IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  	      VISTO l'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; 
 
     VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.  203,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  4,  del  decreto   legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33; 
 
     VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  5,  del  decreto   legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge  9.4.2009,
n. 33; 
 
     VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191; 
 
     VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70  del  31
luglio 2009; 
 
     VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e la  Regione  Liguria  (29.04.2009)
che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante  a
ciascun lavoratore  e'  integrato  da  un  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  in  misura
pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; 
 
     VISTO il decreto n. 48305, del 17.11.2009, con il quale e' stata
autorizzata,  per  il  periodo  dall'08.08.2009  al  31.12.2009,   la
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
definito nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali in data 09.07.2009, in  favore
di un numero massimo di 550 unita'  lavorative  della  societa'  ILVA
SPA, unita' di Cornigliano (GE); 
 
     VISTO  l'accordo  intervenuto  in  sede  governativa  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  10.02.2010,
relativo alla societa' ILVA SPA, unita' di Genova (GE), con il  quale
e'  stato  stabilito  che  per  la  suddetta  azienda  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente  normativa  e  con  il
quale la Regione Liguria si e' assunta l'impegno all'erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara'  concesso
in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  ILVA  SPA,  in
conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali; 
 
     VISTA l'istanza di concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda ILVA SPA, in favore di 550  unita'
lavorative dipendenti presso la sede di Genova (GE)  per  il  periodo
dall'01.01.2010 al 31.08.2010; 
 
     RITENUTO, per quanto  precede,  di  autorizzare  la  concessione
della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale
in favore dei lavoratori interessati; 
 
                            D E C R E T A 
 
                               ART. 1 
 
     Ai sensi dell'articolo 2,  commi  138  -  140,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la  concessione  della  proroga
del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  definito
nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali in data 10.02.2010, in favore di un numero  massimo
di 550 unita' lavorative, della societa' ILVA SPA, dipendenti  presso
la sede di Genova (GE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.08.2010. 
 
     La misura del predetto trattamento e' ridotta  del  10%  per  il
periodo dall'08.08.2010 al 31.08.2010. 
 
     A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70  del
31 luglio 2009, sul Fondo  Sociale  per  l'Occupazione  e  Formazione
viene  imputata  l'intera  contribuzione  figurativa  e  il  70%  del
sostegno al reddito spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo  la
vigente normativa. 
 
     Il predetto trattamento e' integrato da un  contributo  connesso
alla partecipazione a percorsi  di  politica  attiva  del  lavoro  di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del  FSE  ?  POR
regionale. 
 
     Fermo  restando  l'ammontare  complessivo  dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
 
     In applicazione di quanto sopra, gli  interventi  a  carico  del
Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo        complessivo        di        euro         6.440.555,00
(seimilioniquattrocentoquarantamilacinquecentocinquantacinque/00). 
 
     Pagamento diretto: NO