IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e delle finanze sia stabilito il limite massimo del corrispettivo riconosciuto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per l'attuazione di quanto previsto dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008; Sentito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Limite massimo del corrispettivo riconoscibile per le attivita' svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 1. Gli oneri relativi alle attivita' svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ivi inclusa l'attivita' di gestione dei contratti di programma, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008, sono posti a carico delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari in misura non superiore al 3,0% dell'ammontare di tali risorse.