IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
    VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008,  n.  203,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  4,  del  decreto   legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33; 
 
    VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni  Liguria  (16.04.2009),
Lombardia (16.04.2009) e Piemonte (22.04.2009) che  stabiliscono  che
il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun  lavoratore
e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi
di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
 
    VISTO  l'accordo  intervenuto  in  sede  governativa  presso   il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data
25.11.2009, relativo alla  societa'  HAPPY  TOUR  SRL  per  la  quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra  citata,  ai
fini della concessione del trattamento straordinario di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa; 
 
    VISTE le note con  le  quali  le  Regioni  Liguria  (10.03.2010),
Lombardia (18.01.2010)  e  Piemonte  (14.12.2009),  si  sono  assunte
l'impegno all'erogazione della propria quota parte  del  sostegno  al
reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori  dipendenti
dalla societa' HAPPY TOUR SRL, in conformita'  agli  accordi  siglati
presso il Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche
Sociali; 
 
    VISTA l'istanza di concessione del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda HAPPY TOUR  SRL  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti
presso le sedi in provincia di Alessandria (AL),  Asti  (AT),  Torino
(TO), Genova (GE), La Spezia (SP), Milano (MI) e Pavia (PV),  per  il
periodo dal 16.11.2009 al 15.11.2010; 
 
    VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
 
    RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                            D E C R E T A 
 
                                ART.1 
 
Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  4,  del  decreto   legge
10.02.2009,  n.  5,  convertito   con   modificazioni   dalla   legge
09.04.2009, n. 33, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche Sociali in data 25.11.2009, in favore di un numero  massimo
di 38 unita' lavorative, della societa' HAPPY  TOUR  SRL,  dipendenti
presso le sedi in provincia di Alessandria (AL),  Asti  (AT),  Torino
(TO), Genova (GE), La Spezia (SP), Milano (MI) e Pavia (PV),  per  il
periodo dal 16.11.2009 al 15.11.2010. 
A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE  calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo'  essere
calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del  sostegno
al  reddito,  con  conseguente  integrazione  verticale   dei   fondi
nazionali. 
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a  carico  del  Fondo
per l'Occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro                                                       664.454,32
(seicentosessantaquattromilaquattrocentocinquantaquattro/32). 
 
    Matricola INPS: 0203757646 
    Pagamento diretto: NO