Art. 3 
 
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
«Freisa di Chieri» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione.