IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta  Sanofi  Aventis  France  ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il  parere  del  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella  seduta
dell'11/12 maggio 2010; 
  Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Descrizione del medicinale 
                      e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale MULTAQ (dronedarone)  nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale. 
  Confezioni: 
    400 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/ALU) 20 compresse - A.I.C. n. 039589015/E (in  base  10)  15S54R
(in base 32); 
    400 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/ALU) 50 compresse - A.I.C. n. 039589027/E (in  base  10)  15S553
(in base 32); 
    400 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/ALU) 60 compresse - A.I.C. n. 039589039/E (in  base  10)  15S55H
(in base 32); 
    400 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/ALU) 100X1 compresse - A.I.C. n. 039589041/E (in base 10) 15S55K
(in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: «Multaq» e' indicato in  pazienti  adulti
clinicamente stabili  con  anamnesi  di  fibrillazione  atriale  (FA)
oppure con FA non permanente in corso, per prevenire una recidiva  di
FA o per diminuire la frequenza ventricolare. 
 
              Regime di rimborsabilita' e  prezzo  di  vendita  della
          specialita' medicinale «Multaq (dronedarone)» - autorizzata
          con  procedura  centralizzata  europea  dalla   Commissione
          europea con la decisione del 26 novembre 2009  ed  inserita
          nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: 
                EU/1/09/591/001 400 mg - compressa rivestita con film
          - uso orale - blister (PVC/ALU) 20 compresse; 
                EU/1/09/591/002 400 mg - compressa rivestita con film
          - uso orale - blister (PVC/ALU) 50 compresse; 
                EU/1/09/591/003 400 mg - compressa rivestita con film
          - uso orale - blister (PVC/ALU) 60 compresse; 
                EU/1/09/591/004 400 mg - compressa rivestita con film
          - uso orale - blister (PVC/ALU) 100X1 compresse. 
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