(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                      norme per la viticoltura 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere  quelle  tradizionali  della
zona, e comunque atte a conferire alle uve  e  al  vino  derivato  le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da  considerare
idonei unicamente i vigneti collinari di  giacitura  ed  orientamento
adatti ed i cui terreni siano di  natura  calcarea-argillosa-marnosa,
con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I
sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di  potatura
nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e  del  vino.  I  nuovi
impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro
non inferiore a 3.300. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti,
in coltura specializzata,  destinati  alla  produzione  di  "Gavi"  o
"Cortese di Gavi"  "tranquillo",  "frizzante",  "spumante"  non  deve
essere superiore a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra  che
utilizzino la menzione "vigna" la resa massima di uva per ettaro  dei
vigneti non deve 
essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per ettaro
dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla  produzione  di
"Gavi" o "Cortese di  Gavi"  "Riserva"  e  "Riserva  Spumante  metodo
classico" non deve essere superiore a 6,50 tonnellate. Fermo restando
il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in
coltura promiscua deve essere  calcolata  in  rapporto  all'effettiva
superficie coperta dalla vite. 
Per la  produzione  di  "Gavi"  o  "Cortese  di  Gavi"  "tranquillo",
"frizzante",  "spumante",  che  utilizzi  la  menzione  "vigna",   il
vigneto, di eta' inferiore ai  sette  anni,  dovra'  avere  una  resa
ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: 
 
 
• al terzo anno di impianto : 5,10 t uva/ha 
• al quarto anno di impianto : 5,95 t uva/ha 
• al quinto anno di impianto : 6,80 t uva/ha 
• al sesto anno di impianto : 7,65 t uva/ha 
• dal settimo anno di impianto in poi : 8,50 t uva/ha. 
 
 
Per la produzione di "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva" e  "Riserva
Spumante metodo classico", il vigneto, di  eta'  inferiore  ai  sette
anni, dovra' avere una resa  ettaro  ulteriormente  ridotta  come  di
seguito indicato: 
 
 
• al terzo anno di impianto : 3,90 t uva/ha 
• al quarto anno di impianto : 4,55 t uva/ha 
• al quinto anno di impianto : 5,20 t uva/ha 
• al sesto anno di impianto : 5,85 t uva/ha 
• dal settimo anno di impianto in poi : 6,50 t uva/ha. 
 
 
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare
alla produzione dei vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono
essere riportati nel limite di cui sopra, fermo  restando  il  limite
resa uva / vino per  i  quantitativi  di  cui  al  comma  successivo,
purche' la produzione globale non superi del 20% il limite  medesimo;
oltre tale valore decade il diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata e garantita  per  tutto  il  prodotto.  La  resa  massima
dell'uva in vino finito non deve essere  superiore  al  70%.  Qualora
superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha  diritto  alla
d.o.c.g.. Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per  tutto  il
prodotto. La Regione Piemonte, sentito il parere  degli  interessati,
con proprio decreto, puo' modificare di anno  in  anno,  prima  della
vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per  ettaro  per
la produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" inferiore a quello  fissato  dal
presente disciplinare, dandone comunicazione immediata  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla
vinificazione devono assicurare ai vini a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  "Gavi"  o  "Cortese  di  Gavi"  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol per la tipologia
Riserva e "Riserva  Spumante  metodo  classico",  9,50%  vol  per  le
tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol.  per  la  tipologia
spumante.  Per  queste  ultime  tipologie,  le  uve  destinate   alla
produzione di prodotti che utilizzino la  menzione  "vigna"  dovranno
avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5% vol. 
Le partite di uve destinate a Riserva dovranno costituire oggetto  di
separata registrazione e  denuncia;  la  riclassificazione  da  "Gavi
Riserva" a "Gavi Riserva Spumante"  potra'  avvenire  successivamente
alla denuncia,  in  caso  di  spumantizzazione.  Le  partite  di  uve
destinate alla produzione di "Gavi" o "Cortese  di  Gavi"  "spumante"
che non raggiungono 9,50% vol dovranno costituire oggetto di separata
registrazione e denuncia. La Regione, su richiesta  del  Consorzio  e
sentite le rappresentanze  della  filiera,  vista  la  situazione  di
mercato, puo' stabilire la sospensione o regolamentazione  temporanea
delle iscrizioni agli schedari  viticoli,  per  i  vigneti  di  nuovo
impianto che aumentano il potenziale produttivo.