IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 12 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
del 24 gennaio 2008 che prevede che con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e delle finanze
sia  stabilito  il  limite  massimo  del  corrispettivo  riconosciuto
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.A. per l'attuazione  di  quanto  previsto  dal
medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio
2008; 
  Sentito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Limite massimo  del  corrispettivo  riconoscibile  per  le  attivita'
  svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
  lo sviluppo d'impresa S.p.A. 
  1. Gli oneri relativi alle attivita' svolte dall'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A,
ivi inclusa l'attivita' di gestione dei contratti  di  programma,  in
attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 24 gennaio 2008, sono  posti  a  carico  delle  risorse
disponibili per la  concessione  delle  agevolazioni  in  favore  dei
soggetti beneficiari in misura non superiore al  3,0%  dell'ammontare
di tali risorse.