Art. 3 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora  l'organismo
non risulti piu' in possesso dei requisiti  previsti  e  in  caso  di
violazione delle norme di comportamento previste  dalle  disposizioni
comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.