IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
     VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191; 
 
     VISTI gli accordi sottoscritti  tra  il  Ministero  del  Lavoro,
della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  e  le   Regioni   Puglia
(16.04.2009)  e  Liguria  (29.04.2009)  che   stabiliscono   che   il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSEPOR; 
 
 
     VISTO  l'accordo  intervenuto  in  sede  governativa  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  08.02.2010,
relativo  alla  societa'  PRIMA  SRL,  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa; 
 
 
     VISTE le note con le quali  le  Regioni  Puglia  (16.02.2010)  e
Liguria (10.03.2010) si sono assunte l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara'  concesso
in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  societa'  PRIMA  SRL,  in
conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali; 
 
 
     VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda PRIMA SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le
sedi di Taranto (TA) e Genova (GE), per il periodo dal 18.01.20 10 al
17.01.2011; 
 
 
     VISTO lo stanziamento di 600 milioni di  euro  -  a  carico  del
fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
 
 
     RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
 
                            D E C R E T A 
 
 
                                ART.1 
 
 
     Ai sensi dell'articolo 2,  commi  138  -  140,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 08.02.2010, per il periodo dal 18.01.20 10 al 17.01.2011,  in
favore di un numero massimo di 7  lavoratori,  della  societa'  PRIMA
SRL, dipendenti presso le sedi di: 
 
     • Taranto (TA) - 1 lavoratore; 
 
     • Genova (GE) - 6 lavoratori. 
 
     Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
 
     Il predetto trattamento e' integrato da un  contributo  connesso
alla partecipazione a percorsi  di  politica  attiva  del  lavoro  di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del  FSE  -  POR
regionale. 
 
     Fermo  restando  l'ammontare  complessivo  dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
 
     In applicazione di quanto sopra, gli  interventi  a  carico  del
Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 122.005,03 (centoventiduemilacinque/03). 
 
     Matricola INPS: 7802045822 
 
     Pagamento diretto: NO