Art. 9 
 
 
       Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
 
  1. Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento  economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,
ivi compreso  il  trattamento  accessorio,  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo'  superare,  in  ogni  caso,  il  trattamento  ((  ordinariamente
spettante per l' ))anno 2010, (( al netto degli effetti derivanti  da
eventi  straordinari  della  dinamica  retributiva,  ivi  incluse  le
variazioni  dipendenti  da  eventuali  arretrati,  conseguimento   di
funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto  previsto
dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera
comunque   denominate,   maternita',   malattia,   missioni    svolte
all'estero, effettiva presenza in servizio,  ))  fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 17, secondo periodo, (( e dall'articolo  8,  comma
14. )) 
  2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli  dipendenti,  anche  di
qualifica dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,  dell'articolo
1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  superiori  a  90.000  euro
lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la  parte  eccedente  il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita'  corrisposte  ai  responsabili
degli  uffici  di  diretta  collaborazione  dei   Ministri   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001
sono ridotte del 10 per cento; la riduzione  si  applica  sull'intero
importo dell'indennita'. Per i procuratori ed  avvocati  dello  Stato
rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo,  ai
fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del
R.D. 30 ottobre 1933,  n.  1611.  La  riduzione  prevista  dal  primo
periodo del  presente  comma  non  opera  ai  fini  previdenziali.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 e successive modifiche e integrazioni,  i  trattamenti  economici
complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche
di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente  titolare
ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando  la
riduzione prevista nel presente comma. 
  (( 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e  sino  al  31  dicembre
2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate  annualmente  al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  non  puo'  superare  il
corrispondente   importo   dell'anno   2010    ed    e',    comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio. )) 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, nei confronti dei titolari  di  incarichi  di  livello
dirigenziale   generale   delle   amministrazioni   pubbliche,   come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
non  si  applicano  le  disposizioni  normative  e  contrattuali  che
autorizzano  la  corresponsione,  a  loro  favore,   di   una   quota
dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. 
  4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle  pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso,  determinare  aumenti  retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima  della  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto;  le  clausole  difformi
contenute  nei  predetti  contratti  ed  accordi  sono  inefficaci  a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in  vigore
((  del  presente  decreto;  i  trattamenti  ))  retributivi  saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui  al  primo  periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed  ai
Vigili del fuoco. 
  5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.244,
come modificato dall'articolo  66,  comma  7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 le parole « Per gli  anni  2010  e  2011  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Per il quadriennio 2010-2013 ». 
  6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole « Per ciascuno degli anni 2010, 2011  e  2012  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2010 ». 
  7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, la parola « 2012 » e' sostituita dalla parola « 2014 ». 
  8.  A  decorrere  dall'anno  2015  le  amministrazioni  ((  di  cui
all'articolo 1, )) comma 523 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
possono procedere, previo effettivo svolgimento  delle  procedure  di
mobilita', ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari a quella relativa al  personale  cessato  nell'anno
precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da
assumere non puo' eccedere  quello  delle  unita'  cessate  nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'articolo 1,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66,  comma  12,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
  9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    le parole « triennio 2010-2012 » sono sostituite dalle  parole  «
anno 2010 »; dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Per il
triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',  ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014  e  del  100
per cento a decorrere dall'anno 2015. 
  10. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  11.  Qualora  per  ciascun  ente  le  assunzioni  effettuabili   in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'. 
  12. Per le assunzioni di cui  ai  commi  5,  6,  7,  8  e  9  trova
applicazione quanto previsto  dal  comma  10  dell'articolo  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di
docenti  di  sostegno  pari  a  quello  in  attivita'   di   servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni  di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
  (( 15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei  limiti  di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali  in  essere,
attivati   dagli   uffici   scolastici   provinciali   e    prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni  corrispondenti  ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge  3  maggio  1999,  n.  124,  nonche'  del
decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  23  luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21  gennaio  2000,  nei
compiti degli enti locali. )) 
  16. In  conseguenza  delle  economie  di  spesa  per  il  personale
dipendente e convenzionato  che  si  determinano  per  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale in attuazione  di  quanto  previsto  del
comma 17 del presente articolo,  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo  Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, 
  n. 191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
  17.  Non  si  da'  luogo,  senza  possibilita'  di  recupero,  alle
procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del
personale di cui all'articolo 2, comma 2 e  articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  successive  modificazioni.  E'
fatta salva  l'erogazione  dell'indennita'  di  vacanza  contrattuale
nelle misure previste a  decorrere  dall'anno  2010  in  applicazione
dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
  18.  Conseguentemente  sono  rideterminate  le   risorse   di   cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato: 
    a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012; 
    b) comma 14,  per  l'anno  2011  e  a  decorrere  dall'anno  2012
complessivamente  in  222  milioni  di  euro  annui,  con   specifica
destinazione di 135 milioni di euro  annui  per  il  personale  delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
  19. Le somme (( di cui al comma  18  )),  comprensive  degli  oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  20. Gli oneri di cui all'articolo  2,  comma  16,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  stabiliti  per  l'anno  2011  e  a  decorrere
dall'anno 2012  si  adeguano  alle  misure  corrispondenti  a  quelle
indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale. 
  21. I meccanismi di adeguamento retributivo per  il  personale  non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012  e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e  non  danno  comunque  luogo  a
successivi  recuperi..  Per  le  categorie  di   personale   di   cui
all'articolo 3 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   meccanismo   di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  giuridici.  Per
il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici. 
  22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011,  2012  e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per  l'anno  2014  e'  pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per  l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010  e  2014.
((  Per  il  predetto  personale   l'indennita'   speciale   di   cui
all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  spettante  negli
anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno  2011,
del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno  2013.
Tale riduzione non opera ai fini  previdenziali.  Nei  confronti  del
predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1
e 21, secondo e terzo periodo. )) 
  23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono  utili  ai
fini della maturazione delle posizioni  stipendiali  e  dei  relativi
incrementi  economici  previsti   dalle   disposizioni   contrattuali
vigenti. (( E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.
)) 
  24. Le disposizioni recate dal  comma  17  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 
  25. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, le unita'  di  personale  eventualmente  risultanti  in
soprannumero all'esito  delle  riduzioni  previste  dall'articolo  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,   non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato  articolo  33  e  restano
temporaneamente  in  posizione   soprannumeraria,   nell'ambito   dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.  Le  posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di  posti  equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della  stessa  amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con  quanto  previsto
dal    presente    comma    il    personale,    gia'     appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata  presso
l'Ente  Tabacchi  Italiani,  dichiarato  in  esubero  a  seguito   di
ristrutturazioni  aziendali  e  ricollocato   presso   uffici   delle
pubbliche amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero,  salvo  riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico,  nei  ruoli  degli
enti presso i quali presta servizio alla data del  presente  decreto.
Al  predetto   personale   e'   attribuito   un   assegno   personale
riassorbibile pari alla differenza tra il  trattamento  economico  in
godimento  ed  il  trattamento  economico  spettante   nell'ente   di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie. 
  26. In alternativa a  quanto  ((  previsto  dal  comma  25  ))  del
presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze  di  garantire
la ricollocazione del personale in soprannumero  e  la  funzionalita'
degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure
di  riorganizzazione  di  cui  all'articolo  2,  comma   8-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,  queste  ultime
possono stipulare accordi di mobilita',  anche  intercompartimentale,
intesi alla ricollocazione del personale predetto presso  uffici  che
presentino vacanze di organico. 
  27.  Fino  al   completo   riassorbimento,   alle   amministrazioni
interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di  personale
a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione  alle  aree
che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili
in altre aree ai sensi del comma 25. 
  28. A decorrere dall'anno 2011,  le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non
economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo (( 2001,  n.  165  )),
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno  2009.  Per  le  medesime  amministrazioni  la  spesa   per
personale  relativa  a  contratti  di  formazione  lavoro,  ad  altri
rapporti formativi,  alla  somministrazione  di  lavoro,  nonche'  al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma  1,  lettera  d)  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore  al  50  per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.
Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono  principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, e gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. Per  il  comparto  scuola  e  per  quello  delle
istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione  artistica   e
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. 
  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. (( Per gli enti  di  ricerca  resta  fermo,
altresi',  quanto  previsto  dal  comma  187  dell'articolo  1  della
medesima legge n. 266 del  2005,  e  successive  modificazioni.  Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno  2011
derivanti dall'esclusione degli  enti  di  ricerca  dall'applicazione
delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante  utilizzo
di quota parte delle maggiori  entrate  derivanti  dall'articolo  38,
commi 13-bis e seguenti. )) Il presente comma  non  si  applica  alla
struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3,  lettera  a),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il  mancato  rispetto
dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita' erariale. (( Per le  amministrazioni  che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai
sensi del presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
computato  con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le   stesse
finalita' nel triennio 2007-2009. 
  29.  Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'ISTAT ai sensi del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle  amministrazioni  pubbliche,   adeguano   le   loro   politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. )) 
  30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo  3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
decorrono dal 1° gennaio 2011. 
  31. Al fine di agevolare il processo  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo  il  rispetto  delle
condizioni  e  delle  procedure  previste  dai  commi  da  7   a   10
dell'articolo  72  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  i
trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle  predette   disposizioni
possono essere disposti  esclusivamente  nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali consentite  dalla  legislazione  vigente  in  base  alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle  relative  procedure
autorizzatorie; le risorse destinabili a  nuove  assunzioni  in  base
alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo  del
trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono
fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi  decorrenza  anteriore
al 1°  gennaio  2011,  disposti  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto.  I  trattenimenti  in  servizio  aventi  decorrenza
successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in  vigore
del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si
applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma
1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (( e, in  via
transitoria  limitatamente  agli  anni  2011  e  2012,  ai  capi   di
rappresentanza  diplomatica  nominati  anteriormente  alla  data   di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
  32. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che,  alla  scadenza
di un incarico di  livello  dirigenziale,  anche  in  dipendenza  dei
processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di  una
valutazione negativa, confermare l'incarico conferito  al  dirigente,
conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore
economico inferiore.  Non  si  applicano  le  eventuali  disposizioni
normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla  medesima
data e' abrogato l'articolo 19, comma  1-ter,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che,  nelle  ipotesi
di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di
livello  generale   o   di   livello   non   generale,   a   seconda,
rispettivamente, che  il  dirigente  appartenga  alla  prima  o  alla
seconda fascia. 
  33. Ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 67, comma 3,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per
cento delle  risorse  determinate  ai  sensi  dell'articolo  12,  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e  successive  modificazioni,  e'
destinata, per meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di  cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e,  per  la  restante  meta',  al
fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui
sono iscritti, a decorrere dal  1°  gennaio  2010,  anche  gli  altri
dipendenti civili dell'Amministrazione  economico-finanziaria.  ((  A
decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente  al
predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di
spesa « Regolazione giurisdizione e coordinamento del  sistema  della
fiscalita' » della missione « Politiche  economico-finanziarie  e  di
bilancio », non puo' essere comunque  superiore  alla  dotazione  per
l'anno 2010, come integrata dal presente comma. )) 
  34.  A  decorrere  ((  dall'anno  2014   )),   con   determinazione
interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360,  l'indennita'  di
impiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel  limite
di spesa determinato per l'anno 2008, con il  medesimo  provvedimento
interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto
contingente l'Amministrazione dovra' (( tener conto )) dell'effettivo
impiego del personale alle attivita' nei reparti e  nelle  unita'  di
campagna. (( Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte quanto  a  38  milioni  di
euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012 e  2013,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
)) 
  35.  In  conformita'  all'articolo  7,  comma   10,   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  l'articolo  52,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164  si
interpreta  nel   senso   che   la   determinazione   ivi   indicata,
nell'individuare il  contingente  di  personale,  tiene  conto  delle
risorse appositamente stanziate. 
  (( 35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio  1975,  n.  152,  si
interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti  ivi  previsti,
le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate
dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta  dell'interessato  che
si e' avvalso del libero professionista di fiducia. )) 
  36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi  di
accorpamento o fusione  di  precedenti  organismi,  limitatamente  al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni,  previo
esperimento delle procedure di mobilita',  fatte  salve  le  maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge  istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle  entrate  correnti
ordinarie aventi carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal  fine  gli
enti  predispongono  piani  annuali  di  assunzioni   da   sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia
e delle finanze. 
  37. Fermo quanto previsto dal comma 1  del  presente  articolo,  le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli articoli
82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007  saranno  oggetto  di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Per il riferimento al comma 3 dell'articolo  1  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 5. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14  del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segretarie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21  del  R.D.  30
          ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato): 
              «Art. 21. - L'Avvocatura  generale  dello  Stato  e  le
          avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
          trattati curano la esazione delle competenze di avvocato  e
          di procuratore nei confronti delle controparti quando  tali
          competenze siano poste a carico  delle  controparti  stesse
          per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. 
              Con  l'osservanza  delle  disposizioni  contenute   nel
          titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041,  tutte
          le somme di cui al precedente comma  e  successivi  vengono
          ripartite per sette decimi tra gli avvocati  e  procuratori
          di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
          tre decimi in  misura  uguale  fra  tutti  gli  avvocati  e
          procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo  che
          i titoli, in base ai quali le somme  sono  state  riscosse,
          siano divenuti irrevocabili: le sentenze per  passaggio  in
          giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
          approvazione. 
              Negli  altri  casi   di   transazione   dopo   sentenza
          favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei  casi  di
          pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali  le
          Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
          corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento,  la   meta'   delle
          competenze di avvocato e di procuratore  che  si  sarebbero
          liquidate  nei  confronti  del   soccombente.   Quando   la
          compensazione delle spese  sia  parziale,  oltre  la  quota
          degli onorari riscossa in confronto del  soccombente  sara'
          corrisposta dall'Erario la meta' della quota di  competenze
          di  avvocato  e  di  procuratore  sulla  quale   cadde   la
          compensazione. 
              Le  competenze  di  cui  al   precedente   comma   sono
          corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato  generale,
          predisposta in conformita' delle tariffe di legge. 
              Le disposizioni del presente articolo sono  applicabili
          anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello  Stato  ha
          la rappresentanza e la difesa delle regioni e di  tutte  le
          altre amministrazioni pubbliche non statali  e  degli  enti
          pubblici. 
              E' applicabile il primo comma del presente articolo per
          i giudizi nei quali  l'Avvocatura  dello  Stato  assuma  la
          rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti  delle
          amministrazioni dello Stato, delle regioni e  di  tutte  le
          altre amministrazioni pubbliche non statali  e  degli  enti
          pubblici. 
              Le  proporzioni  previste  dal  secondo  comma   e   le
          modalita' di  ripartizione  delle  competenze  in  caso  di
          trasferimento  da  una  sede   all'altra   possono   essere
          modificate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dell'Avvocato generale  dello  Stato,
          sentito il Consiglio degli  avvocati  e  procuratori  dello
          Stato.». 
              - Per il riferimento al comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'articolo 8. 
              - Si riporta il testo del  comma  102  dell'articolo  3
          della gia' citata legge n. 244 del  2007,  come  modificato
          dall'articolo 66, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, come modificato dalla presente legge: 
              «102. Per il quadriennio 2010-2013, le  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 523 della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  per
          ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle  procedure
          di  mobilita',  ad  assunzioni   di   personale   a   tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
          cento di quella relativa  al  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun  anno,
          il  20   per   cento   delle   unita'   cessate   nell'anno
          precedente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 66 del gia'  citato
          decreto-legge  n.  112  del  2008,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui al
          presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre  2008  a
          rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
          personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di
          riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
          assunzioni previste dal presente decreto. 
              2. All'articolo 1, comma 523, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole  "per
          ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo
          anno". 
              3.  Per  l'anno  2009   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere, previo effettivo  svolgimento  delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da  assumere  non  puo'  eccedere,  per  ciascuna
          amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
          nell'anno precedente. 
              4. All'articolo 1, comma 526, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 le parole "per gli  anni  2008  e  2009"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008". 
              5.  Per  l'anno  2009   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere alla stabilizzazione di personale  in
          possesso dei requisiti ivi  richiamati  nel  limite  di  un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al 10 per  cento  di  quella  relativa  alle
          cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni  caso  il
          numero delle unita' di personale da stabilizzare  non  puo'
          eccedere, per ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento
          delle unita' cessate nell'anno precedente. 
              6. L'articolo 1, comma 527,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per  l'anno  2008
          le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' sostituito dal  seguente:  «Per  gli  anni
          2010 e 2011, le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 523, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              8. Sono abrogati i commi 103  e  104  dell'articolo  3,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9.  Per  l'anno  2014,  le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  ad  eccezione  dei  Corpi  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, possono  procedere,  previo
          effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 50 per cento  di  quella  relativa  al
          personale cessato nell'anno precedente.  In  ogni  caso  il
          numero delle unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
          eccedere il 50 per cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              9-bis. A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso dell'anno precedente. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              11. I limiti di cui ai commi 3,  7  e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui  all'articolo  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore. 
              12. All'articolo 1, comma 103 della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come modificato da  ultimo  dall'articolo  3,
          comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A
          decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle  parole  "A
          decorrere dall'anno 2013". 
              13. Per il triennio 2009-2011, le universita'  statali,
          fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,  comma  105,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,
          per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite  di
          un  contingente  corrispondente  ad  una  spesa   pari   al
          cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  60  per   cento
          all'assunzione  di  ricercatori  a   tempo   indeterminato,
          nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per  una  quota  non
          superiore al 10  per  cento  all'assunzione  di  professori
          ordinari. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  648,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse
          residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei
          limiti previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno
          2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di
          stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente.  Nei  confronti  delle
          universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto  dal
          comma 9. Le limitazioni di cui al  presente  comma  non  si
          applicano alle assunzioni di  personale  appartenente  alle
          categorie protette. In  relazione  a  quanto  previsto  dal
          presente  comma,  l'autorizzazione   legislativa   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, concernente il  fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni  di
          euro per l'anno 2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, di 316 milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  di  417
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2013. 
              14.  Per  l'anno  2010  gli  enti  di  ricerca  possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013  gli  enti
          di ricerca possono  procedere,  per  ciascun  anno,  previo
          effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
          assunzioni di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato entro  il  limite  dell'80  per  cento  delle
          proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal
          bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro  il
          limite  del  20  per  cento  delle  risorse  relative  alla
          cessazione dei rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          intervenute  nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del 50 per  cento  per
          l'anno 2014 e del  100  per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2015.». 
              - Si riporta il testo del  comma  523  dell'articolo  1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              «523. Per l'anno 2008 le amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo,  ivi  compresi  i  Corpi  di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
          agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
          e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno,  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 20 per cento di quella  relativa  alle
          cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di  cui
          al presente comma si  applica  anche  alle  assunzioni  del
          personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni.   Le
          limitazioni di cui al presente comma non si applicano  alle
          assunzioni  di  personale   appartenente   alle   categorie
          protette e a quelle connesse con  la  professionalizzazione
          delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre  2000,  n.
          331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed  alla
          legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 35  del
          gia' citato decreto-legge n. 207 del 2008: 
              «3.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite le modalita' applicative  delle  disposizioni
          di cui al comma 14 dell'articolo 66  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dal  comma  2
          del presente articolo, intese a chiarire che,  al  fine  di
          garantire omogeneita' di  computo  delle  retribuzioni  del
          personale  cessato  e  di   quello   neo   assunto,   nella
          definizione delle economie delle cessazioni  non  si  tiene
          conto del maturato economico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
              «Art. 3 (Soggetti aventi  diritto).  -  1.  E'  persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
              2. La persona handicappata ha diritto alle  prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'. 
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita' nei programmi  e  negli  interventi  dei  servizi
          pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». 
              - Si riporta l'elenco 1 allegato alla gia' citata legge
          n. 191 del 2009: 
                

         Parte di provvedimento in formato grafico

              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  3
          maggio 1999, n. 124 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          personale scolastico): 
              «Art. 8 (Trasferimento  di  personale  ATA  degli  enti
          locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale  ATA
          degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
          carico dello  Stato.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che
          prevedono la fornitura  di  tale  personale  da  parte  dei
          comuni e delle province. 
              2. Il personale di ruolo di cui al comma 1,  dipendente
          dagli  enti   locali,   in   servizio   nelle   istituzioni
          scolastiche statali alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' trasferito nei ruoli del  personale  ATA
          statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e  nei
          profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
          compiti  propri  dei  predetti  profili.  Relativamente   a
          qualifiche e profili che  non  trovino  corrispondenza  nei
          ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
          l'ente di appartenenza, da esercitare  comunque  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
          A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
          economici l'anzianita' maturata  presso  l'ente  locale  di
          provenienza nonche' il mantenimento della sede in  fase  di
          prima   applicazione    in    presenza    della    relativa
          disponibilita' del posto. 
              3.  Il  personale  di  ruolo  che  riveste  il  profilo
          professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
          di cattedra appartenente  al  VI  livello  nell'ordinamento
          degli  enti   locali,   in   servizio   nelle   istituzioni
          scolastiche  statali,  e'  analogamente   trasferito   alle
          dipendenze dello Stato ed e'  inquadrato  nel  ruolo  degli
          insegnanti tecnico-pratici. 
              4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
          avviene  gradualmente,  secondo  tempi   e   modalita'   da
          stabilire  con  decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione,   emanato   di   concerto   con   i    Ministri
          dell'interno,   del   tesoro,   del   bilancio   e    della
          programmazione  economica  e  per  la  funzione   pubblica,
          sentite l'Associazione nazionale  comuni  italiani  (ANCI),
          l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti   montani
          (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia  (UPI),  tenendo
          conto delle eventuali disponibilita' di  personale  statale
          conseguenti alla razionalizzazione della  rete  scolastica,
          nonche'  della  revisione  delle  tabelle   organiche   del
          medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31,
          comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;  in  relazione  al
          graduale trasferimento nei ruoli  statali  sono  stabiliti,
          ove non gia' previsti,  i  criteri  per  la  determinazione
          degli organici delle categorie del personale trasferito. 
              5. A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto  le
          disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  4  si  procede  alla
          progressiva riduzione dei trasferimenti  statali  a  favore
          degli enti  locali  in  misura  pari  alle  spese  comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente  a  quello  dell'effettivo   trasferimento   del
          personale; i criteri e le modalita' per  la  determinazione
          degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti  con
          decreto del Ministro dell'interno,  emanato  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, della pubblica istruzione  e  per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  67  dell'articolo  2
          della gia' citata legge n. 191 del 2009: 
              «67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un  incremento
          rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni  di
          euro rispetto al livello  del  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
          pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a  106.884
          milioni  di  euro  per  l'anno  2011,   comprensivi   della
          riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo
          di 800 milioni di euro annui di cui all' articolo 22, comma
          2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dell'importo  di   466
          milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale
          derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente
          articolo e dall'articolo 1,  comma  4,  lettera  a),  della
          citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50  milioni  di
          euro annui per il  finanziamento  dell'ospedale  pediatrico
          Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma 6,  del  citato
          decreto-legge   n.   78   del   2009,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009,   nonche'
          dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la  sanita'
          penitenziaria di cui all'  articolo  2,  comma  283,  della
          legge  24   dicembre   2007,   n.   244.   Con   successivi
          provvedimenti legislativi e'  assicurato  l'intero  importo
          delle  risorse  aggiuntive  previste  nella  citata  intesa
          Stato-regioni  in  materia  sanitaria   per   il   triennio
          2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
          sanitario  nazionale  risorse   corrispondenti   a   quelle
          previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2  del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «2.  I  rapporti  di  lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle legge sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti di lavoro la cui applicabilita'  sia  limitata  ai
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
          di essi, possono essere derogate da successivi contratti  o
          accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
          ulteriormente   applicabili,   solo   qualora   cio'    sia
          espressamente previsto dalla legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 3 (Personale  in  regime  di  diritto  pubblico).
          (Articolo 2, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 29  del
          1993,  come  sostituiti   dall'articolo   2   del   decreto
          legislativo n. 546 del 1993  e  successivamente  modificati
          dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 80  del
          1998). -  1.  In  deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,
          rimangono  disciplinati  dai  rispettivi   ordinamenti:   i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e   contabili,   gli
          avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
          le Forze di polizia di Stato, il personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  35  dell'articolo  2
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2009): 
              «35. Dalla data di presentazione del disegno  di  legge
          finanziaria decorrono le  trattative  per  il  rinnovo  dei
          contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2,  e
          3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di
          riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
          entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste
          possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative,  salvo  conguaglio  all'atto
          della stipulazione dei contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro. In ogni caso a decorrere  dal  mese  di  aprile  e'
          erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
          contrattuali del biennio economico 2008-2009, in  relazione
          alle risorse previste, la presente disposizione si  applica
          con  riferimento  al  solo  anno   2009,   ferma   restando
          l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  per
          l'anno  2008.  Per  il  personale  delle   amministrazioni,
          istituzioni ed enti pubblici diversi dalle  amministrazioni
          statali,  i  relativi  oneri  sono  posti  a   carico   dei
          rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2,  del
          predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.». 
              - Si riporta il testo del comma 13 e 14 dell'articolo 2
          della gia' citata legge n. 191 del 2009: 
              «13. Nelle more della  definizione  del  nuovo  assetto
          contrattuale   delle   amministrazioni    pubbliche,    con
          particolare riferimento  all'individuazione  del  numero  e
          alla composizione dei comparti  di  contrattazione  e  alle
          conseguenti implicazioni in termini  di  rappresentativita'
          sindacale,  tenuto  anche  conto  delle  compatibilita'  di
          finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi  della
          congiuntura economica, interna ed internazionale,  ai  fini
          dei  rinnovi  contrattuali  del  triennio   2010-2012,   in
          applicazione  dell'articolo  48,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  di  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.
          203, gli oneri posti a carico del bilancio statale  per  la
          contrattazione  collettiva  nazionale   sono   quantificati
          complessivamente in 215 milioni di euro  per  l'anno  2010,
          370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2012. 
              14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per  il
          triennio  2010-2012,  le  risorse   per   i   miglioramenti
          economici del rimanente  personale  statale  in  regime  di
          diritto pubblico sono determinate complessivamente  in  135
          milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni  di  euro  per
          l'anno 2011 e 307 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2012, con specifica destinazione, rispettivamente,  di  79,
          135 e 214 milioni di euro  per  il  personale  delle  Forze
          armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195.». 
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,
          recante «Attuazione dell'articolo 2  della  legge  6  marzo
          1992, n. 216, in materia di procedure  per  disciplinare  i
          contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
          di polizia  e  delle  Forze  armate»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  11
          della gia' citata legge n. 196 del 2009: 
              «3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
                c)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2,  lettera
          f), nonche' a realizzare il Patto  di  convergenza  di  cui
          all'articolo 18 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,  della   presente
          legge.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  16  dell'articolo  2
          della gia' citata legge n. 191 del 2009: 
              «16. Per il personale  dipendente  da  amministrazioni,
          istituzioni ed enti pubblici  diversi  dall'amministrazione
          statale, gli oneri derivanti dai rinnovi  contrattuali  per
          il  triennio  2010-2012,  nonche'  quelli  derivanti  dalla
          corresponsione dei miglioramenti economici al personale  di
          cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, sono  posti  a  carico  dei  rispettivi
          bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma  2,  del  medesimo
          decreto  legislativo  n.  165  del   2001.   In   sede   di
          deliberazione   degli   atti    di    indirizzo    previsti
          dall'articolo 47, comma 1, del citato  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, i  comitati  di  settore  provvedono  alla
          quantificazione delle relative risorse,  attenendosi  quale
          limite  massimo  ai  criteri   ed   ai   parametri,   anche
          metodologici, di determinazione degli oneri,  previsti  per
          il personale delle amministrazioni dello Stato  di  cui  al
          comma 13 del presente articolo. A tal fine, i  comitati  di
          settore  si  avvalgono  dei  dati  disponibili  presso   il
          Ministero dell'economia e delle  finanze  comunicati  dalle
          rispettive amministrazioni in sede di  rilevazione  annuale
          dei dati concernenti il personale dipendente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24 della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
              «Art.  24  (Revisione  dei  meccanismi  di  adeguamento
          retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
          decorrere dal 1° gennaio 1998  gli  stipendi,  l'indennita'
          integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
          docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  del  personale
          dirigente della Polizia di  Stato  e  gradi  di  qualifiche
          corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
          colonnelli e generali delle  Forze  armate,  del  personale
          dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
          della  carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di   diritto
          annualmente in ragione  degli  incrementi  medi,  calcolati
          dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
          di  pubblici  dipendenti   contrattualizzati   sulle   voci
          retributive,   ivi   compresa   l'indennita'    integrativa
          speciale,   utilizzate   dal    medesimo    Istituto    per
          l'elaborazione    degli    indici    delle     retribuzioni
          contrattuali. 
              2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
          comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di  ciascun  anno
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica.  A
          tal fine, entro il  mese  di  marzo,  l'ISTAT  comunica  la
          variazione percentuale di cui al comma 1.  Qualora  i  dati
          necessari non siano disponibili entro i  termini  previsti,
          l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
          dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. 
              3. Con il decreto relativo all'adeguamento  per  l'anno
          1999  si  provvedera'  all'eventuale  conguaglio  tra   gli
          incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati
          ai sensi dei commi 1 e 2. 
              4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
          personale di magistratura ed agli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
          ferme restando, per quanto non derogato dal predetto  comma
          1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19  febbraio
          1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
          del  trattamento  economico  complessivo,  comprensivo   di
          quello accessorio e variabile, delle  altre  categorie  del
          pubblico impiego. 
              5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui  al  presente
          articolo  si  applicano  anche  ai  fini   dell'adeguamento
          retributivo dei  dirigenti  dello  Stato  incaricati  della
          direzione di uffici  dirigenziali  di  livello  generale  o
          comunque di funzioni di analogo livello. 
              6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
          cui all'articolo 24  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29 , e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1  della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di lire  37  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          1999.». 
              -  La  legge  19  febbraio   1981,   n.   27,   recante
          «Provvidenze  per  il   personale   di   magistratura»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 della gia' citata
          legge n. 27 del 1981: 
              «Art.  3.  -  Fino  all'approvazione   di   una   nuova
          disciplina del trattamento economico del personale  di  cui
          alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e' istituita a favore  dei
          magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi
          incontrano  nello  svolgimento  della  loro  attivita',   a
          decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale  indennita'  non
          pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da  corrispondersi
          in ratei mensili con  esclusione  dei  periodi  di  congedo
          straordinario,  di  aspettativa  per  qualsiasi  causa,  di
          astensione facoltativa previsti dagli  articoli  32  e  47,
          commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151 e di  sospensione  dal  servizio  per
          qualsiasi causa. 
              L'indennita' di cui al primo comma non  e'  computabile
          nella determinazione dell'indennita' prevista dall'articolo
          1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di
          diritto,  ogni  triennio,  contestualmente  all'adeguamento
          degli  stipendi  previsti  dall'articolo  2  nella   misura
          percentuale per questi ultimi stabilita. 
              Agli  uditori,  fino  al  conferimento  delle  funzioni
          giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari
          alla meta' di quella erogata agli altri magistrati. 
              Alla erogazione  della  indennita'  si  provvede  nelle
          forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950,
          n. 1039.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33 del gia'  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  33   (Eccedenze   di   personale   e   mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal  presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  ed  in  particolare  l'articolo  4,  comma  11  e
          l'articolo 5, commi 1 e 2, e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni. 
