Art. 2 
 
  L'organo collegiale, composto come sopra indicato, avra' la  durata
di anni quattro, a decorrere dalla  data  di  effettivo  insediamento
dell'organo medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.