IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del
patto di stabilita' interno le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento   e   Bolzano   trasmettano   trimestralmente   al   Ministero
dell'economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto       di       stabilita'        interno        nel        sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia  la
gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un  prospetto
e con le modalita'  definiti  con  decreto  del  predetto  Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 77-ter, comma 13, del citato decreto-legge n. 112  del
2008 che, ai fini della verifica del  rispetto  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno, prevede che le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  ad  inviare,  entro  il
termine perentorio del 31 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale   e   dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con  le
modalita' definiti dal decreto di cui al comma 12 dello  stesso  art.
77-ter; 
  Considerato che le disposizioni relative  al  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2010 sono state fissate per le regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'art. 77-ter, comma 6, dello  stesso  decreto-legge  n.  112  del
2008; 
  Visto  il  comma  5-bis  dell'art.  77-ter  del  decreto-legge   n.
112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge  22  dicembre
2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in
conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento
statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo  e  nei
risultati del patto di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
  Visto l'art. 7-ter, comma 18, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione  dal  patto  di
stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  delle  maggiori  spese  correnti,  come  definite  al
successivo comma 19 del citato art. 7-ter, realizzate con la quota di
cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita'  degli  assi
prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti  all'accordo
sancito nella seduta della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
del 26 febbraio 2009; 
  Visto l'art. 7-quater, comma 15, del decreto-legge n. 5  del  2009,
che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le  spese  correnti  per
interventi  cofinanziati  correlati  ai   finanziamenti   dell'Unione
europea, con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento  statale  e
regionale, non sono computate nella base di calcolo e  nei  risultati
del patto di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  delle  province
autonome; 
  Visto l'art. 6, comma 1, lettera o), del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese  sostenute  dalla  regione
Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici; 
  Visto l'art. 9-bis, comma 5, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che esclude dal patto di stabilita' interno  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di  Bolzano  i  pagamenti  che  vengono
effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali; 
  Visto l'art. 79 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 2, comma 107,  lettera
h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che
prevede che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome  di
Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e  delle
finanze gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  con
riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo; 
  Visto l'art. 4, comma 4-sexies, del decreto-legge 25 gennaio  2010,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,  n.
42,  che  prevede  l'applicazione,  anche  per  il  2010,   dell'art.
7-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
concernente la rideterminazione  dell'obiettivo  programmatico  delle
regioni per un  ammontare  pari  all'entita'  dei  pagamenti  che  le
regioni autorizzano ad escludere dal  saldo  finanziario  degli  enti
locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere  a)  e  b)  del
citato art. 7-quater; 
  Visto il comma 5-quater dell'art. 77-ter del  citato  decreto-legge
n.  112  del  2008,  introdotto  dall'art.  4,  comma  4-octies,  del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede che le regioni, cui  si
applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio  obiettivo
di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli
impegni di parte corrente; 
  Considerato che il  citato  comma  5-quater  dell'art.  77-ter  del
decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  definite  le   modalita'   di
monitoraggio e certificazione di cui  ai  commi  12  e  13  dell'art.
77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  delle  regioni  che
ridefiniscono  il  proprio  obiettivo   di   cassa   attraverso   una
corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  degli  impegni  di   parte
corrente; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 77-ter, commi 12 e 13,  del  citato
decreto-legge  n.  112  del  2008,  all'emanazione  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze relativo al prospetto e  alle
modalita'  per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  del  patto   di
stabilita' interno per l'anno 2010 e alla verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per lo stesso  anno,  delle
regioni che non si avvalgono della facolta' prevista dal citato comma
5-quater dell'art. 77-ter  del  decreto-legge  n.  112  del  2008  di
rideterminare  il  proprio  obiettivo   di   cassa   attraverso   una
corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  degli  impegni  di   parte
corrente; 
  Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge del 25 settembre  2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre  2009,
n. 166, che prevede, per le regioni, che  le  spese  derivanti  dalla
progettazione   ed   esecuzione   del    6°    censimento    generale
dell'agricoltura siano escluse dal patto di stabilita'  interno,  nei
limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che,  nella
seduta dell'8 luglio 2010, ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le regioni che non si  avvalgono  della  facolta'  prevista  dal
comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  informazioni  relative
all'anno 2010 di cui all'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  6
agosto 2008,  n.  133,  con  le  modalita'  e  i  prospetti  definiti
dall'allegato A al presente decreto. La regione Trentino-Alto Adige e
le province autonome di Trento e Bolzano forniscono  le  informazioni
relative all'anno 2010 necessarie al monitoraggio  degli  adempimenti
relativi al  patto  di  stabilita'  interno  con  le  modalita'  e  i
prospetti definiti nell'accordo previsto dall'art. 77-ter,  comma  6,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. I prospetti  devono
essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre,  entro  trenta
giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando  il  sistema  web
appositamente previsto per il patto di stabilita'  interno  nel  sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it 
  2. Le regioni che non si  avvalgono  della  facolta'  prevista  dal
comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
trasmettono, entro il  termine  perentorio  del  31  marzo  2011,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - IGEPA -  via  XX  Settembre,  97  -
00187  Roma,  una  certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante
legale e dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  relativa  al
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno  per  l'anno
2010, secondo il prospetto e le modalita' contenute  nell'allegato  B
al presente decreto. 
  La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di  Trento  e
Bolzano trasmettono la  certificazione  secondo  il  prospetto  e  le
modalita' definite nell'accordo previsto dall'art. 77-ter,  comma  6,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  3. La certificazione deve essere spedita a mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e,  ai
fini della verifica del rispetto del termine di  invio,  la  data  e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 luglio 2010 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio