Art. 2 
 
  1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi  del
decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito  MiPAAF),
e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, le variazioni
della propria struttura e/o della documentazione di sistema  (Statuto
societario,  Manuale  della  Qualita',  Piano  tipo   di   controllo,
Procedure  e  Istruzioni  operative,  Organigramma  della  struttura,
elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attivita'
di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali
modifiche. 
  2.  L'Organismo  di  controllo  ha  l'obbligo  di  comunicare  alle
regioni, alle provincie autonome  competenti  per  territorio  ed  al
MiPAAF le non conformita' accertate a  carico  degli  operatori  e  i
relativi provvedimenti adottati, come previsto dall'art. 27, comma  5
del reg. CE 834/07. 
  3. L'Organismo  di  controllo  ha  l'obbligo  di  trasmettere  alle
regioni, alle province  autonome  competenti  per  territorio  ed  al
MiPAAF l'elenco degli  operatori  controllati  ed  una  relazione  di
sintesi sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente, come
previsto dall'art. 27, comma 14 del reg. CE 834/07. 
  4. L'Organismo di controllo deve rispettare gli  obblighi  previsti
dai regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo  n.
220/1995 e successive modifiche ed integrazioni.