Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari». 2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente. 4. E' consentito, altresi', alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unita' amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare. 5. Per i vini di cui al presente disciplinare e' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.