(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                    etichettatura e presentazione 
 
1) Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.  E'  consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno l'acquirente. 
2)  Per  le  tipologie  "tranquillo",  "frizzante",  "spumante",   e'
consentito,  l'  uso  di  indicazioni  geografiche  e  toponomastiche
aggiuntive  che  facciano  riferimento  ai  comuni  e  alle  frazioni
riportati nell'allegato 1 e alle fattorie, zone  e  localita',  dalle
quali effettivamente provengono le uve  da  cui  i  vini  sono  stati
ottenuti, purche' nel rispetto delle normative  vigenti  in  materia.
L'indicazione  del  Comune  deve  figurare  in  etichetta   e   negli
imballaggi al di  sotto  della  dicitura  "denominazione  di  origine
controllata e garantita", riportando esclusivamente la dicitura  "del
comune di ..." eventualmente seguita dal nome della frazione, purche'
le uve provengano dal territorio indicato. 
L'uso  di  indicazioni   toponomastiche   aggiuntive   che   facciano
riferimento alle "vigne" e' consentito, a condizione che le  uve  che
danno origine  a  questi  vini  vengano  vinificate  separatamente  e
distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e  nella
denuncia annuale di produzione delle uve. 
3) Per le tipologie "Riserva" e "Riserva Spumante metodo classico" e'
vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni  e
localita'. 
E' obbligatorio l'uso delle indicazioni toponomastiche relative  alla
"vigna". Le uve  che  danno  origine  a  questi  vini  devono  essere
vinificate separatamente  e  distintamente  registrate  nei  registri
obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di  produzione  delle
uve. 
4) La menzione "vigna"  dovra'  essere  riportata  in  etichetta  con
caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato
per la d.o.c.g. Gavi. 
5) Per la tipologia "tranquillo" deve essere  indicata  in  etichetta
l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia  "Spumante  metodo
classico" deve essere indicata in etichetta la  data  di  sboccatura,
mentre resta facoltativa l'indicazione del  millesimo  riferito  alla
vendemmia. 
6) Per il vino a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" Riserva Spumante
metodo classico  deve  essere  riportata  in  etichetta  la  data  di
sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.