IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33; VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Liguria (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009) e Piemonte (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 25.11.2009, relativo alla societa' HAPPY TOUR SRL per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; VISTE le note con le quali le Regioni Liguria (10.03.2010), Lombardia (18.01.2010) e Piemonte (14.12.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' HAPPY TOUR SRL, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda HAPPY TOUR SRL in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi in provincia di Alessandria (AL), Asti (AT), Torino (TO), Genova (GE), La Spezia (SP), Milano (MI) e Pavia (PV), per il periodo dal 16.11.2009 al 15.11.2010; VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati; D E C R E T A ART.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 25.11.2009, in favore di un numero massimo di 38 unita' lavorative, della societa' HAPPY TOUR SRL, dipendenti presso le sedi in provincia di Alessandria (AL), Asti (AT), Torino (TO), Genova (GE), La Spezia (SP), Milano (MI) e Pavia (PV), per il periodo dal 16.11.2009 al 15.11.2010. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 664.454,32 (seicentosessantaquattromilaquattrocentocinquantaquattro/32). Matricola INPS: 0203757646 Pagamento diretto: NO