Art. 6 
 
  Il rimborso dei CCTeu verra' effettuato in unica  soluzione  il  15
dicembre 2015, tenendo conto delle  disposizioni  di  cui  ai  citati
decreti legislativi n.239 del 1996 e n.461 del 1997. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,  il
prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito. 
  La riapertura della presente emissione potra'  avvenire  anche  nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo  concorrera'  al  raggiungimento  del  limite   massimo   di
indebitamento previsto per gli anni stessi.