              1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente
          responsabile delle eccedenze delle unita' di personale,  ai
          sensi  del  comma  1,   e'   valutabile   ai   fini   della
          responsabilita' per danno erariale. 
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci  dipendenti.  Il
          numero di dieci unita' si intende raggiunto anche  in  caso
          di dichiarazione di  eccedenza  distinte  nell'arco  di  un
          anno. In caso di eccedenze per un  numero  inferiore  a  10
          unita'  agli  interessati  si  applicano  le   disposizioni
          previste dai commi 7 e 8. 
              3. La comunicazione preventiva di cui  all'articolo  4,
          comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  viene  fatta
          alle  rappresentanze  unitarie   del   personale   e   alle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    del    contratto
          collettivo nazionale del comparto o area. La  comunicazione
          deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano  la
          situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a  riassorbire  le  eccedenze  all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche del personale eccedente, nonche'  del  personale
          abitualmente  impiegato,  delle  eventuali   proposte   per
          risolvere la situazione di eccedenza e dei  relativi  tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare   le    conseguenze    sul    piano    sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime. 
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione  di  cui  al  comma  1,  a  richiesta   delle
          organizzazioni sindacali di cui  al  comma  3,  si  procede
          all'esame delle cause che hanno contribuito  a  determinare
          l'eccedenza del personale e delle possibilita'  di  diversa
          utilizzazione del personale eccedente, o di una sua  parte.
          L'esame  e'  diretto  a  verificare  le   possibilita'   di
          pervenire ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale  o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,  anche  mediante  il   ricorso   a   forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni  comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai sensi del  comma  6.  Le  organizzazioni  sindacali  che
          partecipano  all'esame  hanno  diritto  di   ricevere,   in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto. 
              5. La  procedura  si  conclude  decorsi  quarantacinque
          giorni dalla data del ricevimento  della  comunicazione  di
          cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale  nel
          quale sono riportate le diverse posizioni delle  parti.  In
          caso di disaccordo,  le  organizzazioni  sindacali  possono
          richiedere   che   il   confronto    prosegua,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri,   con   l'assistenza    dell'Agenzia    per    la
          rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  -
          ARAN, e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi  degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni.   La
          procedura si conclude in ogni caso  entro  sessanta  giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1. 
              6. I contratti collettivi nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o  in
          quello  diverso  che,  in  relazione   alla   distribuzione
          territoriale delle amministrazioni o  alla  situazione  del
          mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti  collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
              7. Conclusa la procedura di cui ai  commi  3,  4  e  5,
          l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il  personale
          che non sia possibile  impiegare  diversamente  nell'ambito
          della medesima  amministrazione  e  che  non  possa  essere
          ricollocato presso altre amministrazioni,  ovvero  che  non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo  gli  accordi  intervenuti  ai  sensi   dei   commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha  diritto  ad  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare   di   cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.». 
              - Per il riferimento al comma 8-bis dell'articolo 2 del
          decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'articolo 7. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1998, n.  283  (Istituzione  dell'Ente
          tabacchi italiani): 
              «Art. 4 (Personale). - 1.  Dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato   e
          addetto alle attivita' di cui all'articolo 1, comma  2,  e'
          inserito  in  un  ruolo  provvisorio  ad  esaurimento   del
          Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso
          l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la  prosecuzione
          dell'attivita' dell'Ente medesimo. Il  predetto  personale,
          in tutto o  in  parte,  viene  progressivamente  trasferito
          all'ente   in   base   ai   fabbisogni    previsti    dalle
          determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi
          e commerciali e  i  processi  di  ristrutturazione  di  cui
          all'articolo 2, comma 2. 
              2. Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente
          dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato  e
          dalla  contrattazione  collettiva  di  settore,  anche  per
          quanto riguarda l'istituzione  di  fondi  complementari  di
          previdenza, il cui finanziamento e' stabilito  in  sede  di
          contrattazione collettiva,  a  norma  dell'articolo  3  del
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124   ,   come
          modificato dall'articolo 4 della legge 8  agosto  1995,  n.
          335. 
              3. Il trattamento economico e giuridico definito  o  da
          definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modifiche, continua  ad  applicarsi  ai
          dipendenti  dell'Ente  fino  alla  stipulazione  del  primo
          contratto collettivo di lavoro. 
              4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per
          azioni in  cui  quest'ultimo  viene  trasformato  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  6,  che  risultasse  in  esubero  a
          seguito   di   ristrutturazioni   aziendali   eventualmente
          verificatesi anche nei nove anni successivi  alla  data  di
          trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto
          di  essere  riammesso,  su  domanda  da  presentare   entro
          sessanta giorni dalla comunicazione di esubero,  nei  ruoli
          dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3,
          comma 232, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549  ,  come
          modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996,
          n. 437,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          ottobre 1996, n.  556,  e  in  quelli  di  altre  pubbliche
          amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione,
          viene presentato un piano di utilizzazione  del  personale.
          La riammissione avviene a seguito di procedure  finalizzate
          alla riqualificazione professionale del personale, attivate
          ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge
          15 marzo 1997, n. 59, ferma  restando  l'appartenenza  alle
          qualifiche  ed  ai   livelli   posseduti   all'atto   della
          trasformazione.  Fino  alla  definizione  delle  situazioni
          giuridiche  conseguenti  all'esercizio  della  facolta'  di
          chiedere la riammissione,  l'onere  economico  relativo  al
          personale interessato resta  a  carico  dell'ente  o  delle
          societa'   derivate.   Al   predetto   personale    vengono
          riconosciute  l'anzianita'   corrispondente   al   servizio
          prestato e la posizione economica  che  avrebbe  conseguito
          presso   l'amministrazione   finanziaria   se   non   fosse
          transitato nell'Ente o nelle societa'. 
              5. Al personale del ruolo  ad  esaurimento  di  cui  al
          comma 1, all'atto  della  trasformazione  in  societa'  per
          azioni,   nonche'   al   personale   avente   titolo   alla
          riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le
          disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla
          mobilita' previste dagli articoli 35 e 35-bis  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . 
              6. Al personale  dichiarato  in  esubero  e  che  abbia
          almeno trenta anni  di  anzianita'  contributiva  o  almeno
          cinquantotto anni di eta' e  quindici  anni  di  anzianita'
          contributiva  si  applicano  gli  istituti  in  materia  di
          sostegno del reddito  e  dell'occupazione  nell'ambito  dei
          processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di
          cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662. 
              7.  L'Ente  puo'  adottare  misure  di   incentivazione
          economica volte a favorire la riduzione  del  numero  degli
          eventuali  esuberi,  con   il   consenso   dei   lavoratori
          interessati. 
              8. In  sede  di  prima  applicazione  non  puo'  essere
          attribuito  al  personale  in   servizio   un   trattamento
          giuridico ed economico meno favorevole di  quello  ad  esso
          spettante alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              9. Al personale in servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  i
          regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima
          data. 
              10. Al personale interessato ai processi  di  mobilita'
          di cui al comma 4 si applica l'articolo 6  della  legge  29
          dicembre 1988, n. 554, con le relative norme di attuazione. 
              11. Al personale trasferito all'Ente e  successivamente
          alle societa' private si applica altresi'  quanto  previsto
          dall'articolo 34 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n.  29,  come  sostituito  dall'articolo  19  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 
              12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,   sono   stabiliti   criteri   e
          modalita' per i versamenti contributivi e  la  liquidazione
          dei trattamenti.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 62, 63 e 64 del  gia'
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 62 (Agenzia  delle  entrate).  -  1.  All'agenzia
          delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
          le entrate tributarie erariali che non sono assegnate  alla
          competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento autonomo, enti od organi,  con  il  compito  di
          perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
          fiscali sia attraverso l'assistenza  ai  contribuenti,  sia
          attraverso  i   controlli   diretti   a   contrastare   gli
          inadempimenti e l'evasione fiscale. 
