IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 77-ter, comma 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 12 dello stesso art. 77-ter; Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2010 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 77-ter, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008; Visto il comma 5-bis dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome; Visto l'art. 7-ter, comma 18, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle maggiori spese correnti, come definite al successivo comma 19 del citato art. 7-ter, realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009; Visto l'art. 7-quater, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome; Visto l'art. 6, comma 1, lettera o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici; Visto l'art. 9-bis, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che esclude dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali; Visto l'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo; Visto l'art. 4, comma 4-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede l'applicazione, anche per il 2010, dell'art. 7-quater, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente la rideterminazione dell'obiettivo programmatico delle regioni per un ammontare pari all'entita' dei pagamenti che le regioni autorizzano ad escludere dal saldo finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b) del citato art. 7-quater; Visto il comma 5-quater dell'art. 77-ter del citato decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 4, comma 4-octies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede che le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente; Considerato che il citato comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di monitoraggio e certificazione di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, delle regioni che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-ter, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2010 e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per lo stesso anno, delle regioni che non si avvalgono della facolta' prevista dal citato comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente; Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che prevede, per le regioni, che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura siano escluse dal patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta dell'8 luglio 2010, ha espresso parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. Le regioni che non si avvalgono della facolta' prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative all'anno 2010 di cui all'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono le informazioni relative all'anno 2010 necessarie al monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno con le modalita' e i prospetti definiti nell'accordo previsto dall'art. 77-ter, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. I prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it 2. Le regioni che non si avvalgono della facolta' prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione secondo il prospetto e le modalita' definite nell'accordo previsto dall'art. 77-ter, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2010 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio