Art. 3 
 
  Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno  di  corso
e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 luglio 2010 
 
                                      Il capo del Dipartimento: Masia