior perseguimento  delle  finalita'
          di incremento della  produzione  di  energia  elettrica  da
          fonti  rinnovabili  sull'intero  territorio  nazionale  nel
          rispetto delle attribuzioni costituzionali  delle  regioni,
          l' articolo 9-ter del decreto-legge  6  novembre  2008,  n.
          172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
          2008, n. 210, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 9-ter (Coordinamento dei  piani  regionali  degli
          impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini
          di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei
          rifiuti, di contribuire al raggiungimento  degli  obiettivi
          derivanti dal Protocollo di  Kyoto  e  di  incrementare  la
          produzione di energia elettrica da fonti  rinnovabili,  nel
          rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa
          europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la  Cabina
          di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali
          degli  inceneritori  dei  rifiuti  urbani  residuati  dalla
          raccolta differenziata, la  cui  organizzazione  e  il  cui
          funzionamento sono disciplinati con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico   e
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando
          allo scopo le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente». 
              47. Al fine  di  contribuire  al  raggiungimento  degli
          obiettivi derivanti  dal  Protocollo  di  Kyoto  e  per  il
          miglior perseguimento delle finalita' di  incremento  della
          produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  all'
          articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                  «1. E'  istituito  il  Comitato  nazionale  per  la
          gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella
          gestione delle attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato  ha  sede
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare che ne assicura  l'adeguato  supporto
          logistico e organizzativo»; 
                b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
                  «1-bis. Il Comitato di cui al  comma  1  svolge  la
          funzione di Autorita' nazionale competente»; 
                c) al comma 2, la  lettera  t-quater)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
                  «t-quater)  svolgere  attivita'  di   supporto   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare attraverso la partecipazione,  con  propri  componenti
          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui
          all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle  riunioni
          in   sede   comunitaria   o   internazionale    concernenti
          l'applicazione del Protocollo di Kyoto»; 
                d)  al  comma  2-bis,  alinea,  le  parole:  «svolge,
          altresi', attivita' di indirizzo  al  fine  di  coordinare»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  «propone  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
                e) il comma 5-ter e' abrogato.». 
               - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  24  del
          gia' citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
               «Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero  svolge,
          in particolare, le  funzioni  di  spettanza  statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                a) politica economica e finanziaria, con  particolare
          riguardo all'analisi dei  problemi  economici,  monetari  e
          finanziari interni e  internazionali,  alla  vigilanza  sui
          mercati    finanziari    e    sul    sistema    creditizio,
          all'elaborazione delle linee di programmazione economica  e
          finanziaria, alle operazioni di  copertura  del  fabbisogno
          finanziario  e  di  gestione  del  debito  pubblico;   alla
          valorizzazione dell'attivo e  del  patrimonio  dello  Stato
          alla gestione  di  partecipazioni  azionarie  dello  Stato,
          compreso   l'esercizio   dei   diritti   dell'azionista   e
          l'alienazione  dei  titoli  azionari  di  proprieta'  dello
          Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle  frodi  sui
          mezzi di  pagamento  diversi  dalla  moneta  nonche'  sugli
          strumenti attraverso i quali viene erogato  il  credito  al
          consumo e  dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio,  ferme  restando  le  competenze  del
          Ministero dell'interno in materia; 
                b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
          particolare  riguardo  alla  formazione  e   gestione   del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e la verifica dei relativi andamenti  e  flussi  di  cassa,
          assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti  in
          materia di copertura del  fabbisogno  finanziario  previsto
          dalla   lettera   a),   nonche'   alla    verifica    della
