Art. 14 L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei CCTeu di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nell'asta «ordinaria» dei CCTeu di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto. Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale.