Art. 2 
 
  I soggetti che intendono porre in commercio, a partire  gia'  dalla
campagna vendemmiale 2010/2011, i vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Freisa di Chieri», provenienti  da  vigneti  non  ancora
iscritti, ma aventi base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono  tenuti  ad  effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo  schedario  viticolo  per  la  DOC  in
questione, ai sensi dell'art. 12 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61.