Articolo 7 etichettatura e presentazione 1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 2) Per le tipologie "tranquillo", "frizzante", "spumante", e' consentito, l' uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato 1 e alle fattorie, zone e localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini sono stati ottenuti, purche' nel rispetto delle normative vigenti in materia. L'indicazione del Comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita", riportando esclusivamente la dicitura "del comune di ..." eventualmente seguita dal nome della frazione, purche' le uve provengano dal territorio indicato. L'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" e' consentito, a condizione che le uve che danno origine a questi vini vengano vinificate separatamente e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di produzione delle uve. 3) Per le tipologie "Riserva" e "Riserva Spumante metodo classico" e' vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni e localita'. E' obbligatorio l'uso delle indicazioni toponomastiche relative alla "vigna". Le uve che danno origine a questi vini devono essere vinificate separatamente e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di produzione delle uve. 4) La menzione "vigna" dovra' essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la d.o.c.g. Gavi. 5) Per la tipologia "tranquillo" deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia "Spumante metodo classico" deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia. 6) Per il vino a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" Riserva Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.