              2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere  i
          servizi relativi alla amministrazione, alla  riscossione  e
          al contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, nonche' di tutte  le  imposte,  diritti  o
          entrate  erariali  o  locali,  entrate  anche   di   natura
          extratributaria, gia' di competenza del dipartimento  delle
          entrate del ministero delle finanze  o  affidati  alla  sua
          gestione in base  alla  legge  o  ad  apposite  convenzioni
          stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 
              3. In fase di  prima  applicazione  il  ministro  delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'Agenzia.». 
              «Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1.  L'agenzia  delle
          dogane  e'  competente  a  svolgere  i   servizi   relativi
          all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso  dei
          diritti doganali e della fiscalita'  interna  negli  scambi
          internazionali,  delle  accise  sulla  produzione   e   sui
          consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando  in
          stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
          quadro  dei  processi  di  armonizzazione  e  di   sviluppo
          dell'unificazione europea. All'agenzia  spettano  tutte  le
          funzioni attualmente svolte dal dipartimento  delle  dogane
          del ministero delle finanze, incluse quelle  esercitate  in
          base ai trattati dell'Unione europea  o  ad  altri  atti  e
          convenzioni internazionali. 
              2. L'agenzia gestisce  con  criteri  imprenditoriali  i
          laboratori doganali di  analisi;  puo'  anche  offrire  sul
          mercato le relative prestazioni. 
              3. In fase di  prima  applicazione  il  ministro  delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia.». 
              «Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1.  L'Agenzia  del
          territorio e' competente a svolgere i servizi  relativi  al
          catasto, i servizi geotopocartografici  e  quelli  relativi
          alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
          di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
          territorio  nazionale  sviluppando,  anche  ai  fini  della
          semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
          fra i sistemi informativi attinenti alla  funzione  fiscale
          ed alle trascrizioni ed iscrizioni in  materia  di  diritti
          sugli immobili. L'agenzia opera in  stretta  collaborazione
          con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un  sistema
          integrato di conoscenze sul territorio. 
              2. L'agenzia costituisce  l'organismo  tecnico  di  cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112, e puo' gestire, sulla  base  di  apposite  convenzioni
          stipulate con i comuni  o  a  livello  provinciale  con  le
          associazioni degli enti locali,  i  servizi  relativi  alla
          tenuta e all'aggiornamento del catasto. 
              3.  L'Agenzia  gestisce  l'osservatorio   del   mercato
          immobiliare ed  i  connessi  servizi  estimativi  che  puo'
          offrire direttamente sul mercato. 
              4. Il comitato di gestione di cui all'articolo  67  del
          presente decreto legislativo e'  integrato,  per  l'agenzia
          del territorio, da  due  membri  nominati  su  designazione
          della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 70  del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «4. Le aziende e gli enti di cui alle  L.  26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11
          luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio  1992,  n.  138,  L.  30
          dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio  1997,
          n. 250,  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
          adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al  titolo
          I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  2,  comma   2,
          all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3.». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  7  del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente qualificata; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36 del gia'  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro  flessibile).
          - 1. Per le esigenze connesse  con  il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'articolo 35. 
              2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
          le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle  forme
          contrattuali flessibili di  assunzione  e  di  impiego  del
          personale previste dal codice  civile  e  dalle  leggi  sui
          rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto
          delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando  la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio  di  cui  alla  lettera   d),   del   comma   1,
          dell'articolo 70 del decreto  legislativo  n.  276/2003,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  in  applicazione
          di quanto previsto  dal  decreto  legislativo  6  settembre
          2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16  del  decreto-legge
          16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, dal  decreto  legislativo  10
          settembre   2003,   n.   276   per   quanto   riguarda   la
          somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio  di  cui
          alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
          decreto  legislativo  n.  276  del   2003,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' da  ogni  successiva
          modificazione o integrazione della relativa disciplina  con
          riferimento  alla   individuazione   dei   contingenti   di
          personale utilizzabile. Non  e'  possibile  ricorrere  alla
          somministrazione di  lavoro  per  l'esercizio  di  funzioni
          direttive e dirigenziali. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001, n.  368,  si  applicano  esclusivamente  al
          personale   reclutato   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),   del   presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 70  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni ed integrazioni (Attuazione delle deleghe  in
          materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.
          14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 70 (Definizione e campo di  applicazione).  -  1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative di natura occasionale rese  nell'ambito:  a)  di
          lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio,  pulizia  e
          manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti,  anche
          nel caso in cui il  committente  sia  un  ente  locale;  c)
          dell'insegnamento    privato    supplementare;    d)     di
          manifestazioni   sportive,   culturali,    fieristiche    o
          caritatevoli e di lavori di  emergenza  o  di  solidarieta'
          anche in caso di  committente  pubblico;  e)  di  qualsiasi
          settore produttivo, compresi gli enti locali, le  scuole  e
          le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi
          di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni
          di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
          un  istituto  scolastico  di  qualsiasi  ordine  e   grado,
          compatibilmente  con  gli  impegni  scolastici,  ovvero  in
          qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo  di  studi  presso  l'universita';  f)  di  attivita'
          agricole di carattere stagionale effettuate da  pensionati,
          da casalinghe e da giovani di cui alla lettera  e),  ovvero
          delle attivita' agricole svolte a favore  dei  soggetti  di
          cui all'articolo 34, comma 6, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  g)  dell'impresa
          familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile; h)
          della consegna porta a porta e della vendita  ambulante  di
          stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi  settore
          produttivo,  compresi  gli  enti   locali   da   parte   di
          pensionati;  h-ter)  di  attivita'  di  lavoro  svolte  nei
          maneggi e nelle scuderie. In via  sperimentale  per  l'anno
          2010, per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono
          anche le attivita' lavorative di  natura  occasionale  rese
          nell'ambito di qualsiasi settore  produttivo  da  parte  di
          prestatori di lavoro titolari  di  contratti  di  lavoro  a
          tempo  parziale,  con  esclusione  della  possibilita'   di
          utilizzare i  buoni  lavoro  presso  il  datore  di  lavoro
          titolare del contratto a tempo parziale.». 
              - Si riporta il testo dei commi 187 e 188 dell'articolo
          1 della gia' citata legge n. 266 del 2005: 
              «187. A decorrere  dall'anno  2006  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici  di
          cui all'articolo 70, comma 4, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  possono
          avvalersi  di  personale  a   tempo   determinato   o   con
          convenzioni  ovvero   con   contratti   di   collaborazione
          coordinata e continuativa, nel  limite  del  40  per  cento
          della spesa sostenuta per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita' erariale. 
              188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto  superiore  di
          sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
          sicurezza del lavoro  (ISPESL),  l'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana  del  farmaco
          (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI),  l'Ente  per  le
          nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), nonche' per le universita' e le  scuole  superiori
          ad ordinamento speciale e per gli istituti  zooprofilattici
          sperimentali, sono fatte comunque  salve  le  assunzioni  a
          tempo  determinato   e   la   stipula   di   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica  ovvero
          di progetti finalizzati al miglioramento di  servizi  anche
          didattici per gli studenti, i cui  oneri  non  risultino  a
          carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del  Fondo
          di finanziamento degli enti o del  Fondo  di  finanziamento
          ordinario delle universita'.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 163 del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «3. Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero puo': 
                a) avvalersi di una  struttura  tecnica  di  missione
          composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  da   tecnici
          individuati   dalle    regioni    o    province    autonome
          territorialmente  coinvolte,   nonche',   sulla   base   di
          specifici   incarichi   professionali   o    rapporti    di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti nella gestione di lavori pubblici e  privati  e  di
          procedure amministrative. La struttura tecnica di  missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
          i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
          di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
          modalita' stabilite  con  il  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di cui al comma 6; 
                b) assumere, per esigenze della  struttura  medesima,
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa selezione, con  contratti  a  tempo  determinato  di
          durata non superiore al  quinquennio  rinnovabile  per  una
          sola volta; 
                c)   avvalersi,   quali    advisor,    di    societa'
          specializzate nella  progettazione  e  gestione  di  lavori
          pubblici e privati.». 
