(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                     norme per la vinificazione 
 
Le operazioni di vinificazione dei vini a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Gavi" o  "Cortese  di  Gavi"  devono  essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. La tipologia dei vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva"  prevede
un anno  di  invecchiamento,  di  cui  sei  mesi  di  affinamento  in
bottiglia; il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal  15  ottobre
successivo  alla  vendemmia  al  14   ottobre   dell'anno   seguente;
l'immissione in commercio e'  consentita  dal  1  Novembre  dell'anno
successivo alla vendemmia. Le operazioni di imbottigliamento dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o  "Cortese
di Gavi" "Riserva" e " Riserva  Spumante  metodo  classico  "  devono
essere effettuate all'interno della  zona  di  produzione  delimitata
dall'art. 3.  La  tipologia  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva  Spumante
metodo classico" prevede due anni di invecchiamento a  decorrere  dal
15 ottobre  successivo  alla  vendemmia,  di  cui  diciotto  mesi  di
permanenza sui lieviti in bottiglia. 
L'aumento del titolo alcolometrico volumico  del  mosto  o  del  vino
nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini  a  d.o.c.g.
"Gavi" o "Cortese di Gavi" deve essere ottenuto mediante mosto di uve
concentrato ottenuto dalle uve  di  vigneti  della  varieta'  Cortese
prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti all'albo dei  vigneti
della denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Gavi"  o
"Cortese di Gavi", o con mosto concentrato rettificato.