(Allegato-art. 1)
                                                             ALLEGATO 
 
 
 PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA 
 
          DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA 
 
                       GAVI O CORTESE DI GAVI 
 
 
                             Articolo 1 
 
                        denominazione e vini 
 
La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese
di Gavi", gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata
con decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  giugno  1974,  e'
riservata ai vini  bianchi  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 
Tali vini sono i seguenti: 
"Gavi" o "Cortese di Gavi" tranquillo; 
"Gavi" o "Cortese di Gavi" frizzante; 
"Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante; 
"Gavi" o "Cortese di Gavi" Riserva; 
"Gavi" o "Cortese di Gavi" Riserva Spumante metodo classico.