          quantificazione degli oneri derivanti dai  provvedimenti  e
          dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della  spesa
          pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al  concorso
          dello  Stato  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
          nazionale, anche quanto  ai  piani  di  rientro  regionali,
          coordinandone e verificandone gli andamenti e  svolgendo  i
          controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi   comprese   le
          funzioni  ispettive   ed   i   controlli   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile  effettuati,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  dagli  Uffici  centrali  del  bilancio
          costituiti  presso   i   Ministeri   e   dalle   ragionerie
          provinciali dello Stato; 
                c)   programmazione    economica    e    finanziaria,
          coordinamento e verifica degli interventi per  lo  sviluppo
          economico territoriale e settoriale e  delle  politiche  di
          coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio,  con
          particolare riferimento alle aree depresse,  esercitando  a
          tal fine le funzioni attribuite dalla legge in  materia  di
          strumenti di programmazione negoziata e  di  programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; 
                d) politiche fiscali, con particolare  riguardo  alle
          funzioni di cui all'articolo 56,  all'analisi  del  sistema
          fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie  ed
          erariali in sede nazionale, comunitaria  e  internazionale,
          alle attivita' di  coordinamento,  indirizzo,  vigilanza  e
          controllo previste dalla  legge  sulle  agenzie  fiscali  e
          sugli altri enti o organi che comunque esercitano  funzioni
          in materia di tributi ed  entrate  erariali  di  competenza
          dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
          sistema informativo della fiscalita' e della rete  unitaria
          di settore, alla  informazione  istituzionale  nel  settore
          della fiscalita', alle funzioni  previste  dalla  legge  in
          materia di demanio, catasto e  conservatorie  dei  registri
          immobiliari; 
                e) amministrazione generale, servizi  indivisibili  e
          comuni  del  Ministero,  con  particolare   riguardo   alle
          attivita' di promozione,  coordinamento  e  sviluppo  della
          qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
          delle  risorse;  linee  generali  e   coordinamento   delle
          attivita' concernenti il personale  del  Ministero;  affari
          generali  ed  attivita'  di  gestione  del  personale   del
          Ministero   di   carattere    comune    ed    indivisibile;
          programmazione generale  del  fabbisogno  del  Ministero  e
          coordinamento delle attivita' in  materia  di  reclutamento
          del personale del  Ministero;  rappresentanza  della  parte
          pubblica nei rapporti sindacali all'interno del  Ministero;
          tenuta  della  banca  dati,  del  ruolo   e   del   sistema
          informativo   del   personale   del    Ministero;    tenuta
          dell'anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
          servizi   del   tesoro,   incluso   il   pagamento    delle
          retribuzioni,  ed  acquisti  centralizzati;   coordinamento
          della comunicazione istituzionale del Ministero." 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   10-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito   con
          modificazioni dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10-bis (Termini in materia di «taglia-enti» e  di
          «taglia-leggi»)   -1.   L'articolo   26,   comma   1,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          materia di procedimento «taglia-enti»,  si  interpreta  nel
          senso  che  l'effetto  soppressivo  previsto  dal   secondo
          periodo  concerne  gli  enti  pubblici  non  economici  con
          dotazione organica pari o superiore  alle  50  unita',  con
          esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal  primo
          periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non  inclusi
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuati  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2. All'articolo  26,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  in  materia  di  procedimento
          «taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
          «Gli enti confermati ai sensi  del  primo  periodo  possono
          essere oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
          organismi  pubblici  statali,   di   cui   al   comma   634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
                b) dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          «Sono soppressi gli enti pubblici non economici di  cui  al
          secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
          via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura». 
              3. All'articolo 2, comma 635, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 
              4. All'articolo 14, comma 23, della legge  28  novembre
          2005,  n.  246,  in  materia   di   semplificazione   della
          legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
          dai  seguenti:   «Trascorso   il   termine,   eventualmente
          prorogato, senza  che  la  Commissione  abbia  espresso  il
          parere,  i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque
          emanati. Nel computo dei termini non viene  considerato  il
          periodo di sospensione estiva e quello  di  fine  anno  dei
          lavori parlamentari»." 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'art.  4-bis  del
          decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
          i  settori  dell'agricoltura,   dell'agroindustria,   della
          pesca,  nonche'  in  materia  di   fiscalita'   d'impresa),
          convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81: 
              «8. In conformita'  a  quanto  previsto  dall'Assemblea
          generale delle Nazioni Unite  nelle  risoluzioni  531197  e
          581221,  per  consentire  lo  sviluppo  del  programma   di
          microfinanza, al fine di  incentivare  la  costituzione  di
          microimprese,  anche  nel  settore  agricolo,  il  Comitato
          nazionale italiano per il 2005 -  anno  internazionale  del
          Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
          permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi  per
          l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
          il Ministero degli affari esteri, durano in carica  quattro
          anni e possono essere rinnovati una sola volta.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3  agosto
          2009, n. 116  (Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione
          dell'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   contro   la
          corruzione, adottata dalla Assemblea generale  dell'ONU  il
          31 ottobre 2003 con  risoluzione  n.  58/4,  firmata  dallo
          Stato  italiano  il  9  dicembre  2003,  nonche'  norme  di
          adeguamento interno e  modifiche  al  codice  penale  e  al
          codice di procedura penale): 
              «Art. 6 (Autorita' nazionale  anti-corruzione)  -1.  E'
          designato quale autorita' nazionale ai sensi  dell'articolo
          6  della  Convenzione  il  soggetto  al  quale  sono  state
          trasferite  le  funzioni  dell'Alto  Commissario   per   la
          prevenzione e il contrasto della corruzione e  delle  altre
          forme    di    illecito    all'interno    della    pubblica
          amministrazione, ai sensi dell'articolo  68,  comma  6-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              2. Al soggetto  di  cui  al  comma  1  sono  assicurate
          autonomia ed indipendenza nell'attivita'.». 
               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  102  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 102 (Agenzia autonoma per la  gestione  dell'albo
          dei segretari comunali e provinciali). -  1.  E'  istituita
          l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei  segretari
          comunali e provinciali, avente  personalita'  giuridica  di
          diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del  Ministero
          dell'Interno. 
              2.  L'Agenzia   e'   gestita   da   un   consiglio   di
          amministrazione, nominato con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e composto da due  sindaci  nominati
          dall'Anci,  da  un  presidente   di   provincia   designato
          dall'Upi, da tre segretari comunali  e  provinciali  eletti
          tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati  dalla
          Conferenza Stato-citta' e autonomie  locali.  Il  consiglio
          elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. 
              3. Con la stessa composizione e con le stesse modalita'
          sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni
          regionali. 
              4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale
          di amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica  in
          relazione alle esigenze di funzionamento,  entro  i  limiti
          derivanti dalle disponibilita' di bilancio. Al reclutamento
          del  personale,  ferma   restando   l'utilizzazione   delle
          procedure e degli istituti previsti dal  comma  2,  lettera
          a), dell'articolo 103, si provvede anche con  le  modalita'
          previste  dall'articolo  36  del  decreto   legislativo   3
          febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  nel
          rispetto della disciplina programmatoria  delle  assunzioni
          del personale prevista  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              5. All'Agenzia e' attribuito un  fondo  finanziario  di
          mobilita' a carico  degli  enti  locali,  disciplinato  dal
          regolamento  di  cui  all'articolo   103,   percentualmente
          determinato  sul  trattamento  economico   del   segretario
          dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione  dell'ente,
          e definito in sede di accordo contrattuale. 
              6. Per il proprio  funzionamento  e  per  quello  della
          Scuola superiore per la formazione  e  la  specializzazione
          dei  dirigenti  della   pubblica   amministrazione   locale
          l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al  comma
          5  a  cui  sono  attribuiti  i  proventi  dei  diritti   di
          segreteria di cui all'articolo  42  della  legge  8  giugno
          1962, n. 604, e successive modificazioni." 
              - Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi)  -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  dall'articolo  1,  comma   404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al  comma  1,  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, avuto riguardo anche ai  Ministeri  esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione." 
              - Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art.  2  del
          gia' citato decreto-legge n. 194 del 2009: 
              «8-bis. In considerazione di quanto previsto  al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,   entro   il   30   giugno   2010,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          non generale, e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in
          misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74.».