              - Per il riferimento al comma 3 dell'articolo  1  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 5. 
              - Si riporta il testo del  comma  155  dell'articolo  3
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004): 
              «155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n.  196,  con  quelle  del  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori  ai  sensi
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
          per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e  122
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da  destinare  a
          provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli  e
          delle carriere del personale non direttivo e non  dirigente
          delle Forze armate e delle Forze di polizia.». 
              - Si riporta il testo dei commi da 7 a 10 dell'articolo
          72 del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo  il
          primo periodo sono aggiunti i seguenti:  "In  tal  caso  e'
          data facolta' all'amministrazione,  in  base  alle  proprie
          esigenze  organizzative  e  funzionali,  di  accogliere  la
          richiesta  in   relazione   alla   particolare   esperienza
          professionale acquisita dal richiedente  in  determinati  o
          specifici ambiti ed in funzione  dell'efficiente  andamento
          dei servizi. La  domanda  di  trattenimento  va  presentata
          all'amministrazione di  appartenenza  dai  ventiquattro  ai
          dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
          il collocamento a riposo previsto dal proprio  ordinamento.
          ". 
              8. Sono fatti salvi  i  trattenimenti  in  servizio  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          e  quelli  disposti  con  riferimento   alle   domande   di
          trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              9. Le amministrazioni di cui al comma 7  riconsiderano,
          con provvedimento motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi
          previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia'
          adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 
              10. I trattenimenti in servizio  gia'  autorizzati  con
          effetto a decorrere dal  1°  gennaio  2010  decadono  ed  i
          dipendenti  interessati  al  trattenimento  sono  tenuti  a
          presentare una nuova istanza nei termini di  cui  al  comma
          7.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503  (Norme  per   il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati e pubblici, a norma dell'articolo  3  della  L.  23
          ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli  enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un  biennio
          oltre i limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  per
          essi   previsti.   In   tal   caso   e'    data    facolta'
          all'amministrazione,  in   base   alle   proprie   esigenze
          organizzative e funzionali, di accogliere la  richiesta  in
          relazione   alla   particolare   esperienza   professionale
          acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
          ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi  .  La
          domanda di trattenimento va presentata  all'amministrazione
          di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi  precedenti
          il compimento del limite di  eta'  per  il  collocamento  a
          riposo previsto dal proprio ordinamento. 
              1-bis.  Per  le   categorie   di   personale   di   cui
          all'articolo 1 della legge 19  febbraio  1981,  n.  27,  la
          facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del
          settantacinquesimo anno di eta'.». 
              - Per il riferimento al comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano i riferimenti
          normativi all'articolo 8. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 67  del
          gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «3. A decorrere  dall'anno  2010  le  risorse  previste
          dalle disposizioni di  cui  all'allegato  B,  che  vanno  a
          confluire   nei   fondi   per   il   finanziamento    della
          contrattazione integrativa delle  Amministrazioni  statali,
          sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di  nuovi
          criteri e modalita' di cui al comma  2  che  tengano  conto
          dell'apporto  individuale  degli  uffici  e  dell'effettiva
          applicazione ai processi di realizzazione  degli  obiettivi
          istituzionali indicati dalle predette disposizioni.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti  per  il
          riequilibrio  della  finanza  pubblica),  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e
          successive modificazioni: 
              «Art.   12   (Disposizioni   per    il    potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria  e  delle  attivita'   di
          contrasto  dell'evasione  fiscale).  -   1.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  delle  somme
          riscosse in via  definitiva  correlabili  ad  attivita'  di
          controllo fiscale, dei  risparmi  di  spesa  conseguenti  a
          controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
          definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,
          delle maggiori entrate  realizzate  con  la  vendita  degli
          immobili dello Stato effettuata ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 99, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nonche'
          sulla base dei risparmi di spesa per  interessi,  calcolati
          rispetto alle previsioni definitive di bilancio e  connessi
          con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con
          l'attivita' di controllo e di  monitoraggio  dell'andamento
          della finanza pubblica e dei  flussi  di  bilancio  per  il
          perseguimento degli obiettivi programmatici, determina  con
          proprio decreto  le  misure  percentuali  da  applicare  su
          ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e
          per quella finanziaria in relazione a quelle di  rispettiva
          competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le  finalita'  di
          cui al comma 2 e per il potenziamento  dell'Amministrazione
          economica e finanziaria, in misura  tale  da  garantire  la
          neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. Con
          effetto  dall'anno  2006,  le  predette  percentuali   sono
          determinate ogni anno in  misura  tale  da  destinare  alle
          medesime finalita' un livello di risorse  non  superiore  a
          quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento. 
              2. Le somme derivanti dall'applicazione  del  comma  1,
          secondo modalita' determinate con il decreto ivi  indicato,
          affluiscono  ad  appositi  fondi  destinati  al   personale
          dell'Amministrazione economica e  finanziaria  in  servizio
          presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui  al  citato
          comma che hanno conseguito gli obiettivi  di  produttivita'
          definiti,   anche   su   base   monetaria.   In   sede   di
          contrattazione integrativa sono  stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' di erogazione dei fondi determinando  le  risorse
          finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici  in
          relazione all'apporto recato  dagli  Uffici  medesimi  alle
          attivita' di cui al comma 1. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
          della specificita' dei compiti e  delle  funzioni  inerenti
          alle esigenze operative  dell'amministrazione  finanziaria,
          vengono individuate, sentite le  organizzazioni  sindacali,
          le modalita' e i criteri di  conferimento  delle  eventuali
          reggenze degli uffici di livello dirigenziale non  generale
          e definiti i relativi aspetti  retributivi  in  conformita'
          con  la  disciplina  introdotta  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo
          stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni  per
          il  conferimento  delle  reggenze,  per  motivate  esigenze
          funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche
          funzionali nona  e  ottava,  in  assenza  di  personale  di
          qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo. 
              4. All'onere derivante dal presente articolo,  valutato
          in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in  lire  77  miliardi
          per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno  1999,  si
          provvede con quota parte del maggior gettito derivante  dal
          presente decreto.». 
              -  La  legge  20  ottobre  1960,   n.   1265,   recante
          «Istituzione del Fondo di assistenza per i  finanzieri»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  1960,  n.
          274. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,  n.
          360 (Recepimento del provvedimento di concertazione del  18
          aprile 1996, riguardante  il  biennio  1996-1997,  per  gli
          aspetti retributivi, per il personale non  dirigente  delle
          Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
          provvedimento di concertazione, sottoscritto il  20  luglio
          1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio  1994-1997,
          per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
          aspetti retributivi): 
              «2. Al personale  di  cui  all'articolo  1  che  presta
          servizio presso  i  comandi,  i  reparti  e  le  unita'  di
          campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di  pronto
          intervento  nazionali  ed   internazionali   indicati   con
          apposita determinazione dal Capo di  Stato  Maggiore  della
          Difesa,  e'  attribuita   l'indennita'   mensile   prevista
          dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n.  78,
          cosi' come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del decreto
          del Presidente della Repubblica 13  giugno  2002,  n.  163.
          Tale  indennita'  non  e'   cumulabile   con   l'indennita'
          supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8,
          comma 2, della predetta legge 23 marzo  1983,  n.  78.  Con
          determinazione interministeriale del Ministero della Difesa
          e  del  Ministero  dell'Economia  e  delle   Finanze   sono
          annualmente determinati i contingenti massimi del personale
          destinatario della misura sopra prevista.». 
              - Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 7  del
          decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  195  (Attuazione
          dell'articolo 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216,  in  materia
          di procedure per disciplinare i contenuti del  rapporto  di
          impiego del personale delle Forze di polizia e delle  Forze
          armate): 
              «10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli schemi di provvedimento di cui ai  commi  5  e  7  sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli  oneri
          riflessi   del   trattamento    economico,    nonche'    la
          quantificazione  complessiva  della   spesa,   diretta   ed
          indiretta, ivi compresa quella eventualmente  rimessa  alla
          contrattazione   decentrata,   con   l'indicazione    della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere l'esecuzione parziale,  o  totale,  in  caso  di
          accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa.  Essi  possono
          prevedere la richiesta -  da  parte  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il  tramite  dei
          rispettivi Comandi generali o dello  Stato  maggiore  della
          difesa - al Nucleo di valutazione della spesa  relativa  al
          pubblico impiego (istituito presso il  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge  30
          dicembre 1991, n. 412) di controllo  e  certificazione  dei
          costi esorbitanti sulla base delle  rilevazioni  effettuate
          dalla Ragioneria generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale   di
          statistica. Il nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti schemi di provvedimento non possono in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  al  comma  11,  in  particolare  per   effetto   della
          decorrenza dei benefici a regime.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 52  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164 (Recepimento dell'accordo sindacale  per  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento   civile   e   dello   schema   di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003): 
              «3.   Ai    fini    della    prevista    corresponsione
          dell'indennita' di comando  navale  per  il  personale  che
          riveste  funzioni  e  responsabilita'   corrispondenti   al
          comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui
          all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative,  si
          provvede all'individuazione dei  titolari  di  comando  con
          determinazione delle singole  Amministrazioni  interessate,
          di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  22
          maggio 1975, n.  152  (Disposizioni  a  tutela  dell'ordine
          pubblico): 
              «Art. 32. - Nei procedimenti a carico  di  ufficiali  o
          agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
          militari  in  servizio  di  pubblica  sicurezza  per  fatti
          compiuti in servizio e relativi all'uso  delle  armi  o  di
          altro mezzo di  coazione  fisica,  la  difesa  puo'  essere
          assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura  dello
          Stato   o   da    libero    professionista    di    fiducia
          dell'interessato medesimo. 
              In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
          del  Ministero  dell'interno  salva  rivalsa   se   vi   e'
          responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. 
              Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  a
          favore  di  qualsiasi  persona  che,  legalmente  richiesta
          dall'appartenente  alle  forze  di  polizia,   gli   presti
          assistenza.». 
              - Si riporta il testo degli artt.  82  e  83  del  CCNL
          2006-2009 del 29 novembre 2007: 
              «Art.82.  (Compenso  individuale  accessorio   per   il
          personale ATA). - 1. Al personale ATA delle scuole di  ogni
          ordine  e  grado  e   delle   istituzioni   educative,   e'
          corrisposto,  con  le  decorrenze  a  fianco  indicate,  un
          compenso individuale accessorio,  nelle  misure  e  con  le
          modalita' di seguito indicate, salvo  restando  l'eventuale
          residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. 
              2. Il compenso di cui al comma 1 e' incrementato  nelle
          misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3. 
              3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del  CCNQ  del  29
          luglio 1999, a decorrere dal 1° gennaio  2006  il  Compenso
          Incentivante Accessorio, di cui  al  comma  1,  e'  incluso
          nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine
          rapporto (TFR), in  aggiunta  alle  voci  retributive  gia'
          previste dal comma 1 dell'articolo 4 del CCNQ del 29 luglio
          1999. 
              4. A  decorrere  dal  31  dicembre  2007,  al  fine  di
          garantire  la  copertura   dei   futuri   oneri   derivanti
          dall'incremento  dei  destinatari  della   disciplina   del
          trattamento di fine rapporto, e' posto annualmente a carico
          delle disponibilita' complessive del fondo dell'istituzione
          scolastica di cui all'articolo 84, comma 1, un importo pari
          al 6,91% del valore del  Compenso  Incentivante  Accessorio
          effettivamente     corrisposto     in     ciascun     anno.
          Conseguentemente,  il  fondo   e'   annualmente   decurtato
          dell'ammontare occorrente per  la  copertura  dei  maggiori
          oneri per il personale che progressivamente sara'  soggetto
          alla predetta disciplina. 
              5. Il compenso di cui al comma 1, per  il  personale  a
          tempo  determinato,  e'  corrisposto  secondo  le  seguenti
          specificazioni: 
                a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun
          anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a
          tempo  determinato  su  posto  vacante  e  disponibile  per
          l'intera durata dell'anno scolastico; 
                b) dalla data di assunzione del servizio,  e  per  un
          massimo di dieci  mesi  per  ciascun  anno  scolastico,  al
          personale ATA con rapporto di impiego a  tempo  determinato
          fino al termine delle attivita' didattiche. 
              6. Nei confronti del direttore dei servizi generali  ed
          amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito
          delle indennita' di direzione di cui all'art. 56. 
              7. Il  compenso  individuale  accessorio  in  questione
          spetta in ragione di tante mensilita'  per  quanti  sono  i
          mesi di servizio effettivamente prestato  o  situazioni  di
          stato assimilate al servizio. 
              8. Per i periodi di  servizio  o  situazioni  di  stato
          assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso  e'
          liquidato al personale  in  ragione  di  1/30  per  ciascun
          giorno  di  servizio  prestato  o   situazioni   di   stato
          assimilate al servizio. 
              9.  Nei  casi  di  assenza  per  malattia  si   applica
          l'articolo 17, comma 8, lettera a). 
              10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni  di
          stato  che  comportino  la  riduzione  dello  stipendio  il
          compenso medesimo e' ridotto nella stessa misura. 
              11. Nei  confronti  del  personale  ATA  con  contratto
          part-time,  il  compenso  in  questione  e'  liquidato   in
          rapporto all'orario risultante dal contratto. 
              12. Il compenso di cui trattasi  e'  assoggettato  alle
          ritenute  previste  per  i  compensi  accessori.  Alla  sua
          liquidazione mensile provvedono  le  direzioni  provinciali
          del tesoro (DPT). 
              13. A tutto il personale  ATA  a  tempo  determinato  e
          indeterminato,  a  valere  sulle  risorse  derivanti  dalle
          economie    realizzate    nell'applicazione    progressioni
          economiche di cui all'articolo 7  del  CCNL  7.12.2005  (22
          milioni di euro al lordo degli oneri  riflessi  per  l'anno
          2006) e dal contenimento  della  spesa  del  personale  ATA
          (96,3 milioni di euro al lordo  degli  oneri  riflessi  per
          l'anno 2007), e' corrisposta un compenso una-tantum pari  a
          € 344,65 in  ragione  del  servizio  prestato  nel  biennio
          contrattuale 2006/07.». 
              «Art. 83 (Retribuzione professionale docenti).  -1.  La
          retribuzione professionale docenti di cui  all'articolo  81
          del CCNL 24.07.2003 e' incrementata  nelle  misure  mensili
          lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4. 
              2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del  CCNQ  del  29
          luglio  1999,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2006   la
          retribuzione professionale docenti, di cui al comma  1,  e'
          inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento
          di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle  voci  retributive
          gia' previste dal comma 1 dell'articolo 4 del CCNQ  del  29
          luglio 1999. 
              3. A  decorrere  dal  31  dicembre  2007,  al  fine  di
          garantire  la  copertura   dei   futuri   oneri   derivanti
          dall'incremento  dei  destinatari  della   disciplina   del
          trattamento di fine rapporto, e' posto annualmente a carico
          delle disponibilita' complessive del fondo dell'istituzione
          scolastica di cui all'articolo 84, comma 1, un importo pari
          al  6,91%  del  valore  della  retribuzione   professionale
          docenti  effettivamente  corrisposta   in   ciascun   anno.
          Conseguentemente,  il  fondo   e'   annualmente   decurtato
          dell'ammontare occorrente per  la  copertura  dei  maggiori
          oneri per il personale che progressivamente sara'  soggetto
          alla predetta disciplina. 
              4. Al personale docente ed educativo,  a  valere  sulla
          quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti
          dalle mancata applicazione  delle  funzioni  tutoriali  dei
          docenti  (63,8  milioni  di  euro  al  lordo  degli   oneri
          riflessi), e' corrisposta una  una-tantum  pari  a  € 51,46
          complessiva in ragione del  servizio  prestato  da  ciascun
          docente durante l'anno 2006.».